LEGGE 22 aprile 2021, n. 53

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 8-5-2021
                               Art. 5 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/2001,  sulla  promozione  dell'uso   dell'energia   da   fonti
  rinnovabili 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre 2018, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  su
proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
con il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati
nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima  (PNIEC),  una
disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e
non idonee per l'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  nel
rispetto delle esigenze di tutela  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita'  dell'aria
e dei corpi idrici, nonche' delle specifiche competenze dei Ministeri
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  privilegiando  l'utilizzo  di  superfici  di
strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e  aree
non  utilizzabili   per   altri   scopi,   compatibilmente   con   le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,  delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo  in
considerazione la dislocazione della domanda, gli  eventuali  vincoli
di rete e il potenziale di sviluppo della rete  stessa.  A  tal  fine
sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi: 
      1)  la   disciplina   e'   volta   a   definire   criteri   per
l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una  potenza  complessiva  almeno  pari  a  quella
individuata come necessaria dal PNIEC  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili.  A  tal  fine,  la
disciplina reca inoltre criteri per la  ripartizione  fra  regioni  e
province autonome e prevede misure di salvaguardia  delle  iniziative
di sviluppo  in  corso  che  risultino  coerenti  con  i  criteri  di
localizzazione  degli  impianti  preesistenti,  rispetto   a   quelli
definiti dalla presente lettera; 
      2) il processo  programmatorio  di  individuazione  delle  aree
idonee e' effettuato da ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  in
attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei  mesi.  Nel
caso di mancata adozione, e' prevista l'applicazione dell'articolo 41
della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    b) prevedere che, nell'individuazione  delle  superfici  e  delle
aree idonee e non idonee per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della
minimizzazione degli impatti  sull'ambiente,  sul  territorio  e  sul
paesaggio,  fermo  restando  il  vincolo  del  raggiungimento   degli
obiettivi  di  decarbonizzazione  al  2030  e  tenendo  conto   della
sostenibilita'  dei  costi  correlati  al  raggiungimento   di   tale
obiettivo; 
    c) individuare procedure abilitative semplificate,  proporzionate
alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione,  secondo  un
principio di  sussidiarieta'  verticale,  per  l'installazione  degli
impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere  a)
e q), riducendo altresi' i termini dei procedimenti  autorizzativi  e
per l'assegnazione  di  incentivi  e  razionalizzandoli  rispetto  ai
termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica; 
    d)  individuare  procedure  abilitative  semplificate   per   gli
interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti  principali
che non e' sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale
e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di
impianti a fonti rinnovabili gia' esistenti, razionalizzando altresi'
i termini dei procedimenti  autorizzativi  e  per  l'assegnazione  di
incentivi; 
    e) riordinare e semplificare la normativa vigente in  materia  di
configurazioni per l'autoconsumo,  ivi  incluse  quelle  inerenti  ai
sistemi  efficienti  di  utenza  e  allo  scambio  sul   posto,   con
l'obiettivo di favorire  la  realizzazione  di  tutti  i  sistemi  di
autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con  conseguente
minore  utilizzo  della  rete  elettrica  derivante  da  sistemi   di
generazione diffusa; 
    f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli  effetti  della
diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini  dell'aggiornamento  delle
modalita' di imposizione e raccolta  delle  componenti  tariffarie  a
copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento
alla fiscalita' generale degli oneri  non  direttamente  connessi  ad
obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto  alla
poverta' energetica; 
    g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la  progressiva
installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle
misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti  salvi
i  vincoli  paesaggistici  e  i  limiti   imposti   dalla   tipologia
dell'edificio; 
    h)  individuare  misure  incentivanti  per  la  promozione  delle
comunita' di energia rinnovabile volte a favorire  la  partecipazione
delle   comunita'   locali   alla   realizzazione   degli   impianti,
valorizzando la rete elettrica esistente e  massimizzando  l'utilizzo
locale della relativa produzione energetica, con  conseguente  minore
utilizzo della rete elettrica derivante  da  sistemi  di  generazione
diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali  di  sistema
sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti  finali  e  su
quella prodotta e condivisa  utilizzando  la  rete  di  distribuzione
esistente.  A  tal  fine,  prevedere  che  agli  impianti   a   fonti
rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e
nelle comunita' dell'energia sia garantito un accesso paritario e non
discriminatorio a tutti i pertinenti regimi  di  sostegno  di  natura
normativa o regolatoria, con particolare riguardo  ai  meccanismi  di
valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei
costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta,
evitando  comunque  effetti  distorsivi  sul  mercato  e   prevedendo
meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in
quanto autoconsumata  localmente,  sia  scorporata  a  priori  e  non
rientri fra le voci oggetto  di  fornitura  da  parte  dei  venditori
terzi; 
    i)  prevedere  misure   per   agevolare   il   massimo   utilizzo
dell'energia producibile da fonti  rinnovabili,  anche  favorendo  la
diffusione e l'uso di sistemi di accumulo  dell'energia,  compresi  i
veicoli elettrici, anche attraverso uniterautorizzativo semplificato,
e le connesse esigenze di  ricerca  e  sviluppo,  tenendo  conto  del
principio di neutralita' tecnologica; 
    l) incoraggiare la ricerca per la  riduzione  della  quantita'  e
della  pericolosita'  dei  rifiuti  prodotti  durante  il  ciclo   di
produzione dei  sistemi  di  accumulo  dell'energia,  in  particolare
attraverso  la  sostituzione  di  sostanze  nocive  e  materie  prime
critiche con altre meno impattanti, per allungare la  vita  utile  in
condizione di massimo  rendimento  dei  sistemi  di  accumulo  e  per
facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita; 
    m)  introdurre  misure  per  l'utilizzo  energetico  di  biomasse
legnose, nel quadro della  gestione  forestale  sostenibile  e  della
silvicoltura a turno di taglio breve (short  rotation  forestry),  in
coerenza con  le  previsioni  europee  sull'utilizzo  a  cascata,  in
particolare sui principi  di  sostenibilita',  uso  efficiente  delle
risorse,  circolarita'  in  tutti  i  flussi  e  in   ogni   fase   e
sussidiarieta', e con le esigenze ambientali di cui alla lettera  p),
considerando anche le opportunita' derivanti dalle biomasse residuali
industriali; 
    n)  favorire  lo  sviluppo  dei   biocarburanti   ai   fini   del
raggiungimento degli obiettivi delle fonti  rinnovabili  nel  settore
dei trasporti, nel rispetto dei  criteri  di  sostenibilita'  di  cui
all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001; 
    o) prevedere misure di incentivazione per  la  trasformazione  ad
uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti,  sia  grandi,  sia
piccole, promuovendone, ove compatibile con gli  ecosistemi,  con  la
pianificazione energetica e  con  gli  altri  usi,  anche  l'utilizzo
energetico,  purche'  siano  rispettati  gli  standard  di  sicurezza
geomorfologica; 
    p) aggiornare e potenziare i meccanismi di  sostegno  alle  fonti
rinnovabili, ivi inclusi  gli  interventi  a  favore  dello  sviluppo
tecnologico e industriale, di cui  al  decreto  legislativo  3  marzo
2011,  n.  28,  in  coerenza  con  le  diverse  esigenze  di   tutela
ambientale, con semplificazione  della  gestione  degli  impianti  di
piccola taglia, valorizzando l'energia  prodotta  da  biogas  per  la
trasformazione in biometano o in digestato equiparato  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 90 del  18  aprile  2016,  e  in  coordinamento  con  le
disposizioni   agevolative   per   l'autoconsumo,    prevedendo    la
sostituzione   di   impianti   obsoleti   e    incentivando    quelli
tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico  e  dei
particolati inquinanti,  promuovendo  la  realizzazione  di  impianti
fotovoltaici su edifici  esistenti,  anche  al  fine  della  completa
rimozione  dell'eternit  o  dell'amianto.   Prevedere   inoltre   che
l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi  di  incentivazione
tengano conto dei seguenti indirizzi: 
      1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento  delle  fonti
rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia,  in
modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti; 
      2)  il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  sia  soppresso,
prevedendo meccanismi di tutela degli  investimenti  gia'  avviati  e
introducendo  nuovi  meccanismi  volti   a   premiare   l'autoconsumo
istantaneo  nonche'  la  condivisione  dell'energia  nell'ambito   di
configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo
e le comunita' dell'energia; 
    q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in
mare,   previa   identificazione   delle   aree    idonee,    e    la
razionalizzazione dei  procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni
demaniali e delle autorizzazioni,  nel  rispetto  delle  esigenze  di
tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale  e
del  paesaggio,  privilegiando,  ove  possibile,   l'utilizzo   delle
piattaforme petrolifere in disuso; 
    r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai
meccanismi di incentivazione economica, per incrementare  il  consumo
di  energia  da  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  accordi   di
compravendita di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  a  lungo
termine; 
    s) introdurre misure per la razionalizzazione, la  valorizzazione
e l'incremento  della  produzione  del  parco  di  impianti  a  fonti
rinnovabili esistente; 
    t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per
la  produzione  di  biometano,  biocarburanti  avanzati,   carburanti
derivanti  dal  carbonio  riciclato  e  idrogeno,   per   contribuire
efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di  trasporto,
in funzione delle emissioni nell'intero ciclo  di  vita  dei  vettori
energetici e dei veicoli che li utilizzano; 
    u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo
sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione
nel  settore  dell'aviazione,  anche  mediante  specifiche  forme  di
incentivazione; 
    v) semplificare e accelerare il  processo  di  recepimento  degli
aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo
alle  materie  prime  idonee   alla   produzione   di   biometano   e
biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in  senso
inclusivo, prevedendo che  il  recepimento  degli  aggiornamenti  sia
adottato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
    z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo  di  energia
elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici,  al  fine
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di  penetrazione  di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti; 
    aa) introdurre misure di semplificazione  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al
fine di supportare il raggiungimento degli  obiettivi  di  diffusione
dei  veicoli  elettrici  previsti  dal  PNIEC,  anche  coordinando  e
integrando le disposizioni di cui all'articolo 57  del  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120; 
    bb)  prevedere,  al  fine   di   favorire   il   contributo   dei
biocarburanti  avanzati  prodotti  a  partire  dalle  materie   prime
elencate all'allegato IX, parte A, della  direttiva  (UE)  2018/2001,
come  quota  finale  nel  settore   dei   trasporti,   un   approccio
tecnologicamente neutro, evitando la promozione di  specifiche  fonti
di energia rinnovabile, anche  alla  luce  dello  stato  di  sviluppo
tecnologico; 
    cc)  promuovere  l'impiego  di  idrogeno   verde   nell'industria
siderurgica e chimica, volto a soddisfare  gli  impieghi  industriali
che necessitano di  intensita'  energetiche  molto  elevate  che  non
possono essere soddisfatte  dalla  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili; 
    dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia  di
procedure di qualificazione degli installatori di  impianti  a  fonti
rinnovabili, prevedendo che detta  qualificazione  professionale,  ai
sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita
con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37; 
    ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere  dagli  obblighi  di
miscelazione al combustibile  diesel  e  dalla  produzione  elettrica
rinnovabile,  cosi'  come  dal   relativo   conteggio   delle   fonti
rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione
in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive
(TO), le seguenti materie  prime  in  ragione  delle  evidenze  degli
impatti in termini di deforestazione: 
      1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi
grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); 
      2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento  della
soia di importazione. 
          Note all'art. 5: 
              - La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, sulla promozione  dell'uso  dell'energia  da
          fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del
          SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018,  n.  L
          328. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato nella  Gazzetta.  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Il testo  dell'articolo  41  della  citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: 
              «Art. 41 (Poteri sostitutivi  dello  Stato).  -  1.  In
          relazione a quanto  disposto  dagli  articoli  117,  quinto
          comma, e 120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  fermo
          restando quanto previsto dal decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281, i  provvedimenti  di  attuazione  degli  atti
          dell'Unione europea possono  essere  adottati  dallo  Stato
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle  province  autonome  al   fine   di   porre   rimedio
          all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
          ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i  provvedimenti
          statali adottati si applicano, per  le  regioni  e  per  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          relativa  normativa  di  attuazione,  a   decorrere   dalla
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
          efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
          di attuazione di ciascuna regione e provincia  autonoma.  I
          provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione  della
          natura sostitutiva del potere esercitato  e  del  carattere
          cedevole delle disposizioni in essi contenute.  I  predetti
          atti normativi sono sottoposti al  preventivo  esame  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  37,  qualora  gli
          obblighi    di    adeguamento    ai    vincoli    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie  di
          competenza legislativa o  amministrativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o il Ministro per gli affari europei  informa  gli
          enti interessati assegnando un termine  per  provvedere  e,
          ove necessario, chiede  che  la  questione  sia  sottoposta
          all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano per concordare le iniziative da assumere.  In  caso
          di mancato tempestivo adeguamento  da  parte  dei  suddetti
          enti,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei propone  al  Consiglio  dei
          Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto  comma,
          e 120, secondo comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo e  delle  altre  disposizioni
          vigenti in materia. 
              2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea
          accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
          europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
          Repubblica  italiana,  ove   per   provvedere   ai   dovuti
          adempimenti si renda necessario procedere  all'adozione  di
          una molteplicita' di atti  anche  collegati  tra  loro,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente  per   materia,   sentiti   gli   enti
          inadempienti, assegna a questi ultimi termini  congrui  per
          l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti  necessari.
          Decorso inutilmente anche uno  solo  di  tali  termini,  il
          Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del
          Ministro competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti
          necessari,  anche  normativi,  ovvero  nomina  un  apposito
          commissario. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  e'
          invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
          interessata al provvedimento. Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  anche  agli   inadempimenti
          conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  che
          si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche  di
          cui al primo periodo. 
              2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
          facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6  dell'articolo
          10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
              2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
          applicano anche nei casi in cui  sono  in  corso  procedure
          europee di infrazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e  2003/30/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio
          2020, n.  76  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
          l'innovazione   digitale),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 2020, n.  178,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre  2020,  n.
          228, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  57   (Semplificazione   delle   norme   per   la
          realizzazione di punti e stazioni di  ricarica  di  veicoli
          elettrici).  -  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per
          infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si  intende
          l'insieme di strutture, opere  e  impianti  necessari  alla
          realizzazione di aree di sosta dotate di uno o  piu'  punti
          di ricarica per veicoli elettrici. 
              2. La realizzazione di infrastrutture di  ricarica  per
          veicoli elettrici puo' avvenire: 
                a) all'interno di aree e edifici pubblici e  privati,
          ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; 
                b) su strade private non aperte all'uso pubblico; 
                c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso
          pubblico; 
                d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio  e  di
          servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 
              2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),  la
          ricarica del veicolo  elettrico,  in  analogia  con  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          per la ricarica pubblica, e' da considerare un  servizio  e
          non una fornitura di energia elettrica. 
