DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per  gli  impianti
                  alimentati da energia rinnovabile 
 
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma  10
del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387  si  applica  la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 
  2. Il proprietario dell'immobile  o  chi  abbia  la  disponibilita'
sugli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse
presenta al Comune, mediante mezzo  cartaceo  o  in  via  telematica,
almeno trenta giorni prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti  urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta'  agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto  delle  norme  di
sicurezza e di quelle  igienico-sanitarie.  Alla  dichiarazione  sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete. Nel caso in cui siano richiesti  atti  di  assenso  nelle
materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e tali atti non siano  allegati  alla  dichiarazione,  devono
essere allegati  gli  elaborati  tecnici  richiesti  dalle  norme  di
settore e si applica il comma 5. 
  3. Per la procedura abilitativa  semplificata  si  applica,  previa
deliberazione del Comune e fino alla data di entrata  in  vigore  dei
provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal  comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68. 
  4. Il Comune,  ove  entro  il  termine  indicato  al  comma  2  sia
riscontrata l'assenza di una o piu'  delle  condizioni  stabilite  al
medesimo comma, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di  non
effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa  attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorita'  giudiziaria  e  il
consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le  integrazioni
necessarie  per  renderla  conforme  alla  normativa  urbanistica  ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del  periodo  precedente,
decorso il termine di trenta giorni dalla  data  di  ricezione  della
dichiarazione  di  cui  comma  2,  l'attivita'  di  costruzione  deve
ritenersi assentita. 
  5. Qualora siano necessari  atti  di  assenso,  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 2, che rientrino nella competenza  comunale  e  non
siano allegati alla dichiarazione,  il  Comune  provvede  a  renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la  conclusione
del relativo procedimento fissato  ai  sensi  dell'articolo  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli  atti
di assenso  non  sono  resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente, l'interessato puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di  cui
all'articolo 117 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.
Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli  impianti  di
cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di  assenso  di  competenza  di
amministrazioni diverse da quella comunale, e  tali  atti  non  siano
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale  provvede  ad
acquisirli  d'ufficio  ovvero  convoca,  entro  venti  giorni   dalla
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione  della  determinazione  motivata  di   conclusione   del
procedimento  ai  sensi  dell'articolo   14-ter,   comma   6-bis,   o
all'esercizio  del  potere   sostitutivo   ai   sensi   dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. La realizzazione dell'intervento deve  essere  completata  entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte  non  ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova  dichiarazione.  L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione  dei
lavori. 
  7. La  sussistenza  del  titolo  e'  provata  con  la  copia  della
dichiarazione  da  cui  risulta  la   data   di   ricevimento   della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto  presentato  a  corredo  del
progetto, l'attestazione del professionista  abilitato,  nonche'  gli
atti di assenso eventualmente necessari. 
  7-bis. Decorso il termine di  cui  al  comma  4,  secondo  periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette  la  copia
della dichiarazione di cui  al  comma  7  per  la  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  regionale  alla  Regione  sul  cui  territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi  provvede  entro  i  successivi
dieci giorni. Dal giorno  della  pubblicazione  ai  sensi  del  primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge. 
  8. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
al Comune, con il quale  si  attesta  la  conformita'  dell'opera  al
progetto  presentato   con   la   dichiarazione,   nonche'   ricevuta
dell'avvenuta presentazione della  variazione  catastale  conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le  stesse  non  hanno
comportato modificazioni del classamento catastale. 
  9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui  al  comma  1  agli  impianti  di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o  paesaggistiche  di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione  e
l'esercizio dell'impianto e delle opere  connesse  sono  assoggettate
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5.  Le  Regioni  e  le
Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti
con i quali i Comuni  trasmettono  alle  stesse  Regioni  e  Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di  cui  all'articolo  16,  comma  2.  Con  le  medesime
modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
alla potenza dell'impianto. 
  9-bis. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  24  FEBBRAIO  2023,  N.  13,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE  2023,  N.  41)).  Le
medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  progetti  di
nuovi  impianti  fotovoltaici  e  alle  relative  opere  connesse  da
realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi  dell'articolo  20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree
di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10  MW,
nonche' agli impianti agro-voltaici di  cui  all'articolo  65,  comma
1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu'
di 3 chilometri da aree a  destinazione  industriale,  artigianale  e
commerciale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO  2023,  N.  13,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE  2023,  N.  41)).  La
procedura di cui al presente comma, con  edificazione  diretta  degli
impianti   fotovoltaici   e   delle   relative   opere   connesse   e
infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione
urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. (35) 
  9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu' Comuni,  l'istanza
di procedura abilitativa semplificata e' presentata a tutti i  Comuni
interessati  dall'impianto   e   dalle   relative   opere   connesse.
L'amministrazione  competente  ai  sensi  del   presente   comma   e'
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni
degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle  relative  opere
connesse. 
  10. I procedimenti pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo   sono   regolati   dalla   previgente
disciplina, ferma restando  per  il  proponente  la  possibilita'  di
optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 
  11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
cui ai paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida  adottate  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse  condizioni  e  modalita',
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente  periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili  con  potenza
nominale  fino  a  50  kW,  nonche'  agli  impianti  fotovoltaici  di
qualsivoglia potenza da realizzare  sugli  edifici,  fatta  salva  la
disciplina in materia di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di
tutela delle risorse  idriche,  fermi  restando  l'articolo  6-bis  e
l'articolo 7-bis, comma 5. 
 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 57,  comma  1)  che
"Salvo quanto previsto dal comma  2,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto".