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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980

Art. 32



Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.
Il trasporto di queste persone potrà avere luogo occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite.
La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti.
Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.