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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
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Testo in vigore dal:  10-11-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonché della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;
3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1).
Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.
Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.
Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.
Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi".