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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000, n. 368

Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2017)
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Testo in vigore dal:  28-12-2000 al: 15-2-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed il relativo regolamento finanziario di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, in particolare all'articolo 8 per le funzioni di coordinamento di area geografica da affidare ai direttori degli istituti italiani di cultura con qualifica dirigenziale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 5, 19, comma 11 e 49, comma 5, che prevedono il rinvio alla disciplina dello speciale ordinamento di settore per le qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sul ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, istitutivo di una distinta sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, sul regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante norme sul riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione degli affari esteri
1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.
2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale;
a) direzione di strutture dirigenziali;
b) consulenza, ricerca e studio;
c) attività ispettiva.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unità, delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unità, delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero.
Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unità, dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.
4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'articolo 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) consigliere ministeriale per attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
1) Area amministrativa:
a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
c) capo dell'Ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) capo dell'Ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
f) capo dell'Ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
g) capo dell'Ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
l) capo dell'Ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2) Area della promozione culturale:
a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non più di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:
"Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999 a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di istituti italiani di cultura all'estero".
Note alle premesse:
- Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"[Il Presidente della Repubblica] Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è riportato nella nota al titolo.
- La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero".
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, reca: "Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero".
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, è il seguente:
"Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca".
- Il testo del comma 11 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
- Il testo del comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" .
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi, legge di semplificazione 1998".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti".
- Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è il seguente:
"3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione".
- Il testo dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica). - 1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1a classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1o luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le organizzazioni internazionali; a tale scopo è autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie già stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico omnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennità di posizione in godimento, nonché in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:
"1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale). - La carica di segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica .".
- Il testo dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:
"Art. 132 (Esperti nella ricerca storico-diplomatica).
- Gli esperti nella ricerca storico-diplomatica prestano servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico per lo svolgimento delle funzioni attribuite rispettivamente all'ufficio suddetto dalle lettere c), d), e) 3f) dell'art.
15 ed all'archivio storico-diplomatico dall'art. 21.
I contingenti del personale del ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica da assegnare all'ufficio suddetto e dall'archivio storico-diplomatica sono determinati con il decreto del Ministro di cui all'art. 25.
Il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica comprende le seguenti qualifiche:
esperto capo nella ricerca storico-diplomatica;
esperto nella ricerca storico-diplomatica;
esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica.
Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono ammessi, purché non abbiano superato i trentacinque anni di età:
a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato;
b) gli impiegati di cui all'art. 134 e quelli della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;
c) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica.
La promozione ad esperto nella ricerca storico-diplomatica è effettuata a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti aggiunti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a esperto capo è effettuata mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti nella ricerca storico-diplomatica che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica".
- Il testo dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:
"Art. 134 (Personale di biblioteca). - Il direttore della biblioteca sopraintende all'ordinamento e al funzionamento della biblioteca.
I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca nelle sue funzioni.
La qualifica direttiva di direttore della biblioteca è conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi:
a) i bibliotecari dell'amministrazione degli affari esteri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di bibliotecario;
b) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di II classe, purché non abbiano compiuto i quarantacinque anni di età.
Al direttore della biblioteca spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica gli è attribuito previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670.
Alla qualifica direttiva di bibliotecario si accede mediante concorso per esami cui sono ammessi, purché non abbiano compiuto i trentacinque anni di età:
a) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;
b) i liberi docenti e gli assistenti universitari di ruolo in biblioteconomia, paleografia, diplomatica, archivistica e in materie giuridiche, economiche e sociali.
Ai bibliotecari spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 402. Dopo cinque armi di effettivo servizio nella qualifica è loro attribuito, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500.
Il personale può essere inviato a seguire corsi di informazione e di aggiornamento".
- L'argomento della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è riportato nelle note alle premesse.