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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal: 30-11-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 6 dicembre  1978,  n.  835,  concernente  delega  al
Governo ad emanare nuove norme in materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui  all'art.  3,
comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835; 
  Udito il parere della commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n.  62,  e
successive integrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  dell'11  luglio
1980; 
  Sulla proposta del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  di  grazia   e   giustizia   e
dell'agricoltura e delle foreste; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al  servizio
pubblico  per  il  trasporto  di  persone  e   di   cose   esercitate
dall'Azienda autonoma delle ferrovie  dello  Stato  o  in  regime  di
concessione o di gestione commissariale  governativa  e,  per  quanto
riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie
private di seconda categoria  di  cui  all'art.  4  del  testo  unico
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447. 
  Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le
ferrovie  specificate  al  comma  precedente  e  con  la  espressione
"ferrovie in concessione" sia le ferrovie  esercitate  in  regime  di
concessione  che  quelle  in   regime   di   gestione   commissariale
governativa. 
  Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque
riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli  altri
servizi collettivi di  pubblico  trasporto  terrestre  di  competenza
degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la  sicurezza
dell'esercizio, sono  anche  estese  a  quelli  di  competenza  delle
regioni. 
  Le norme del presente decreto sono anche estese, se  ed  in  quanto
applicabili, ai servizi  ferroviari  esercitati  con  navi  traghetto
delle ferrovie dello  Stato  e  agli  autoservizi  sostitutivi  delle
ferrovie dello Stato. 
  Nei successivi articoli del presente decreto, con la  sigla  "F.S."
e' indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato  e  con  la
sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile  e
dei trasporti in concessione.