DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 50. 
               (Termine per l'inizio dell'esecuzione). 
 
  1. Il concessionario procede ad espropriazione  forzata  quando  e'
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della cartella di pagamento,  salve  le  disposizioni  relative  alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento. 
  2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di  pagamento,  l'espropriazione  stessa  deve  essere
preceduta dalla notifica, da effettuarsi con  le  modalita'  previste
dall'articolo  26.  di  un  avviso  che  contiene  l'intimazione   ad
adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 
  3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al  modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze e  perde  efficacia
((trascorso un anno)) dalla data della notifica.