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LEGGE 16 giugno 1998, n. 191

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 5/7/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2001)
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Testo in vigore dal: 5-7-1998
al: 23-9-1998
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                     (Modifiche ed integrazioni 
                  alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 
 
  1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge  15
maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni  e  integrazioni
di cui ai commi seguenti. 
  2. All'articolo 1, comma 3,  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario
e banche". 
  3. All'articolo 1, comma 3, dopo  la  lettera  r)  e'  aggiunta  la
seguente: 
"r-bis)  trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari   di   interesse
nazionale". 
  4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la  parola:  "statale"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui  al
comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri  delibera
in via definitiva  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;". 
  5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela  dell'ambiente"
sono  sostituite  dalle   seguenti:   "nel   rispetto   dei   diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove  si  svolge  la
sua personalita',  delle  esigenze  della  salute,  della  sanita'  e
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente". 
  6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
adottano,  con  delibera  consiliare  a  maggioranza   assoluta   dei
componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di  propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per
l'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo  2  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi  alle  materie  disciplinate
dallo  statuto.  Restano  salve  le   competenze   che   in   materia
regolamentare competono nel settore delle attivita'  produttive  allo
Stato e agli enti pubblici territoriali". 
  7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per  materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi. Decorso il termine senza  che  il  parere  sia  espresso,  il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi". 
  8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di  cui  al  comma  3,
lettera  a),"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del  principio   di
efficienza e di economicita' di cui  alla  lettera  c)  del  medesimo
comma". 
  9. All'articolo 6, comma  1,  le  parole:  "quaranta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni". 
  10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. Il Governo e' delegato a emanare,  sentito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre  1998,  un
decreto   legislativo   che   istituisce   un'addizionale    comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.  Si  applicano  i
principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ". 
  11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5  oltre  il  termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1". 
  12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31  luglio  1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999". 
  13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche'  gli
enti  privati,  controllati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le
istituzioni  di  diritto  privato   e   le   societa'   per   azioni,
controllate". 
  14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole:  "31  marzo  1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998". 
  15.  All'articolo  11,  comma  4,  lettera  h),  dopo  la   parola:
"procedure" e' inserita la seguente: "facoltative". 
  16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere  delle  Commissioni  parlamentari  permanenti  competenti  per
materia,  che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso  tale  termine,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati". 
  17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono  aggiunte  le
seguenti: 
  "g-bis)  soppressione  dei  procedimenti  che  risultino  non  piu'
rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali  definiti
dalla legislazione di settore o che  risultino  in  contrasto  con  i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
  g-ter)  soppressione   dei   procedimenti   che   comportino,   per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei  benefici
conseguibili,  anche  attraverso   la   sostituzione   dell'attivita'
amministrativa diretta con forme  di  autoregolamentazione  da  parte
degli interessati; 
  g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita'  e  degli  atti  amministrativi  ai   principi   della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio; 
  g-quinquies)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano   alla
normativa  procedimentale  di   carattere   generale,   qualora   non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme  disciplina
settoriale". 
  18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole:  "Entro  un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni". 
  19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato
1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del
presente  articolo,  sono  estesi  ai  successivi  provvedimenti   di
modificazione. Conseguentemente nei  provvedimenti  normativi  citati
nel  predetto  allegato  sono  soppresse  le  parole:  "e  successive
modificazioni". 
  20. All'allegato 1 previsto dall'articolo  20,  comma  8,  dopo  il
numero 112 sono aggiunti i seguenti: 
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: 
  legge 29 aprile 1949, n. 264; 
  legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
  legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  legge 24 giugno 1997, n. 196. 
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia  di  lavoro
dipendente: 
  regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito  dalla  legge
17 aprile 1925, n. 473; 
  decreto-legge  30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  legge 10 aprile 1991, n. 125. 
112-quater.    Procedimenti    di    rilascio    di    autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione: 
  regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; 
  regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; 
  decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.
258 del 5 novembre 1990. 
112-quinquies.  Procedimento   di   rilascio   del   certificato   di
agibilita': 
  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221; 
  legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
  legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; 
  legge 9 gennaio 1989, n. 13. 
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per  trasporti
eccezionali: 
  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; 
  regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
112-septies. Procedimento per  la  composizione  del  contenzioso  in
materia di premi per l'assicurazione infortuni: 
  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
112-octies.   Procedimenti   relativi    all'elencazione    e    alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: 
  legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; 
 decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. 
112-nonies. Procedimenti per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni: 
  testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221. 
112-decies.   Procedimento   per   la   riscossione   delle   entrate
patrimoniali dello Stato: 
  testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e  riprese
aeree  e  satellitari  sul  territorio  nazionale   e   sulle   acque
territoriali: 
  regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; 
  regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; 
  codice della navigazione, approvato  con  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; 
  legge 2 febbraio 1960, n. 68; 
  legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; 
  decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; 
  legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; 
  legge 25 marzo 1985, n. 106; 
  decreto del Presidente della Repubblica  5  agosto  1988,  n.  404,
articolo  6,  come  sostituito  dall'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207". 
  21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole:  "Entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998". 
  22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la  regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'  di  svolgimento  e  di
certificazione di una quarta prova scritta  di  lingua  francese,  in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla  legge  10  dicembre
1997, n. 425. Le modalita' e i criteri  di  valutazione  delle  prove
d'esame   sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
attuativo, d'intesa con la regione  Valle  d'Aosta.  E'  abrogato  il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425". 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                     (Modifiche ed integrazioni 
                  alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 
 
