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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2002)
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Testo in vigore dal:  8-8-2002
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Art. 5

Inserimento nel ruolo unico
1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto articolo 4, comma 2.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.
3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce,nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.
4. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).
5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima se uno o più incarichi durino complessivamente, anche per periodi non continuativi, almeno cinque anni.
6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.
7. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).
8. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti nel ruolo unico le amministrazioni sono tenute a dare immediata comunicazione al responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.