LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 41 
 
 
                   Poteri sostitutivi dello Stato 
 
  1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo  comma,  della  Costituzione,  fermo  restando  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   i
provvedimenti di attuazione degli atti  dell'Unione  europea  possono
essere adottati dallo Stato nelle materie di  competenza  legislativa
delle regioni e delle province autonome  al  fine  di  porre  rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione  ad  atti
dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti  statali  adottati
si applicano, per le regioni e per le province autonome  nelle  quali
non sia ancora in vigore  la  relativa  normativa  di  attuazione,  a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di  attuazione  di
ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano
l'esplicita  indicazione  della   natura   sostitutiva   del   potere
esercitato e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
contenute. I predetti atti normativi sono  sottoposti  al  preventivo
esame della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Nei casi  di  cui  all'articolo  37,  qualora  gli  obblighi  di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
riguardino materie di competenza legislativa o  amministrativa  delle
regioni e delle province autonome, il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro  per  gli  affari  europei  informa  gli  enti
interessati assegnando un termine per provvedere e,  ove  necessario,
chiede che la questione sia  sottoposta  all'esame  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  per  concordare  le  iniziative  da
assumere. In caso di mancato  tempestivo  adeguamento  da  parte  dei
suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia. 
  ((2-bis. Nel caso di violazione della normativa  europea  accertata
con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna
al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove  per
provvedere  ai  dovuti  adempimenti  si  renda  necessario  procedere
all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati  tra  loro,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
competente per materia, sentiti  gli  enti  inadempienti,  assegna  a
questi  ultimi  termini  congrui  per  l'adozione  di  ciascuno   dei
provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di
tali  termini,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il   soggetto
interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e
del  Ministro  competente  per  materia,   adotta   i   provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina  un  apposito  commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri e'  invitato  il  Presidente
della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le
disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  agli
inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in  data  anteriore
alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  che  si
fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al  primo
periodo. 
  2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facolta'  e
i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano
anche  nei  casi  in  cui  sono  in  corso   procedure   europee   di
infrazione)).