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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 1998, n. 400

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2017)
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Testo in vigore dal:  8-12-1998

Art. 17

NORME COMUNI ALLE STAZIONI
1. Le parti meccaniche delle stazioni, sia motrici, sia di rinvio, sono efficacemente protette dalle intemperie.
2. Le stazioni, terminali o intermedie, sono dotate:
a) di locali per la sosta dei viaggiatori in relazione alle prevedibili esigenze del traffico, nonché di servizi igienici, tenendo conto degli esercizi pubblici di ristoro esistenti nelle immediate vicinanze delle stazioni;
b) di locali chiusi da adibire a magazzino e per la manutenzione ordinaria, almeno in una stazione;
c) di un locale per il ricovero del personale;
d) di un sistema di illuminazione normale e di emergenza.
3. Le stazioni sono munite di recinzioni.
4. Gli accessi ai veicoli e i disimpegni hanno in ogni caso i requisiti di ampiezza e di posizione necessari onde consentire, comodamente e senza alcun pericolo, l'effettuazione delle operazioni di imbarco e di sbarco dei viaggiatori.
5. Negli impianti in cui le operazioni di imbarco e di sbarco avvengono con veicoli in movimento, in relazione alle velocità ed all'intervallo tra gli stessi veicoli, si realizzano zone di attesa e predisposizione e zone di imbarco e sbarco, ben individuabili, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
6. Nelle stazioni i comandi di arresto della marcia dell'impianto sono ubicati in maniera da poter essere manovrati prontamente dal personale.
7. Le pulegge su cui si avvolgono le funi di trazione dei veicoli hanno la gola rivestita di materiale cedevole, atto a proteggere la fune ed anche a migliorare l'aderenza; i rapporti fra il diametro delle pulegge ed i diametri della fune e dei fili che la compongono, potendosi fare eccezione per i fili d'anima, hanno i valori minimi indicati dalla D.G. MCTC; sono adottati dispositivi atti alla eliminazione di neve o ghiaccio dalla fune e dalle pulegge.
8. Negli impianti nei quali il collegamento temporaneo del veicolo alla fune dell'anello trattivo si effettua in maniera automatica sono impiegati dispositivi atti ad assicurare le operazioni di collegamento e la correttezza dell'attuazione. Sono anche impiegati dispositivi atti ad evitare inconvenienti nell'eventualità eccezionale di collegamento avvenuto non correttamente.
9. Dispositivi automatici assicurano il rispetto di un intervallo di tempo tra i lanci di due veicoli consecutivi tale da garantire la sicurezza dell'esercizio.
10. Nelle stazioni sono impiegati dispositivi atti a supplire al non corretto distacco del veicolo dalla fune.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, così recita:
"Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti".