stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 193

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.

nascondi
Testo in vigore dal: 9-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46, recante
riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, recante
riordino del servizio nazionale della riscossione;
  Visto  l'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 337 del 1998,
il  quale  dispone  che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore
dei   decreti   legislativi,   possono  essere  emanate  disposizioni
integrative e correttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Modifiche al decreto del Presidente della
                Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo
il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Se, in caso di
decadenza   del   contribuente  dal  beneficio  della  dilazione,  il
fidejussore  non  versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla
notificazione  di  apposito  invito,  contenente  l'indicazione delle
generalita'  del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei
presupposti  di  fatto  e di diritto della pretesa, il concessionario
puo'  procedere  ad  espropriazione  forzata nei suoi confronti sulla
base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";
    b) nell'articolo   25,   comma  1,  concernente  la  cartella  di
pagamento, le parole da "entro" a "del ruolo", sono soppresse;
    c) nell'articolo  26,  comma  1,  concernente notificazione della
cartella  di  pagamento,  dopo  la  parola  "comma", sono inserite le
seguenti:  "o  dal  portiere  dello  stabile  dove  e'  l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda";
    d) nell'articolo  47,  comma  1,  in  materia  di gratuita' delle
formalita' richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la
parola "tassa", e' sostituita dalla seguente: "tributo";
    e) nell'articolo   49,   comma  2,  concernente  le  disposizioni
applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola
"compatibili",  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  "; gli atti
relativi  a  tale  procedimento  sono  notificati  con  le  modalita'
previste dall'articolo 26";
    f)   nell'articolo   50,   comma   2.   concernente  la  notifica
dell'intimazione  ad  adempiere,  dopo  le  parole  "preceduta  dalla
notifica",  sono  inserite  le  seguenti:  ",  da  effettuarsi con le
modalita' previste dall'articolo 26.";
    g) nell'articolo  58,  concernente opposizione di terzi, al comma
2:
      1) la parola "lui", e' sostituita dalla seguente: "loro";
      2)  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi
coobbligati";
    h)  nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per
pagamento  del debito, al comma 1, le parole "la quietanza rilasciata
dal  concessionario",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  prova
dell'avvenuto pagamento";
    i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei
beni  pignorati,  dopo  la  parola  "contenente",  sono  inserite  le
seguenti: "la descrizione dei beni e";
    l)   nell'articolo  73,  concernente  pignoramento  di  cose  del
debitore  in  possesso  di  terzi,  al  comma  1,  dopo le parole "si
dichiara o", e' soppressa la parola "si";
    m)  nell'articolo  74,  concernente  vendita  e  assegnazione dei
debiti  pignorati,  al  comma  1,  le  parole  "l'assegnazione", sono
sostituite dalle seguenti: "la riscossione";
    n) nell'articolo  76,  al  comma  1,  concernente  i  limiti  per
l'espropriazione  immobiliare,  le  parole "le somme iscritte a ruolo
nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti:
"l'importo complessivo del credito per cui si procede supera";
    o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:
      1)   al  comma  1,  le  parole  "delle  somme  complessivamente
iscritte",  sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo complessivo
del credito per cui si procede";
      2)  al comma 2, le parole "le somme complessivamente iscritte a
ruolo  non  superano",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "l'importo
complessivo del credito per cui si procede non supera";
    p) nell'articolo  78,  comma  1,  lettera  e), in materia di dati
contenuti  nell'avviso  di  vendita,  le  parole:  da "l'ammontare" a
"distinte",  sono  sostituite  dalle seguenti: "l'importo complessivo
del credito per cui si procede, distinto";
    q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili
registrati,  e'  sostituito  dal seguente: "1. Decorso inutilmente il
termine  di  cui  all'articolo 50,  comma  1,  il concessionario puo'
disporre  il  fermo  dei  beni  mobili del debitore o dei coobbligati
iscritti   in  pubblici  registri,  dandone  notizia  alla  direzione
regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammistrazione   competente   per   materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  l'argomento dei decreti legislativi 26 febbraio
          1999,  n.  46  e 13 aprile 1999, n. 112, si veda nelle note
          alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 76 e 87, quinto
          comma, della Costituzione:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              "Art. 87. Il Presidente della Repubblica (omissis).
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              (Omissis).".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della
          legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al Governo
          per    il   riordino   della   disciplina   relativa   alla
          riscossione",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 228
          del 30 settembre 1998:
              "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
          volte  al riordino della disciplina della riscossione e del
          rapporto con i concessionari e con i commissari governativi
          provvisoriamente  delegati  alla  riscossione,  al  fine di
          conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
          mediante  ruolo  e  di  rendere piu' efficace ed efficiente
          l'attivita'  dei concessionari e dei commissari stessi, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) affidamento,   mediante   procedure   ad  evidenza
          pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo
          delle  entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli
          enti  pubblici,  anche  previdenziali,  e  previsione della
          facolta',  per  i contribuenti, di effettuare il versamento
          diretto   di   tali   entrate   anche  mediante  delega  ai
          concessionari stessi;
                b) possibilita',  per  gli  enti  diversi dallo Stato
          legittimati  a  riscuotere tramite i concessionari e per le
          societa'  cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di affidare
          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica agli stessi ogni
          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
          non tributaria;
                c) eliminazione  dell'obbligo  del  non riscosso come
          riscosso gravante sui concessionari;
                d) affidamento   in   concessione   del  servizio  di
          riscossione  a  societa'  per  azioni, con capitale sociale
          interamente  versato  pari ad almeno 5 miliardi di lire, in
          possesso  di  adeguati  requisiti tecnici e finanziari e di
          affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale
          servizio  e  di  compiti  ad  esso connessi o complementari
          indirizzati  anche al supporto delle attivita' tributarie e
          di  gestione  patrimoniale  degli  enti  impositori diversi
          dallo    Stato   e   ridefinizione   delle   modalita'   di
          determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,
          con  estensione  almeno  provinciale, secondo modalita' che
          assicurino     il     conseguimento     di    miglioramenti
          dell'efficienza   e  dell'efficacia  della  funzione  e  la
          diminuzione   dei   costi.   Resta  comunque  fermo  quanto
          stabilito  dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446;
                e) previsione  di  un  sistema  di compensi collegati
          alle  somme  iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla
          tempestivita'   della   riscossione   e   ai   costi  della
          riscossione,  normalizzati  secondo criteri individuati dal
          Ministero    delle   finanze,   nonche'   alla   situazione
          socio-economica  degli  ambiti territoriali con il rimborso
          delle  spese effettivamente sostenute per la riscossione di
          somme   successivamente  sgravate,  o  dovute  da  soggetti
          sottoposti a procedure concorsuali;
                f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione
          della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
          importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
          a ruolo;
                g) previsione  della possibilita' di versamento delle
          somme  iscritte  a ruolo tramite il sistema bancario, con o
          senza  domiciliazione  dei  pagamenti  su  conto  corrente,
          ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
                h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
          esecuzione   anche   nel   rispetto   del  principio  della
          collaborazione   del   debitore   all'esecuzione,   secondo
          modalita' che prevedano, tra l'altro:
                  1)  la  notifica  di  un unico atto con funzioni di
          avviso di pagamento e di mora;
                  2)  adeguate forme di tutela giurisdizionale per la
          riscossione di entrate non tributarie;
                  3)  la  preclusione dell'espropriazione immobiliare
          per i debiti inferiori ad un determinato importo;
                  4)  gli importi dei crediti, congrui in rapporto al
          valore  degli  immobili,  al  di  sopra  dei  quali si puo'
          procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei
          quali  si  provvede  all'iscrizione  di  ipoteca legale sul
          bene;
                  5)   la   revisione   e  la  semplificazione  delle
          procedure  di  vendita  di  beni  immobili  e  beni  mobili
          registrati;
                  6)  la  facolta',  per  il  concessionario,  di non
          procedere,  per  motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
          mediante  accesso alla casa di abitazione del debitore, con
          eventuale   utilizzazione   degli   istituti   di   vendite
          giudiziarie;
                  7)  l'accesso  dei  concessionari, con le opportune
          cautele  e  garanzie,  alle informazioni disponibili presso
          l'anagrafe  tributaria,  con obbligo di utilizzazione delle
          stesse  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle  procedure
          esecutive;
                  8)  l'obbligo,  per  i concessionari, di utilizzare
          sistemi   informativi  collegati  fra  loro  e  con  quelli
          dell'amministrazione  finanziaria  e procedure informatiche
          uniformi     per     l'espletamento    degli    adempimenti
          amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
                  9)    l'attribuzione    al    Consorzio   nazionale
          obbligatorio   tra   i   concessionari   del   servizio  di
          riscossione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  44, di compiti di natura
          informatica  e  telematica,  nonche' di servizi di supporto
          volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a
          conseguire   risultati  di  piu'  efficiente  ed  economica
          gestione delle entrate;
                i) revisione   delle   disposizioni   in  materia  di
          notifica  degli  atti esattoriali, tenuto conto anche della
          normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
                l) revisione   delle   attuali   procedure  volte  al
          riconoscimento  dell'inesigibilita'  delle somme iscritte a
          ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico
          e dell'effettuazione di controlli effettivi;
                m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
          iscrizioni a ruolo non dovute;
                n) individuazione  di  procedure  che  consentano  la
          definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
          governativi  che  ne  facciano  richiesta, delle domande di
          rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli
          stessi  fino  al  31 dicembre  1997  e  giacenti presso gli
          uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
          quote  di  rimborso  non superiori a cinquecento milioni di
          lire,  nonche'  il  rimborso  delle anticipazioni in essere
          effettuate  in  virtu'  dell'obbligo  del non riscosso come
          riscosso,  secondo  percentuali  non  inferiori all'uno per
          cento  ne'  superiori  al 5 per cento correlate al rapporto
          fra  l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande
          di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
          crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
          in  misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
          a  lire  1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per
          gli  anni  1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini
          del  bilancio  triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1998,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo;
                o) revisione,  con eventuale modifica della normativa
          di  contabilita'  generale dello Stato, dei criteri e delle
          procedure  di  contabilizzazione  e  quietanziamento  delle
          somme  riscosse  dai  concessionari,  anche  con previsione
          dell'utilizzo di strumenti informatici;
                p) revisione  delle  sanzioni amministrative a carico
          dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia
          deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
          versamenti,  tenendo  conto  anche  dei tempi necessari per
          l'adeguamento    delle   procedure   ad   eventuali   nuove
          disposizioni,  e  ridefinizione  delle  ipotesi di revoca e
          decadenza   dalla  concessione  per  gli  inadempimenti  di
          particolare  gravita',  mantenendo comunque ferma l'ipotesi
          di  decadenza  prevista  dall'art. 20, comma 1, lettera e),
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43;
                q) definizione,  anche  nell'ambito  dei  processi di
          ristrutturazione   aziendale  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
          della presente legge, di procedure volte a:
                  1)   consentire  lo  svolgimento,  previa  adeguata
          formazione,   di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni
          lavorativi,  delle  funzioni di ufficiale della riscossione
          da  parte  di  dipendenti delle societa' concessionarie che
          abbiano  un'anzianita'  di  servizio non inferiore a cinque
          anni;
                  2)  realizzare  misure  di  sostegno  del reddito e
          dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
          28,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale
          delle    societa'    concessionarie    della   riscossione,
          dell'associazione  nazionale  di  categoria e del Consorzio
          nazionale  obbligatorio tra i concessionari del servizio di
          riscossione   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
                  3)   utilizzare,   previo  accordo  tra  le  parti,
          l'eventuale  avanzo  patrimoniale,  al  netto delle riserve
          legali  esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
          di  previdenza  di  cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
          successive modificazioni;
                r) previsione,   nel   rispetto   dei   principi   di
          economicita'  di  gestione, di misure dirette a favorire la
          continuita'  del  rapporto  di  lavoro dei dipendenti delle
          societa'  concessionarie  della  riscossione  dei tributi e
          delle  altre  entrate  degli  enti locali, nel caso in cui,
          alla  scadenza  delle  concessioni  in atto, il servizio di
          riscossione  venga esercitato direttamente dall'ente locale
          o  affidato  ad  un  soggetto  terzo;  a  tal  fine  dovra'
          prevedersi  che  il nuovo soggetto che esercita il servizio
          di   riscossione   possa   riconoscere   priorita',   nelle
          assunzioni  di personale adibito alle medesime attivita' di
          riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
                s) fissazione   di   un   termine   per   la   durata
          dell'incarico  di  commissario governativo provvisoriamente
          delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle
          spese   di  gestione  dallo  stesso  sostenute  durante  la
          gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati
          per il precedente concessionario o commissario;
                t) previsione  della  possibilita',  per  le societa'
          concessionarie,   di  esercitare  l'attivita'  di  recupero
          crediti  secondo  le ordinarie procedure civilistiche; tali
          attivita'  dovranno  essere svolte e contabilizzate in modo
          separato  da  quelle  della  riscossione dei tributi, senza
          incidere  sul  regolare svolgimento dell'attivita' primaria
          di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti
          territoriali e degli altri enti pubblici;
                u) coordinamento   delle   disposizioni   recate  dai
          decreti  legislativi  emanati ai sensi della presente legge
          con  quelle  di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
          applicabili;
                v) applicazione  della  disciplina recata dai decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge  ai
          rapporti  concessori e commissariali in atto per la residua
          durata  del  periodo  di  gestione,  con  facolta',  per  i
          concessionari  ed  i commissari, di costituire societa' per
          azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
          successive  modificazioni,  attribuendo  a  tali societa' i
          rapporti  concessori  in  atto; previsione, per i primi due
          anni  successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
          economico   delle   singole  gestioni  dell'ultimo  biennio
          precedente,   tenendo   conto   dei maggiori  ricavi  della
          riscossione  mediante  ruolo e dei minori costi di gestione
          derivanti,    entrambi,   dall'applicazione   della   nuova
          disciplina  della  riscossione, anche alla luce dei criteri
          direttivi  di  cui  alla  lettera  e);  previsione,  per  i
          soggetti  cui  sia gia' affidato in concessione il servizio
          di  riscossione,  del  termine  di  due  anni dalla data di
          entrata    in   vigore   dei   decreti   legislativi,   per
          l'adeguamento  del  capitale  sociale  alla misura prevista
          dalla lettera d).
              2.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi emanati ai sensi della presente legge,
          nel  rispetto  degli  stessi  principi e criteri direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
              3. - 6. (Omissis).".
              -  Il  decreto  legislativo  26 febbraio  1999  n.  46,
          recante   "Riordino   della  disciplina  della  riscossione
          mediante   ruolo,   a   norma   dell'art.   1  della  legge
          28 settembre  1998,  n.  337", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario
              -  Il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,
          recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione,
          in   attuazione   della   delega   prevista   dalla   legge
          28 settembre  1998,  n.  337", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202:
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 19, 25, 26, 47,
          49, 50, 58, 61, 66, 73, 74, 76, 77, 78 e 86 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,
          recante  "Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
          1973,  n.  268,  supplemento  ordinario  n.  2,  cosi' come
          modificati dal presente decreto:
              "Art.  19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
          richiesta  del  contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello
          stesso,  la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
          a  ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
          la   sospensione   della   riscossione   per   un  anno  e,
          successivamente,  la  ripartizione del pagamento fino ad un
          massimo  di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
          a  ruolo  e'  superiore  a  cinquanta  milioni  di lire, il
          riconoscimento   di   tali  benefici  e'  subordinato  alla
          prestazione    di    idonea   garanzia   mediante   polizza
          fidejussoria o fidejussione bancaria.
              2.  La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
          a  pena  di  decadenza,  prima  dell'inizio della procedura
          esecutiva.
              3.  In  caso  di  mancato pagamento della prima rata o,
          successivamente, di due rate:
                a) il  debitore  decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione;
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in unica
          soluzione;
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
              4.  Le  rate  mensili nelle quali il pagamento e' stato
          dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
          ciascun mese.
