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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  18-3-1953 al: 8-1-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Contenuto dello Statuto regionale)


Lo Statuto regionale deve contenere norme:
1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;
2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;
3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;
4° sulla eventuale istituzione di circondari;
5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;
6° sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.