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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2002, n. 315

Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/2007)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-2-2003
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modifiche ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449";
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68, recante:
"Adeguamento  dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante:
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo  4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare,
l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito
della  Guardia  di  finanza,  al  comma 3 prevede che i requisiti, le
modalita'  di  attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le
autorita'  competenti  a  formulare  le proposte di conferimento e la
composizione  della  commissione  presieduta  dal Comandante Generale
della   Guardia   di  finanza  per  l'espressione  del  parere  sulla
concessione,   siano   determinati  con  regolamento  del  competente
Ministro,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(foglio n. 3-14765 del 13 settembre 2002);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Ricompense al valore della Guardia di finanza
  1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di finanza
sono conferite a coloro che, in attivita' d'istituto ed in condizioni
di   estrema   difficolta',  hanno  dimostrato  spiccato  coraggio  e
singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
    a) salvare  persone esposte ad imminente e grave pericolo di vita
oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
    b) garantire l'applicazione della normativa nazionale, nonche' di
quella  di  fonte  internazionale,  con  particolare riferimento alla
tutela  dei  diritti  umani  ed  alla  salvaguardia  degli  interessi
economico finanziari dello Stato e dell'Unione europea;
    c) tenere  alti il nome ed il prestigio della Guardia di finanza,
anche all'estero.
  2.  Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso
di  circostanze  tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di
massima  lode  nonche'  la  condizione essenziale che ne sia derivato
grande onore al Corpo della Guardia di finanza.
  3.  La  medaglia  di  bronzo  e'  conferita  per atti ed imprese di
particolare coraggio e perizia.
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
          "Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  del  26 marzo  2001,  n. 71; si riporta il testo
          dell'art. 65, comma 3:
              "3.  I  requisiti,  le  modalita'  di  attribuzione, le
          caratteristiche  delle decorazioni, le autorita' competenti
          a  formulare  le proposte di conferimento e la composizione
          della  commissione presieduta dal Comandante generale della
          Guardia  di  finanza  per  l'espressione  del  parere sulla
          concessione,  sono determinati con regolamento del Ministro
          delle  finanze,  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400".
          Note alle premesse:
              -   La   legge   23 aprile   1959,   n.  189,  recante:
          "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di  finanza",  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n.
          98.
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,
          recante:  "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  guardia di
          finanza",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.
              -  La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante: "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
          1992,   n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa  per  la
          perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte   costituzionale   n.  277  del  3-12 giugno  1991  e
          all'esecuzione   di  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere,   attribuzioni   e   trattamenti   economici"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 7 marzo 1992, n.
          56; si riporta il testo dell'art. 3:
              "Art.  3. - 1.  Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad   emanare,  entro  il  31 dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e  direttivi  e gradi corrispondenti, per il riordino delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo  scopo  di  conseguire  una disciplina omogenea, fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali   di  Stato,  nonche'  le  attribuzioni  delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  il  personale delle Forze di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
              2.  Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle     organizzazioni     sindacali     del     personale
          interessato maggiormente    rappresentative    sul    piano
          nazionale  e agli organismi di rappresentanza del personale
          militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
          il  termine  di  trenta giorni dalla ricezione degli schemi
          stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
          Essi  saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima
          della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi  potranno  prevedere  che:  a)  per l'accesso a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento  di  un  concorso pubblico, per esami, al quale
          sono  ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
          di  studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite  massimo  del  30  per cento dei posti disponibili e
          mediante   concorso   interno,  per  titoli  ed  esami,  al
          personale   appartenente   al   ruolo,  grado  o  qualifica
          immediatamente   sottostante  in  possesso  di  determinate
          anzianita'  di  servizio,  anche  se  privo  del prescritto
          titolo   di   studio.   Il   limite  predetto  puo'  essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
              4.  Al  personale  che,  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata  e'  attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a lire 500.000 per ciascuno.
              5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,  n.  34,  recante:  "Regolamento recante norme per la
          determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
          guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
          della  legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44.
              - La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure
          per   la   stabilizzazione   della   finanza  pubblica"  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302; si riporta il testo
          dell'art. 27, commi 3 e 4:
              "3.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          e'  determinata  la  struttura  ordinativa  del Corpo della
          guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
          articoli  2,  3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con
          contestuale  abrogazione delle citate norme e di ogni altra
          che  risulti  in  contrasto  con  la  nuova disciplina, nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
          e  dei  relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
          seguenti criteri:
                a) assicurare  economicita', speditezza e rispondenza
          al  pubblico  interesse dell'azione amministrativa, tenendo
          conto    anche   del   livello   funzionale   delle   altre
          amministrazioni   pubbliche  presenti  nei  diversi  ambiti
          territoriali  nonche'  delle esigenze connesse alla finanza
          locale;
                b) articolare  gli  uffici  e  reparti  per  funzioni
          omogenee,  diversificando tra strutture con funzioni finali
          e con funzioni strumentali o di supporto;
                c) assicurare   a  livello  periferico  una  efficace
          ripartizione della funzione di comando e controllo;
                d) eliminare le duplicazioni funzionali;
                e) definire  i  livelli  generali  di  dipendenza dei
          comandi e reparti.
              4.  Agli  effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
          il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
          previste le corrispondenze tra le denominazioni dei comandi
          e reparti individuati e quelle previdenti".
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
          "Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
              - La  legge  31 marzo  2000, n. 78, recante: "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il
          testo dell'art. 4:
              "Art.  4  (Delega  al Governo per il riordino del Corpo
          della  guardia  di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'art.  1  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
          del   Corpo   in   relazione  al  riordino  della  pubblica
          amministrazione.
              2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione   dell'esercizio   delle   funzioni  di
          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
          Stato e dell'Unione europea;
                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                c) adeguamento  dei  ruoli e delle relative dotazioni
          organiche  alle  esigenze  funzionali e tecnico-logistiche,
          nonche'   alle   necessita'  operative  connesse  al  nuovo
          ordinamento    tributario   ed   ai   compiti   di   natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione   europea.   All'adeguamento  potra'  procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione, la
          non  alimentazione  di  essi  ovvero l'istituzione di nuovi
          ruoli,  con  eventuale  rideterminazione  delle consistenze
          organiche  del  restante  personale.  Tale revisione potra'
          riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
          requisiti,  i  titoli  e  le  modalita'  di reclutamento ed
          avanzamento,  nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed il
          numero   delle   promozioni   annue   per   ciascun  grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere   ed   all'armonico   sviluppo   delle  carriere,
          l'elevazione  a  65 anni del limite di eta', per i generali
          di    corpo    d'armata   e   di   divisione,   equiparando
          correlativamente  anche  quello  del comandante generale in
          carica,  nonche',  solo  se necessario per la funzionalita'
          del  servizio,  innalzando  i limiti di eta' per i restanti
          gradi;     conseguentemente    verranno    assicurati    la
          sovraordinazione  gerarchica  del comandante generale ed il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
                d) aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad
          attivita'  incompatibili  con il servizio, nonche' riordino
          della   normativa   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,
          realizzando  l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto il
          personale;
                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
          adeguarne   la   disponibilita'   alle  effettive  esigenze
          operative   ed  al  nuovo  modello  organizzativo  previsto
          dall'art.  27,  comma  3,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449;
                f) riordino,  secondo criteri di selettivita' ed alta
          qualificazione,  della  disciplina  del  Corso superiore di
          polizia tributaria;
                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il
          graduale   passaggio   dalla  vigente  normativa  a  quella
          adottata con i decreti legislativi.
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma  2,  lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
              5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8".
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo  19 marzo
          2001, n. 69, vedi nota al titolo.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante:  "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  del  30 agosto 1999, n. 203; si riporta il testo
          degli articoli 2 e 23:
              "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero delle attivita' produttive;
                7) Ministero delle comunicazioni;
                8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
                9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                12) Ministero della salute;
                13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri".
              "Art.     23     (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia
          e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali".
              - La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  del  17 marzo  1997,  n. 63; si riporta il testo
          dell'art. 11:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  completare  l'integrazione  della  disciplina del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f)    prevedere    che,    prima   della   definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali   ed  equiparati  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata  sono  sostituite  dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato ; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi  unici per profilo professionale sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, .
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso".