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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 7

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 (in G.U. 10/04/2002, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
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Testo in vigore dal: 22-4-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della  Comunita'
europea; 
  Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo  1  che
attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la  tutela  della
sicurezza e dell'economicita' del sistema elettrico nazionale; 
  Tenuto  conto  che  le  attuali  previsioni  sulla   crescita   del
fabbisogno nazionale di energia elettrica e sulla  disponibilita'  di
potenza  di  generazione  segnalano  una  situazione   di   imminente
incompatibilita' con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del
sistema elettrico,  rendendo  pertanto  necessario  il  rafforzamento
urgente del  parco  di  generazione  al  fine  di  evitare  crisi  ed
interruzioni della fornitura di energia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per garantire la sicurezza del  sistema,  evitando  interruzioni  del
servizio e crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante
misure  di  carattere  transitorio,  valide  per  superare  l'attuale
situazione di emergenza; 
  Considerata,  in  relazione  ai  tempi  minimi  necessari  per   la
realizzazione di nuovi impianti, non piu' differibile  l'adozione  di
norme per accelerare tali realizzazioni ed assicurare,  su  tutto  il
territorio  nazionale,  la  fornitura   di   un   servizio   pubblico
essenziale, necessario per salvaguardare lo  sviluppo  economico  del
Paese, nonche' l'attuale livello qualitativo di vita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 febbraio 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Misure urgenti per  garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico
                              nazionale 
 
  1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di  fornitura  di
energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire  la
necessaria   copertura   del   fabbisogno   nazionale,   sino    alla
determinazione dei principi fondamentali della materia in  attuazione
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2003,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e  l'esercizio  degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW  termici,
gli interventi  di  modifica  o  ripotenziamento,  nonche'  le  opere
connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  degli
stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e  adeguamento  della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione  in
rete  dell'energia  prodotta,  sono  dichiarati  opere  di   pubblica
utilita' e soggetti  ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dal
Ministero  delle   attivita'   produttive,   la   quale   sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4,
costituendo  titolo  a  costruire  e  ad   esercire   l'impianto   in
conformita' al progetto  approvato.  Resta  fermo  il  pagamento  del
diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e
locali   interessate,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7  agosto  1990,
n.  241,  e  successive  modificazioni,  d'intesa  con   la   regione
interessata. L'eventuale rifiuto regionale  dell'intesa  deve  essere
espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere
conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo  chiaro  e
dettagliato le ragioni del dissenso dalla  proposta  ministeriale  di
intesa. Ai soli  fini  del  rilascio  della  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.  377,  e
successive  modificazioni.  Fino  al  recepimento   della   direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre  1996,  tale  autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale  integrata  e  sostituisce,  ad
ogni effetto, le  singole  autorizzazioni  ambientali  di  competenza
delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. 
L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e  condizione
necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita  la  VIA,  in  ogni  caso  entro  il  termine  di
centottanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della  richiesta,
comprensiva del  progetto  preliminare  e  dello  studio  di  impatto
ambientale. (2) 
  2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di  impianto
esistente  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui  al  presente
articolo  quelli  che  producono  effetti  negativi  e  significativi
sull'ambiente  o  una  variazione  positiva  di   potenza   elettrica
superiore  al  5  per  cento  rispetto  al  progetto  originariamente
autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro  esecuzione  e'
subordinata alla sola comunicazione  preventiva  al  Ministero  dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni  prima  della  data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del  contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 
  2-ter.   Ferma    restando,    ove    necessario,    l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere  civili
o modifica di opere civili esistenti , ivi compresi gli interventi di
smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di
strutture civili qualora  relativi  a  singole  sezioni  di  centrali
termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di
definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno  dell'area
di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto
produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per  cento
delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono  realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio  attivita'.  Il  gestore,
almeno sessanta giorni prima  dell'inizio  dei  lavori,  presenta  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  inviandone  copia  al  Comune
interessato,  la  segnalazione  certificata  di   inizio   attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di  un  progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una  dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del  progetto  con  gli
strumenti urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  igienico-sanitarie  e
dagli eventuali atti  di  assenso  in  caso  di  intervento  in  aree
sottoposte a vincolo. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove
riscontri  l'assenza  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione
necessaria  ai  fini  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione,  con  sospensione  del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, la segnalazione si intende  ritirata  definitivamente.  Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una  o
piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  al  gestore   l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione  del  professionista  abilitato,   informa   l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per  renderla  conforme
alla  normativa.  Qualora  entro  i  termini   sopra   indicati   non
intervengano  comunicazioni  di  non  effettuazione  dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato  del  collaudo  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo
economico  il  certificato  di   collaudo   finale   dell'opera.   La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e'  provata  con  la
copia della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  da  cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa,  l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto,  l'attestazione  del
professionista abilitato nonche' gli atti  di  assenso  eventualmente
necessari. 