              4-bis.  Se,  in  caso di decadenza del contribuente dal
          beneficio   della   dilazione,  il  fidejussore  non  versa
          l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
          di   apposito   invito,   contenente   l'indicazione  delle
          generalita'  del  fidejussore  stesso,  delle somme da esso
          dovute  e  dei  presupposti  di  fatto  e  di diritto della
          pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione
          forzata  nei  suoi  confronti sulla base dello stesso ruolo
          emesso a carico del debitore.".
              "Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il
          concessionario   notifica  la  cartella  di  pagamento,  al
          debitore  iscritto  a  ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei quali procede.
              2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,
          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si
          procedera' ad esecuzione forzata.
              2-bis.   La   cartella   di  pagamento  contiene  anche
          l'indicazione  della  data  in  cui  il ruolo e' stato reso
          esecutivo.
              3.  Ai  fini della scadenza del termine di pagamento il
          sabato e' considerato giorno festivo.".
              "Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). -
          La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione
          o  da  altri  soggetti  abilitati  dal concessionario nelle
          forme   previste   dalla  legge  ovvero,  previa  eventuale
          convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
          o  dagli  agenti della polizia municipale. La notifica puo'
          essere  eseguita  anche  mediante invio di raccomandata con
          avviso   di  ricevimento;  in  tal  caso,  la  cartella  e'
          notificata  in  plico  chiuso  e  la  notifica si considera
          avvenuta  nella  data  indicata  nell'avviso di ricevimento
          sottoscritto  da  una  delle  persone  previste dal secondo
          comma  o  dal  portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
          l'ufficio o l'azienda.
              Quando  la  notificazione  della  cartella di pagamento
          avviene   mediante   consegna   nelle   mani   proprie  del
          destinatario  o di persone di famiglia o addette alla casa,
          all'ufficio    o   all'azienda,   non   e'   richiesta   la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
              Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile,  la  notificazione  della  cartella di pagamento si
          effettua  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  60  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
          in  cui  l'avviso  del  deposito  e'  affisso nell'albo del
          comune.
              Il  concessionario  deve  conservare per cinque anni la
          matrice   o  la  copia  della  cartella  con  la  relazione
          dell'avvenuta  notificazione  o l'avviso del ricevimento ed
          ha   l'obbligo   di   farne  esibizione  su  richiesta  del
          contribuente o dell'amministrazione.
              Per  quanto  non  e'  regolato dal presente articolo si
          applicano   le   disposizioni  dell'art.  60  del  predetto
          decreto.".
              "Art.  47  (Gratuita'  delle trascrizioni, iscrizioni e
          cancellazioni   di   pignoramenti   e  ipoteche).  -  1.  I
          conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari
          eseguono   le   trascrizioni   e   le   cancellazioni   dei
          pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche
          richieste   dal  concessionario,  nonche'  la  trascrizione
          dell'assegnazione  prevista  dall'art.  85  in esenzione da
          ogni tributo e diritto.
              2.  I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in
          carta  libera  e  gratuitamente  al concessionario l'elenco
          delle  trascrizioni  ed  iscrizioni relative ai beni da lui
          indicati,   contenente   la   specificazione   dei   titoli
          trascritti,  dei  crediti  iscritti  e  del  domicilio  dei
          soggetti  a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le
          iscrizioni.".
              "Art.   49   (Espropriazione  forzata).  -  1.  Per  la
          riscossione   delle  somme  non  pagate  il  concessionario
          procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che
          costituisce titolo esecutivo.
              2.   Il   procedimento  di  espropriazione  forzata  e'
          regolato  dalle  norme ordinarie applicabili in rapporto al
          bene  oggetto  di  esecuzione, in quanto non derogate dalle
          disposizioni  del presente capo e con esso compatibili; gli
          atti  relativi  a  tale procedimento sono notificati con le
          modalita' previste dall'art. 26.
              3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono
          esercitate dagli ufficiali della riscossione.".
