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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  9-6-2001
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Art. 47

(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di
pignoramenti e ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni
((tributo))
e diritto.
((57))
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
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AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l'art. 4, comma 1 che la modifica apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.