  1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge  15
maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni  e  integrazioni
di cui ai commi seguenti. 
  2. All'articolo 1, comma 3,  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario
e banche". 
  3. All'articolo 1, comma 3, dopo  la  lettera  r)  e'  aggiunta  la
seguente: 
"r-bis)  trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari   di   interesse
nazionale". 
  4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la  parola:  "statale"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui  al
comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri  delibera
in via definitiva  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;". 
  5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela  dell'ambiente"
sono  sostituite  dalle   seguenti:   "nel   rispetto   dei   diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove  si  svolge  la
sua personalita',  delle  esigenze  della  salute,  della  sanita'  e
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente". 
  6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
adottano,  con  delibera  consiliare  a  maggioranza   assoluta   dei
componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di  propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per
l'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo  2  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi  alle  materie  disciplinate
dallo  statuto.  Restano  salve  le   competenze   che   in   materia
regolamentare competono nel settore delle attivita'  produttive  allo
Stato e agli enti pubblici territoriali". 
  7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per  materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi. Decorso il termine senza  che  il  parere  sia  espresso,  il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi". 
  8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di  cui  al  comma  3,
lettera  a),"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del  principio   di
efficienza e di economicita' di cui  alla  lettera  c)  del  medesimo
comma". 
  9. All'articolo 6, comma  1,  le  parole:  "quaranta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni". 
  10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. Il Governo e' delegato a emanare,  sentito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre  1998,  un
decreto   legislativo   che   istituisce   un'addizionale    comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.  Si  applicano  i
principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ". 
  11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5  oltre  il  termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1". 
  12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31  luglio  1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999". 
  13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche'  gli
enti  privati,  controllati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le
istituzioni  di  diritto  privato   e   le   societa'   per   azioni,
controllate". 
  14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole:  "31  marzo  1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998". 
  15.  All'articolo  11,  comma  4,  lettera  h),  dopo  la   parola:
"procedure" e' inserita la seguente: "facoltative". 
  16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere  delle  Commissioni  parlamentari  permanenti  competenti  per
materia,  che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso  tale  termine,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati". 
  17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono  aggiunte  le
seguenti: 
  "g-bis)  soppressione  dei  procedimenti  che  risultino  non  piu'
rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali  definiti
dalla legislazione di settore o che  risultino  in  contrasto  con  i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
  g-ter)  soppressione   dei   procedimenti   che   comportino,   per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei  benefici
conseguibili,  anche  attraverso   la   sostituzione   dell'attivita'
amministrativa diretta con forme  di  autoregolamentazione  da  parte
degli interessati; 
  g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita'  e  degli  atti  amministrativi  ai   principi   della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio; 
  g-quinquies)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano   alla
normativa  procedimentale  di   carattere   generale,   qualora   non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme  disciplina
settoriale". 
  18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole:  "Entro  un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni". 
  19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato
1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del
presente  articolo,  sono  estesi  ai  successivi  provvedimenti   di
modificazione. Conseguentemente nei  provvedimenti  normativi  citati
nel  predetto  allegato  sono  soppresse  le  parole:  "e  successive
modificazioni". 
  20. All'allegato 1 previsto dall'articolo  20,  comma  8,  dopo  il
numero 112 sono aggiunti i seguenti: 
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: 
  legge 29 aprile 1949, n. 264; 
  legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
  legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  legge 24 giugno 1997, n. 196. 
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia  di  lavoro
dipendente: 
  regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito  dalla  legge
17 aprile 1925, n. 473; 
  decreto-legge  30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  legge 10 aprile 1991, n. 125. 
112-quater.    Procedimenti    di    rilascio    di    autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione: 
  regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; 
  regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; 
  decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.
258 del 5 novembre 1990. 
112-quinquies.  Procedimento   di   rilascio   del   certificato   di
agibilita': 
  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221; 
  legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
  legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; 
  legge 9 gennaio 1989, n. 13. 
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per  trasporti
eccezionali: 
  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; 
  regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
112-septies. Procedimento per  la  composizione  del  contenzioso  in
materia di premi per l'assicurazione infortuni: 
  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
112-octies.   Procedimenti   relativi    all'elencazione    e    alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: 
  legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; 
 decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. 
112-nonies. Procedimenti per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni: 
  testo unico delle disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221. 
112-decies.   Procedimento   per   la   riscossione   delle   entrate
patrimoniali dello Stato: 
  testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e  riprese
aeree  e  satellitari  sul  territorio  nazionale   e   sulle   acque
territoriali: 
  regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; 
  regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; 
  codice della navigazione, approvato  con  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; 
  legge 2 febbraio 1960, n. 68; 
  legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; 
  decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; 
  legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; 
  legge 25 marzo 1985, n. 106; 
  decreto del Presidente della Repubblica  5  agosto  1988,  n.  404,
articolo  6,  come  sostituito  dall'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207". 
  21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole:  "Entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998". 
  22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la  regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'  di  svolgimento  e  di
certificazione di una quarta prova scritta  di  lingua  francese,  in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla  legge  10  dicembre
1997, n. 425. Le modalita' e i criteri  di  valutazione  delle  prove
d'esame   sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
attuativo, d'intesa con la regione  Valle  d'Aosta.  E'  abrogato  il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".