LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 52. 
        (Commissione parlamentare per le questioni regionali) 
 
  La Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali  prevista
dall'art. 126, quarto  comma,  della  Costituzione,  e'  composta  di
quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere  con
criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per  la  durata
delle legislature delle rispettive Camere. 
  La  Commissione  elegge  nel  proprio  seno  un   presidente,   due
vicepresidenti e due segretari. 
  ((La  Commissione  puo'  svolgere  attivita'  conoscitiva  e   puo'
altresi' procedere, secondo  modalita'  definite  da  un  regolamento
interno, alla consultazione di rappresentanti  della  Conferenza  dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome  e
delle associazioni di enti  locali,  nonche'  di  rappresentanti  dei
singoli enti territoriali)). 
  Per l'espletamento dei  suoi  compiti  la  Commissione  fruisce  di
personale, ivi comprese eventuali collaborazioni  esterne,  locali  e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 28 ottobre 1970, n. 775 ha disposto (con l'art. 32, comma  1)
che "Il numero dei componenti della commissione parlamentare  per  le
questioni regionali di cui all'articolo 52 della  legge  10  febbraio
1953, n. 62, e' aumentato a venti deputati e venti senatori".