DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239

Disposizioni urgenti per la sicurezza ((e lo sviluppo)) del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.27 ottobre 2003, n. 290 (in G.U. 28/10/2003, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 1-sexies 
(Semplificazione dei  procedimenti  di  autorizzazione  per  le  reti
nazionali di trasporto dell'energia e per  gli  impianti  di  energia
          elettrica di potenza superiore a 300 MW termici). 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema  energetico  e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale  e  sono  soggetti  a  un'autorizzazione
unica comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata  dal  Ministero
delle attivita' produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e previa intesa con  la  regione  o  le
regioni   interessate,   la   quale    sostituisce    autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  e  atti  di  assenso  comunque  denominati
previsti dalle norme vigenti e  comprende  ogni  opera  o  intervento
necessari   alla   risoluzione   delle   interferenze    con    altre
infrastrutture  esistenti,  costituendo  titolo  a  costruire  e   ad
esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare  i
beni demaniali, in conformita' al progetto  approvato.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione
di impatto ambientale e alla verifica della conformita'  delle  opere
al progetto autorizzato.  Restano  ferme,  nell'ambito  del  presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti in merito all'accertamento  della  conformita'  delle
opere  alle  prescrizioni  delle  norme  di  settore  e   dei   piani
urbanistici ed edilizi. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
    a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa  posti  a
carico del soggetto proponente per garantire il  coordinamento  e  la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,
nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; 
    b)   comprende   la   dichiarazione   di    pubblica    utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione  di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio
dei beni in essa compresi, conformemente al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. Qualora le opere di cui al comma 1  comportino
variazione    degli    strumenti     urbanistici,     il     rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalita'  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche' evidenzi, con
elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle  quali
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali  fasce  di
rispetto e le necessarie misure di  salvaguardia.  Dalla  data  della
comunicazione  dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento  ai  comuni
interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in  ordine  alle
domande   di   permesso   di   costruire   nell'ambito   delle   aree
potenzialmente impegnate,  fino  alla  conclusione  del  procedimento
autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia
decorsi cinque anni dalla data  della  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento.  Al  procedimento  partecipano   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate  nonche'
i  soggetti  preposti  ad  esprimersi  in  relazione   ad   eventuali
interferenze con altre infrastrutture  esistenti.  La  regione  o  le
regioni   interessate   esprimono   il   proprio   parere   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza  di  servizi.
Nel caso  di  mancata  espressione  del  parere  di  cui  al  periodo
precedente, la compatibilita'  dell'opera  con  l'esercizio  dell'uso
civico si intende confermata. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai
fini della verifica  della  conformita'  urbanistica  dell'opera,  e'
fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali  nel
cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il  rilascio  del
parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il  quale  e'
prevista la conclusione del procedimento. (14) 
  4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente,  le  opere  di
cui al presente articolo siano sottoposte a  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di  tale  valutazione  costituisce
parte   integrante   e   condizione   necessaria   del   procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la  VIA
o,  nei  casi  previsti,  acquisito   l'esito   della   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di  cui  al
comma  3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai  quali  non   sono
prescritte le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il
procedimento  unico  deve  essere  concluso  entro  il   termine   di
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione  o
le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione,  entro  i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3,  si  provvede
al rilascio della stessa previa intesa da concludere in  un  apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da  assicurare  una  composizione  paritaria,   rispettivamente   dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e  dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
definizione  dell'intesa,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  al
termine di cui al primo periodo, si provvede  all'autorizzazione  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  integrato  con   la   partecipazione   del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  regole  di
funzionamento del comitato di cui al presente  comma.  Ai  componenti
del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o  rimborso
spese comunque denominati. Dall'attuazione  del  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree
demaniali marittime e lacuali, fiumi,  torrenti,  canali,  miniere  e
foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari,
teleferiche  e  impianti  similari,  linee  di  telecomunicazione  di
pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati
dal  passaggio  di  opere  della  rete  elettrica   di   trasmissione
nazionale, sono tenuti ad indicare le  modalita'  di  attraversamento
degli impianti  autorizzati.  A  tal  fine  il  soggetto  richiedente
l'autorizzazione  alla  costruzione  delle  opere   della   rete   di
trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione,
propone le modalita' di attraversamento ai soggetti  sopra  indicati,
che assumono le proprie determinazioni entro  i  successivi  sessanta
giorni. Decorso tale termine, in assenza di  diversa  determinazione,
le modalita' proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite
definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti  parte
della rete elettrica nazionale, anche  in  materia  di  distanze,  si
applicano esclusivamente le disposizioni  previste  dal  decreto  del
Ministro  dei  lavori  pubblici  21  marzo   1988,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  5  aprile
1988, recante approvazione delle norme tecniche per la progettazione,
l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree  esterne,  e  successive
modificazioni. (12) 
  4-ter. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione eccetto i  procedimenti
per i quali sia completata la procedura di VIA,  ovvero  il  relativo
procedimento risulti in fase di conclusione. 
