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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 7

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 (in G.U. 10/04/2002, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
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Testo in vigore dal:  10-2-2002 al: 10-4-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo 1 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la tutela della sicurezza e dell'economicità del sistema elettrico nazionale;
Tenuto conto che le attuali previsioni sulla crescita del fabbisogno nazionale di energia elettrica e sulla disponibilità di potenza di generazione segnalano una situazione di imminente incompatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico, rendendo pertanto necessario il rafforzamento urgente del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza del sistema, evitando interruzioni del servizio e crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;
Considerata, in relazione ai tempi minimi necessari per la realizzazione di nuovi impianti, non più differibile l'adozione di norme per accelerare tali realizzazioni ed assicurare, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di un servizio pubblico essenziale, necessario per salvaguardare lo sviluppo economico del Paese, nonché l'attuale livello qualitativo di vita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali.
L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.