              "Art.  50  (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
          Il  concessionario procede ad espropriazione forzata quando
          e'  inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
          notificazione   della   cartella  di  pagamento,  salve  le
          disposizioni  relative  alla  dilazione ed alla sospensione
          del pagamento.
              2.  Se  l'espropriazione  non e' iniziata entro un anno
          dalla     notifica    della    cartella    di    pagamento,
          l'espropriazione   stessa   deve   essere  preceduta  dalla
          notifica,   da   effettuarsi   con  le  modalita'  previste
          dall'art.  26,  di  un avviso che contiene l'intimazione ad
          adempiere  l'obbligo  risultante  dal  ruolo  entro  cinque
          giorni.
              3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
          al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze  e  perde  efficacia  trascorsi  centottanta giorni
          dalla data della notifica.".
              "Art.  58  (Opposizione  di  terzi). - 1. L'opposizione
          prevista  dall'art. 619 del codice di procedura civile deve
          essere  promossa  prima  della  data  fissata  per il primo
          incanto.
              2.  L'opposizione  non  puo'  essere  proposta quando i
          mobili  pignorati  nella  casa di abitazione o nell'azienda
          del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri
          luoghi  a  loro  appartenenti, hanno formato oggetto di una
          precedente   vendita   nell'ambito   di  una  procedura  di
          espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico
          del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
              3.  Il  coniuge,  i  parenti e gli affini fino al terzo
          grado  del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per
          quanto  riguarda  i  beni  mobili  pignorati  nella casa di
          abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o
          in  altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la
          proprieta'  del  bene  esclusivamente  con  atti pubblici o
          scritture private di data certa anteriore:
                a) alla   presentazione   della   dichiarazione,   se
          prevista e se presentata;
                b) al  momento  in cui si e' verificata la violazione
          che  ha  dato  origine  all'iscrizione  a  ruolo, se non e'
          prevista  la  presentazione  della  dichiarazione  o  se la
          dichiarazione non e' comunque stata presentata;
                c) al  momento in cui si e' verificato il presupposto
          dell'iscrizione  a  ruolo,  nei  casi  non rientranti nelle
          ipotesi di cui alle lettere a) e b).".
              "Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del
          debito).  - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1,
          il   procedimento  di  espropriazione  si  estingue  se  il
          debitore  o  un  terzo, in qualunque momento anteriore alla
          vendita,  paga  all'ufficiale  della  riscossione  la somma
          portata  dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero
          gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.".
              "Art.  66  (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1.
          Per   procedere   alla   vendita   dei  beni  pignorati  il
          concessionario  affigge  alla  casa  comunale,  per  cinque
          giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo
          incanto,  un  avviso  contenente  la descrizione dei beni e
          l'indicazione  del giorno, dell'ora e del luogo del primo e
          del secondo incanto.
              2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano
          decorsi  dieci  giorni dal pignoramento. Il secondo incanto
          non  puo'  aver  luogo nello stesso giorno stabilito per il
          primo  e  deve  essere  fissato  non oltre il decimo giorno
          dalla data del primo incanto.
              3.  Su  istanza  del  debitore o del concessionario, il
          giudice  puo'  ordinare  che  degli  incanti, ferma la data
          fissata  per  gli  stessi,  sia  data notizia al pubblico a
          mezzo  di  giornali o con altre idonee forme di pubblicita'
          commerciale.   Le   spese   sono   anticipate  dalla  parte
          richiedente.".
              "Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso
          di   terzi).   -  1.  Se  il  terzo,  presso  il  quale  il
          concessionario  ha proceduto al pignoramento, si dichiara o
          e'  dichiarato  possessore di beni appartenenti al debitore
          iscritto   a   ruolo   o   ai   coobbligati,   il   giudice
          dell'esecuzione  ordina  la  consegna  dei  beni  stessi al
          concessionario,  che  procede alla vendita secondo le norme
          del presente titolo.".
              "Art.   74   (Vendita   e   assegnazione   dei  crediti
          pignorati).  -  1.  Il  concessionario,  per la vendita dei
          crediti  pignorati  e  per la riscossione dei crediti a lui
          assegnati,  si avvale della procedura prevista nel presente
          titolo.