              3. Nei casi di cui al comma 2,  lettere  c)  e  d),  la
          realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando
          il  rispetto  della  normativa  vigente   in   materia   di
          sicurezza, e' effettuata in conformita'  alle  disposizioni
          del codice della strada di cui al  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  e  del  relativo  regolamento   di
          esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione  al
          dimensionamento degli stalli di sosta ed  alla  segnaletica
          orizzontale  e  verticale.  In  tali   casi,   qualora   la
          realizzazione  sia  effettuata  da  soggetti  diversi   dal
          proprietario  della   strada,   si   applicano   anche   le
          disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni  di
          cui al citato codice della strada e al relativo regolamento
          di esecuzione e attuazione. Nei casi di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), resta ferma l'applicazione  delle  vigenti
          norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato
          codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto
          delle norme per la realizzazione degli impianti  elettrici,
          con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
          conformita' e di progetto  elettrico,  ove  necessario,  in
          base alle leggi vigenti. 
              4. Le infrastrutture di ricarica di  cui  al  comma  2,
          lettere  c)  e  d),   sono   accessibili,   in   modo   non
          discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
          per la sosta di veicoli elettrici in fase  di  ricarica  al
          fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli  punti
          di ricarica. 
              5. All'articolo 158, comma 1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  la
          lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente: 
                "h-bis) negli spazi riservati  alla  fermata  e  alla
          sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito  di
          completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
          di  ricarica  mirate  a  disincentivare   l'impegno   della
          stazione oltre un periodo massimo  di  un'ora  dal  termine
          della   ricarica.   Tale   limite   temporale   non   trova
          applicazione dalle ore 23 alle  ore  7,  ad  eccezione  dei
          punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  16  dicembre
          2016, n. 257". 
              6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai
          rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'articolo  7
          del codice della strada di cui al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, disciplinano,  entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   del   presente   decreto,
          l'installazione,  la  realizzazione  e  la  gestione  delle
          infrastrutture di ricarica a pubblico accesso,  di  cui  al
          presente  articolo,  stabilendo  la  localizzazione  e   la
          quantificazione  in   coerenza   con   gli   strumenti   di
          pianificazione regionali e comunali, al fine  di  garantire
          un numero adeguato di stalli in funzione  della  domanda  e
          degli  obiettivi  di  progressivo  rinnovo  del  parco  dei
          veicoli    circolanti,    prevedendo,    ove     possibile,
          l'installazione di almeno un punto di ricarica  ogni  1.000
          abitanti. 
              7.  I  comuni  possono   consentire,   in   regime   di
          autorizzazione o concessione, anche a titolo  non  oneroso,
          la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
          soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina  di
          cui  ai  commi  3  e  4,  anche  prevedendo  una  eventuale
          suddivisione in lotti. 
              8. Un soggetto pubblico o privato  puo'  richiedere  al
          comune che non abbia provveduto alla disciplina di  cui  al
          comma 6 ovvero all'ente proprietario  o  al  gestore  della
          strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o  la
          concessione per la  realizzazione  e  l'eventuale  gestione
          delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
          c) e d), anche solo per una strada o un'area o  un  insieme
          di esse. 
              9.  I  comuni  possono   prevedere   la   riduzione   o
          l'esenzione del canone di occupazione di suolo  pubblico  e
          della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per
          i punti di ricarica, nel caso in cui  gli  stessi  eroghino
          energia di provenienza certificata da energia  rinnovabile.
          In ogni caso, il canone di occupazione  di  suolo  pubblico
          deve  essere  calcolato   sullo   spazio   occupato   dalle
          infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli  di
          sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilita'
          del pubblico. 
              10.  In  caso  di  applicazione   della   riduzione   o
          dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
          non siano  verificate  le  condizioni  previste,  i  comuni
          possono richiedere il pagamento, per l'intero  periodo  per
          cui  e'  stata  concessa  l'agevolazione,  del  canone   di
          occupazione  di  suolo   pubblico   e   della   tassa   per
          l'occupazione di spazi e  aree  pubbliche,  applicando  una
          maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30  per  cento
          dell'importo. 
