DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 20 
 
(Disciplina per l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
          l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione  ecologica
di concerto con il  Ministro  della  cultura,  e  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi  e
criteri omogenei per l'individuazione delle superfici  e  delle  aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata  come
necessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo delle fonti rinnovabili ((, tenuto conto delle  aree  idonee
ai sensi del comma 8)). In via prioritaria, con i decreti di  cui  al
presente comma si provvede a: 
    a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle  aree  idonee
all'installazione della potenza eolica e  fotovoltaica  indicata  nel
PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare  il  relativo  impatto
ambientale e la massima porzione di  suolo  occupabile  dai  suddetti
impianti per unita' di superficie, nonche'  dagli  impianti  a  fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati  e  le
superfici tecnicamente disponibili; 
    b)  indicare  le  modalita'  per  individuare   superfici,   aree
industriali dismesse e altre aree  compromesse,  aree  abbandonate  e
marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. 
  2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di  sviluppo
delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma
1, stabiliscono altresi' la ripartizione della potenza installata fra
Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
corretto  adempimento  degli  impegni  assunti  e  criteri   per   il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome,
da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo
restando che il trasferimento statistico  non  puo'  pregiudicare  il
conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma
che effettua il trasferimento. 
  3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della  legge
22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le
aree idonee, i decreti  di  cui  al  comma  1,  tengono  conto  delle
esigenze di tutela del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  delle
aree agricole e forestali,  della  qualita'  dell'aria  e  dei  corpi
idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
quali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche'   di   aree   a
destinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e
verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi
incluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con
le caratteristiche e le  disponibilita'  delle  risorse  rinnovabili,
delle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche'
tenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli
eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete
stessa. 
  4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui
al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
dei medesimi decreti,  le  Regioni  individuano  con  legge  le  aree
idonee, anche con il supporto della piattaforma di  cui  all'articolo
21. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita  funzioni  di  impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.  Nel
caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo,  ovvero
di mancata ottemperanza ai principi,  ai  criteri  e  agli  obiettivi
stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  si  applica  l'articolo  41
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono
al processo programmatorio di individuazione  delle  aree  idonee  ai
sensi dello Statuto speciale e delle relative  norme  di  attuazione.
(8) 
  5. In sede di individuazione delle superfici e  delle  aree  idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull'ambiente,   sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della  sostenibilita'  dei  costi  correlati  al
raggiungimento di tale obiettivo. 
  6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,  non  possono
essere  disposte  moratorie  ovvero  sospensioni  dei   termini   dei
procedimenti di autorizzazione. 
  7. Le aree non incluse  tra  le  aree  idonee  non  possono  essere
dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione  di
energia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata
inclusione nel novero delle aree idonee. 
  8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base  dei
criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui  al  comma  1,
sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del  presente
articolo: 
    (( a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte
e  in  cui  vengono  realizzati   interventi   di   modifica,   anche
sostanziale,   per    rifacimento,    potenziamento    o    integrale
ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che  non
comportino una variazione dell'area  occupata  superiore  al  20  per
cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non  si  applica
per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai  quali  la  variazione
dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera  c-ter),
numero 1) )); 
    b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi  del
Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
    c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate  o  in
condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non
suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8) 
    c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle  societa'
del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato  italiane  e   dei   gestori   di
infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle  societa'  concessionarie
autostradali. 
    c-bis.1)  i  siti  e  gli  impianti  nella  disponibilita'  delle
societa'   di   gestione   aeroportuale   all'interno   dei    sedimi
aeroportuali,  ivi  inclusi  quelli  all'interno  del  perimetro   di
pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui  all'allegato  1
al decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  febbraio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017,  ferme
restando  le  necessarie  verifiche  tecniche  da   parte   dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
    c-ter) esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,  anche  con
moduli a terra, e per gli impianti di  produzione  di  biometano,  in
assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42: 
    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
punti  distino  non  piu'  di  500  metri  da  zone  a   destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse
nazionale, nonche' le cave e le miniere; 
    2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti,
questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1,  lettera  h),
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui  punti  distino
non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 
    3) le aree adiacenti alla rete autostradale  entro  una  distanza
non superiore a 300 metri. (8) 
    c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere  a),  b),  c),
c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese  nel  perimetro  dei
beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42 ((,  incluse  le  zone  gravate  da  usi  civici  di  cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h), del  medesimo  decreto)),  ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni  sottoposti  a  tutela  ai
sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo  136  del  medesimo
decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera,  la  fascia
di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di
beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici  e
di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma,  nei
procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura
a esprimersi in  relazione  ai  soli  progetti  localizzati  in  aree
sottoposte a tutela secondo quanto previsto  all'articolo  12,  comma
3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8) 
  ((8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli  impianti  e
garantire  la  sicurezza  del   traffico   limitando   le   possibili
interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la
concessione delle aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad
evidenza  pubblica,  avviate  anche   a   istanza   di   parte,   con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di
concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle
subconcessioni  ai  sensi  del  comma  8-ter.  Se  si  verificano  le
condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  8,
lettera c-bis), mediante subconcessione,  a  societa'  controllate  o
collegate in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le
societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori,  i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza  pubblica,
nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
  8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione  di  cui  al  comma
8-bis e' determinata in funzione della vita utile  degli  impianti  e
degli investimenti necessari per la realizzazione  e  gestione  degli
stessi  e  puo'  essere  superiore  alla  durata  della   concessione
autostradale,  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario   che
subentra nella gestione di risolvere il contratto  di  subconcessione
riconoscendo un indennizzo  pari  agli  investimenti  realizzati  non
integralmente ammortizzati)). 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 57,  comma  1)  che
"Salvo quanto previsto dal comma  2,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 57, comma 2) che  "La  disposizione
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica  ai
procedimenti nei quali,  alla  data  del  31  luglio  2022,  non  sia
intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1".