              2.  Il  concessionario,  se  diviene assegnatario di un
          credito  verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che
          supera  di  quattro  anni  la  scadenza  del  contratto  di
          concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto
          al discarico della quota per inesigibilita'.
              3.  Della  cessione  viene  dato  atto  con verbale del
          cancelliere.".
              "Art.   76   (Espropriazione   immobiliare).  -  1.  Il
          concessionario     puo'     procedere    all'espropriazione
          immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
          procede  supera  complessivamente tre milioni di lire. Tale
          limite  puo'  essere  aggiornato  con decreto del Ministero
          delle finanze.
              2.  Il  concessionario  non  procede all'espropriazione
          immobiliare  se  il  valore  del  bene, determinato a norma
          dell'art. 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi
          priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore
          all'importo indicato nel comma 1.".
              "Art.   77   (Iscrizione  di  ipoteca).  -  1.  Decorso
          inutilmente  il  termine  di  cui  all'art. 50, comma 1, il
          ruolo   costituisce  titolo  per  iscrivere  ipoteca  sugli
          immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari
          al  doppio  dell'importo complessivo del credito per cui si
          procede.
              2.  Se  l'importo  complessivo  del  credito per cui si
          procede   non   supera  il  cinque  per  cento  del  valore
          dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
          norma  dell'art.  79, il concessionario, prima di procedere
          all'esecuzione,  deve  iscrivere  ipoteca. Decorsi sei mesi
          dall'iscrizione  senza  che il debito sia stato estinto, il
          concessionario procede all'espropriazione.".
              "Art.  78  (Avviso  di  vendita).  - 1. Il pignoramento
          immobiliare  si  esegue  mediante  la trascrizione, a norma
          dell'art.  555,  secondo  comma,  del  codice  di procedura
          civile, di un avviso contenente:
                a) le  generalita'  del  soggetto  nei  confronti del
          quale si procede;
                b) la  descrizione  degli immobili con le indicazioni
          catastali e la precisazione dei confini;
                c) l'indicazione  della  destinazione urbanistica del
          terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47;
                d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo
          e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
                e) l'importo  complessivo  del  credito  per  cui  si
          procede,  distinto  per imposta, per periodo d'imposta, per
          interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
                f) il prezzo base dell'incanto;
                g) la  misura  minima  dell'aumento da apportare alle
          offerte;
                h) l'avvertenza  che  le spese di vendita e gli oneri
          tributari   concernenti  il  trasferimento  sono  a  carico
          dell'aggiudicatario;
                i) l'ammontare  della cauzione ed il termine entro il
          quale deve essere prestata dagli offerenti;
                l) il   termine  di  versamento  del  prezzo  di  cui
          all'art. 82, comma 1;
                m) l'ingiunzione   ad  astenersi  da  qualunque  atto
          diretto  a  sottrarre  alla  garanzia  del  credito  i beni
          assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
              2.  Entro  cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di
          vendita  e'  notificato al soggetto nei confronti del quale
          si  procede.  In  mancanza  della  notificazione  non  puo'
          procedersi alla vendita.".
              "Art.  86  (Fermo  di  beni  mobili  registrati).  - 1.
          Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,
          il  concessionario  puo'  disporre il fermo dei beni mobili
          del   debitore  o  dei  coobbligati  iscritti  in  pubblici
          registri,  dandone  notizia  alla direzione regionale delle
          entrate ed alla regione di residenza.
              2.   Il   fermo   si  esegue  mediante  iscrizione  del
          provvedimento  che lo dispone nei registri mobiliari a cura
          del  concessionario,  che  ne da' altresi' comunicazione al
          soggetto nei confronti del quale si procede.
              3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
          sottoposti  al  fermo  e'  soggetto  alla sanzione prevista
          dall'art.  214,  comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285.
              4.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  i  Ministri  dell'interno  e dei lavori pubblici, sono
          stabiliti  le  modalita',  i  termini  e  le  procedure per
          l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".