  2-quater.   La   realizzazione   degli   impianti    di    accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del  settore  elettrico,  ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in  base
alle seguenti procedure: 
   a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno  di
aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non piu' operativi o in corso di dismissione , o ubicati  all'interno
di aree ove sono situati impianti di produzione di energia  elettrica
alimentati da fonte  rinnovabile  o  da  fonte  fossile  che  abbiano
potenza inferiore ai 300 MW termici in  servizio,  o  ubicati  presso
aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi  liquidi  e
gassosi in via di dismissione,  i  quali  non  comportino  estensione
delle aree stesse, ne' aumento degli  ingombri  in  altezza  rispetto
alla situazione esistente, ne'  richiedano  variante  agli  strumenti
urbanistici  adottati,  sono  autorizzati   mediante   la   procedura
abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una  delle  condizioni
sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b); 
   b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno  di
aree gia' occupate da impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o  uguale  a  300  MW
termici in servizio, nonche' gli impianti  "stand-alone"  ubicati  in
aree non industriali e  le  eventuali  connessioni  alla  rete,  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica ((rilasciata dal  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo  12
del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387)).  Nel  caso  di
impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti  impianti  per
la produzione o il trattamento  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente; 
   c)  gli  impianti  di  accumulo  elettrochimico  da  esercire   in
combinato con impianti di produzione di energia elettrica  alimentati
da fonti rinnovabili sono  considerati  opere  connesse  ai  predetti
impianti, ai  sensi  della  normativa  vigente,  e  sono  autorizzati
mediante: 
    1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province
delegate o, per impianti con potenza termica installata  superiore  a
300 MW termici,  ((dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica)), secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  ove  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia
da realizzare; 
    2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3,  del
decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  ove  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia
gia' realizzato e  l'impianto  di  accumulo  elettrochimico  comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 
    ((3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di  produzione
di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in  esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio)); 
   d)  la  realizzazione  di  impianti  di  accumulo   elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita'  libera
e non richiede il rilascio di  un  titolo  abilitativo,  fatta  salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri,  autorizzazioni  o  nulla
osta da parte degli enti territorialmente  competenti,  derivanti  da
specifiche previsioni di legge  vigenti  in  materia  ambientale,  di
sicurezza e di prevenzione degli  incendi,  e  del  nulla  osta  alla
connessione  da  parte  del  gestore  del  sistema  di   trasmissione
nazionale o  da  parte  del  gestore  del  sistema  di  distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti  che  intendono  realizzare  gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto  al
Gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  che,  entro  trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che  devono  essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia  di  accumuli  di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di  trasmissione  nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti. 
  2-quinquies.  Gli  impianti  di  accumulo  elettrochimico  di  tipo
"stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al
comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure
di   valutazione   di   impatto   ambientale   e   di   verifica   di
assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
salvo che le  opere  di  connessione  non  rientrino  nelle  suddette
procedure. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e  gli
obblighi di informativa posti a carico del  soggetto  proponente  per
garantire il coordinamento e la salvaguardia  del  sistema  elettrico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro  il  quale
l'iniziativa e' realizzata. Per il  rilascio  dell'autorizzazione  e'
fatto obbligo di richiedere il parere motivato  del  comune  e  della
provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1.  Il
rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine di cui
al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino  variazioni
degli strumenti urbanistici  e  del  piano  regolatore  portuale,  il
rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante  urbanistica.  La
regione competente puo' promuovere accordi tra il  proponente  e  gli
enti locali interessati dagli  interventi  di  cui  al  comma  1  per
l'individuazione  di   misure   di   compensazione   e   riequilibrio
ambientale. 
  3-bis.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  le   regioni,
l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato  paritetico  per  il
monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto  e  la  valutazione  dell'adeguatezza  della  nuova   potenza
installata. 
  3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione  o
le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui  al
comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al  comma
2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo  1-sexies,  comma
4-bis, del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, eccetto quelli per i quali sia completata  la  procedura  di
VIA, ovvero risulti in via di conclusione il  relativo  procedimento,
su dichiarazione del proponente. 
  4-bis. Nel  caso  di  impianti  ubicati  nei  territori  di  comuni
adiacenti ad altre  regioni,  queste  ultime  sono  comunque  sentite
nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2. 
  5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del  5  gennaio  1989,
dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  1998,
n.  53,  relativamente  alle  centrali  termoelettriche  e  turbogas,
alimentate da fonti convenzionali,  di  potenza  termica  complessiva
superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione  dei
contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere. 
  5-bis. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di
autonomia e con le relative norme di attuazione. (2) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla
L. 17 aprile 2003, n. 83, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il
termine  per  l'espletamento  della  VIA,  effettuata  ai  sensi  del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  aprile  2002,  n.  55,  e'  prorogato,  anche  per  i
procedimenti in corso, di ulteriori  novanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione da parte del  proponente  delle  eventuali  integrazioni
progettuali richieste, una sola volta, a  fini  istruttori.  In  tali
casi  e'  prorogato  di  novanta  giorni  anche  il  termine  per  la
conclusione del procedimento autorizzatorio di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del citato decreto-legge n.  7  del  2002,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002".