              11.  Per  le  infrastrutture  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi  2  e
          2-bis dell'articolo 95 del  decreto  legislativo  1°(gradi)
          agosto 2003, n. 259, e'  sostituito  da  una  dichiarazione
          sottoscritta  dai  soggetti  interessati,   da   comunicare
          all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
          cui risulti l'assenza o la  presenza  di  interferenze  con
          linee di telecomunicazione e il rispetto  delle  norme  che
          regolano la materia della trasmissione e  distribuzione  di
          energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati  non
          sono  tenuti  alla  stipula  degli  atti  di  sottomissione
          previsti dalla normativa vigente. 
              12. L'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
          ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  definisce
          le  tariffe  per  la   fornitura   dell'energia   elettrica
          destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili  ai  punti
          di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio
          di ricarica in  ambito  pubblico  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 9, del decreto  legislativo  del  16
          dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli
          alimentati ad energia elettrica e da  assicurare  un  costo
          dell'energia elettrica non superiore a quello previsto  per
          i clienti domestici residenti. 
              13. Le concessioni rilasciate a partire dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il
          rinnovo di quelle  esistenti,  prevedono  che  le  aree  di
          servizio di cui all'articolo 61 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  vengano  dotate
          delle  colonnine  di  ricarica  per  i  veicoli  elettrici.
          Conseguentemente,  sono  aggiornati  il   Piano   nazionale
          infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad
          energia  elettrica,  di  cui  all'articolo  17-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  e  il
          Piano  di   ristrutturazione   delle   aree   di   servizio
          autostradali. 
              13-bis.  All'articolo  17-terdecies,   comma   1,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  le
          parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
          seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione  di
          motori elettrici,". 
              14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio  2012,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile
          2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. 
              15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  3  agosto  2017,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del  13  dicembre  2017,  cessa  di  avere
          efficacia. 
              16. Con regolamento da emanarsi  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono   adottate   le   disposizioni
          integrative e modificative del decreto del Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  in  coerenza  con  le
          disposizioni del presente articolo. 
              17. Dall'attuazione del presente articolo non  derivano
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Le
          amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   alle
          attivita' previste con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il testo dell'articolo 4  del  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico   22   gennaio   2008,   n.   37
          (Regolamento   concernente    l'attuazione    dell'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno  degli  edifici),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Requisiti  tecnico-professionali).  -  1.  I
          requisiti tecnico-professionali sono, in  alternativa,  uno
          dei seguenti: 
                a) diploma di laurea  in  materia  tecnica  specifica
          conseguito presso  una  universita'  statale  o  legalmente
          riconosciuta; 
                a-bis) diploma di tecnico  superiore  previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 7 settembre 2011; 
                b) diploma  o  qualifica  conseguita  al  termine  di
          scuola secondaria del secondo  ciclo  con  specializzazione
          relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo  1,
          presso  un  istituto  statale  o  legalmente  riconosciuto,
          seguiti da un periodo di inserimento, di  almeno  due  anni
          continuativi, alle dirette dipendenze di  una  impresa  del
          settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; 
                c) titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi  della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          quattro anni consecutivi, alle dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le
          attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e'  di
          due anni; 
                d)  prestazione  lavorativa  svolta,   alle   dirette
          dipendenze di una impresa abilitata nel ramo  di  attivita'
          cui si riferisce la prestazione  dell'operaio  installatore
          per un periodo non inferiore a  tre  anni,  escluso  quello
          computato ai fini dell'apprendistato e quello  svolto  come
          operaio qualificato, in qualita'  di  operaio  installatore
          con  qualifica  di   specializzato   nelle   attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 
              2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c)
          e le prestazioni lavorative di  cui  alla  lettera  d)  del
          comma 1 possono svolgersi anche in forma di  collaborazione
          tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte  del
          titolare,  dei  soci  e  dei  collaboratori  familiari.  Si
          considerano,   altresi',   in   possesso   dei    requisiti
          tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il  titolare
          dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
          svolto attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa
          nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo
          non inferiore a sei anni. Per  le  attivita'  di  cui  alla
          lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non  puo'
          essere inferiore a quattro anni.».