  4-quater. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  alle
reti elettriche di  interconnessione  con  l'estero  con  livello  di
tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto
di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e
alle infrastrutture  per  il  collegamento  alle  reti  nazionali  di
trasporto dell'energia  delle  centrali  termoelettriche  di  potenza
superiore a 300 MW termici,  gia'  autorizzate  in  conformita'  alla
normativa vigente. 
  4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di
manutenzione   su   elettrodotti   esistenti,    consistenti    nella
riparazione, nella rimozione e nella sostituzione  di  componenti  di
linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia,  catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche. 
  4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di  inizio  attivita'
gli  interventi  sugli  elettrodotti  che  comportino   varianti   di
lunghezza non superiore a metri lineari 1.500, ovvero  metri  lineari
3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in  aree  naturali
protette, e che  utilizzino  il  medesimo  tracciato,  ovvero  se  ne
discostino per un massimo di 60 metri lineari e componenti di  linea,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di
guardia,  catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche
in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Nel rispetto  dei  medesimi
limiti dimensionali sono realizzabili, mediante  denuncia  di  inizio
attivita', le varianti consistenti nel passaggio  da  linee  aeree  a
cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo  25  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. Sono altresi' realizzabili mediante  denuncia  di
inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni  elettriche  che
non comportino  aumenti  della  cubatura  degli  edifici  ovvero  che
comportino aumenti  di  cubatura  necessari  per  lo  svolgimento  di
attivita' o la collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici
al servizio delle stazioni  stesse.  Tale  aumento  di  cubatura  non
dovra' superare di piu'  del  30  per  cento  le  cubature  esistenti
all'interno della stazione elettrica, fatto salvo il caso in cui  gli
edifici  siano  destinati  in  via  esclusiva  alla  collocazione  di
apparecchiature o ((impianti tecnologici)) al servizio delle stazioni
elettriche  stesse.  Tali  interventi  sono   realizzabili   mediante
denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in  contrasto
con gli strumenti  urbanistici  vigenti  e  rispettino  le  norme  in
materia di  elettromagnetismo  e  di  progettazione,  costruzione  ed
esercizio di linee elettriche,  nonche'  le  norme  tecniche  per  le
costruzioni. 
  4-septies.  La  denuncia  di  inizio  attivita'  costituisce  parte
integrante del provvedimento di  autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio dell'opera principale. 
  4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni  prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  al  Ministero   dello
sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia  di
inizio  attivita',  accompagnata  da   una   dettagliata   relazione,
sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto  definitivo,
che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli  strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con  quelli  adottati  e  ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della  normativa  in
materia di  elettromagnetismo  e  di  progettazione,  costruzione  ed
esercizio delle linee  elettriche  e  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni. 
  4-novies. Qualora la  variante  interessi  aree  sottoposte  ad  un
vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del  rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non  sia  favorevole,  la
denuncia e' priva di effetti. 
  4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia  della
denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di  ricevimento
della denuncia stessa, l'elenco dei documenti  presentati  a  corredo
del progetto, l'attestazione del  professionista  abilitato,  nonche'
gli atti di assenso eventualmente necessari. 
  4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al
comma 4- octies riscontri l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
stabilite, informa il Ministero dello  sviluppo  economico  che  puo'
notificare all'interessato l'ordine motivato  di  non  effettuare  il
previsto intervento. 
  4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia
di inizio attivita', con le modifiche o  le  integrazioni  necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
  4-terdecies. Ultimato  l'intervento,  il  soggetto  incaricato  del
collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  il  quale   attesta   la
conformita' dell'opera al progetto  presentato  con  la  denuncia  di
inizio attivita'. 
  4-quaterdecies. Le varianti da  apportare  al  progetto  definitivo
approvato, sia in sede di redazione del  progetto  esecutivo  sia  in
fase di realizzazione delle opere, compreso l'interramento  in  cavo,
fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  25  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, ove non assumano  rilievo  sotto  l'aspetto  localizzativo,  sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto  al  comma  4-
sexies. Non assumono  rilievo  localizzativo  le  varianti  contenute
nell'ambito del corridoio individuato in  sede  di  approvazione  del
progetto ai fini urbanistici. In mancanza di  diversa  individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di
rispetto previste dalla normativa in  materia  di  elettromagnetismo.
Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti  all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti  della  cubatura
degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura  strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici
al servizio delle stazioni  stesse.  Tale  aumento  di  cubatura  non
dovra' superare di piu'  del  20  per  cento  le  cubature  esistenti
all'interno della stazione elettrica. Le eventuali modificazioni  del
piano di esproprio connesse  alle  varianti  di  tracciato  prive  di
rilievo localizzativo sono approvate ai fini della  dichiarazione  di
pubblica utilita' dall'autorita'  espropriante  ai  sensi  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e  non  richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano
rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in  tema  di
pubblicita'. 
  4-quinquiesdecies. Fermi restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono  sottoposte
al  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma  4-sexies   le
ricostruzioni di linee aeree esistenti,  necessarie  per  ragioni  di
obsolescenza e  realizzate  con  le  migliori  tecnologie  esistenti,
compreso l'interramento in cavo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano effettuate sul  medesimo
tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e
non  comportino  una  variazione  dell'altezza  utile  dei   sostegni
superiore al 20 per cento rispetto all'esistente.  Tenuto  conto  dei
vincoli di fattibilita' tecnica e della  normativa  tecnica  vigente,
sono  altresi'  realizzabili  tramite  regime  di  inizio   attivita'
previsto  al  comma  4-sexies  le  ricostruzioni  di  linee  in  cavo
interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che
si discostino entro il margine della strada impegnata o entro  i  tre
metri dal margine esterno della trincea di posa. 
  4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che
siano necessarie per  ragioni  di  obsolescenza,  realizzate  con  le
migliori tecnologie esistenti e  aventi  caratteristiche  diverse  da
quelle indicate dal  comma  4-quinquiesdecies,  sono  autorizzate  ai
sensi del comma 1. Tutti  gli  interventi  di  ricostruzione  possono
essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in  piani  e
programmi. 
  4-septiesdecies.  Per  la  realizzazione   degli   interventi   che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio  di  linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti  in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui  al  presente  comma.
Gli interventi su  linee  aeree  esistenti  realizzati  sul  medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per  un  massimo  di  60  metri
lineari e che non comportano una variazione  dell'altezza  utile  dei
sostegni superiore al  30  per  cento  rispetto  all'esistente,  sono
realizzati mediante denuncia di inizio  attivita'  di  cui  al  comma
4-sexies.  Nel  caso  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti,  gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il  margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal  margine  esterno  della
trincea di posa. Qualora,  per  gli  interventi  volti  a  consentire
l'esercizio  in  corrente   continua,   si   rendano   necessari   la
realizzazione  di  nuove   stazioni   elettriche,   l'adeguamento   o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime  di  cui  al  comma
4-sexies e' applicabile anche per detti impianti, a condizione che  i
medesimi siano localizzati in aree o  siti  industriali  dismessi,  o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come  idonee  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente  comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia  di  campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente,  in  caso  di
mantenimento della tecnologia  di  corrente  alternata,  nonche'  nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica. 
  5. Le regioni disciplinano i procedimenti  di  autorizzazione  alla
costruzione  e  all'esercizio  di  reti  elettriche   di   competenza
regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al
presente articolo, prevedendo che, per  le  opere  che  ricadono  nel
territorio  di  piu'  regioni,  le  autorizzazioni  siano  rilasciate
d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di  mancata
definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere  sostitutivo  ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione. 
  6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma
con i quali sono definite le modalita' organizzative e procedimentali
per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei  procedimenti
autorizzativi  delle  opere  inserite  nel  programma  triennale   di
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere
di  rilevante  importanza  che  interessano  il  territorio  di  piu'
regioni. 
  7. Le norme  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre  2004.
(3) 
  8.  Per  la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di  energia
elettrica di potenza superiore a  300  MW  termici  si  applicano  le
disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. 
  9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite  dalle
seguenti: "previo parere del". 
  9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete  elettrica
di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12  del
decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  unitamente  agli
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della  rete  elettrica  di
distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di
trasmissione nazionale quando  l'autorizzazione  per  tali  opere  di
connessione sia stata  trasferita  mediante  voltura  in  favore  del
gestore della rete elettrica nazionale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1,  comma  25)
che il termine di cui al comma 7 del presente articolo, e'  prorogato
al 31 dicembre 2004. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre
2005, n. 383 (in G.U.  1a  s.s.  19/10/2005,  n.  42)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n.
239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma  4-bis  nell'art.
1-sexies,  del  decreto-legge  n.  239  del  2003,  convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 290 del 2003. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 14, comma 2)
che la presente modifica si applica anche ai  procedimenti  in  corso
alla data di entrata in vigore della legge medesima. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  E' stato ripristinato il testo  gia'  in  vigore  dal  02-2-2016  a
seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 60, comma 5 del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva la modifica del comma 3 del
presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020,  n.  120,  di
conversione del D.L. medesimo.