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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 250

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1995, n. 349 (in G.U. 23/08/1995, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal: 29-6-1995
al: 23-8-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  di  proroga  di  taluni  termini  e  altre disposizioni
tributarie;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del  bilancio  e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Proroga di termini e disposizioni conseguenti

  1.  Il  termine  del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme
dovute  per  la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal
comma  9  dell'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge 30 settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994,  n.  656, e' differito al 31 luglio 1995. Fino alla stessa data
sono  sospesi  i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonche'
quelli  per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto
articolo  2-quinquies.  Per  gli  atti  per i quali e' stata proposta
domanda  di  definizione  di  cui  al  comma  1 del medesimo articolo
2-quinquies  sono  sospesi,  fino  alla  data del 28 febbraio 1997, i
termini  di  impugnativa  e  quelli  per ricorrere. La domanda per la
definizione  delle  liti  fiscali pendenti, se non presentata in data
anteriore,  deve  essere  presentata entro il termine previsto per il
pagamento.
  2.  Al  comma  1  dell'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  1994, n. 656, le parole: "17 novembre 1994" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1994".
  3.  Per  il  periodo  di  imposta  1994  ai  fini dell'accertamento
induttivo   dei   ricavi,  compensi  e  corrispettivi  di  operazioni
imponibili  di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
  4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma
1,  del  decreto-legge  29  aprile  1994,  n.  260,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  giugno  1994, n. 413, in materia di
revisione  delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari,
e' prorogato al 31 dicembre 1995.
  5.  Il  termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n. 16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per
l'efficacia  della  revisione  generale  delle  zone censuarie, delle
tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei
criteri  di  classamento,  e' prorogato al 1 gennaio 1997. Fino al 31
dicembre  1996  continuano  ad  applicarsi  le  tariffe d'estimo e le
rendite  determinate  in  esecuzione  del  decreto del Ministro delle
finanze  20  gennaio  1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28
dicembre  1993,  n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo
del  comma  11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133,  e'  sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1997 le
tariffe  d'estimo  delle  unita'  immobiliari  urbane  a destinazione
ordinaria  sono  determinate  con  riferimento al 'metro quadrato' di
superficie  catastale.  La  suddetta  superficie  e'  definita con il
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1,
del   decreto-legge   23   gennaio   1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".
  6.  Il  termine  del  31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo
periodo,  e  9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
  7.  Il  termine  per  il  versamento  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  di  cui  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dovuta  per  l'anno  1994  dai  soggetti non residenti nel territorio
dello  Stato  e'  fissato  al  28  aprile 1995, senza applicazione di
interessi.  Restano,  comunque,  fermi  i  maggiori  differimenti  di
termini previsti da norme speciali.
  8.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  27, comma 1, del
decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  i  contratti  di
concessione   per   la   riscossione   dell'imposta   comunale  sulla
pubblicita'   e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  di  cui
all'articolo  25,  comma  2,  dello stesso decreto legislativo aventi
scadenza  al  31  dicembre  1994, possono essere prorogati fino al 31
dicembre  1995,  sempre  che  le  condizioni  contrattuali siano piu'
favorevoli per il comune.
  9.   Il   termine   per  l'approvazione  del  regolamento  relativo
all'imposta  comunale  sulla pubblicita' e al diritto sulle pubbliche
affissioni  di  cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31
dicembre  1995,  qualora non diversamente deliberato, si applicano le
norme  e le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 639.
  10.  In  deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27,
comma  1,  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507, i
contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione
temporanea  di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al
31  dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995,
sempre  che  i  titolari dei contratti di appalto risultino iscritti,
alla  data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del
citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni
contrattuali siano piu' favorevoli per il comune.
  11.  Il  termine  per  l'approvazione del regolamento relativo alla
tassa   per   l'occupazione   di  spazi  ed  aree  pubbliche  di  cui
all'articolo  56,  comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.  507,  e'  fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995,
qualora  non  diversamente  deliberato,  si  applicano  le norme e le
tariffe di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
  12.  All'articolo  33  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1  le  parole:  "costituito unicamente da quote o
azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Le  societa'  di  capitale  sono  obbligate  a  dichiarare
l'identita'  dei  titolari  di  quote o azioni; qualora le quote o le
azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo
di  dichiarare  l'identita'  delle  persone  fisiche  cui  le  stesse
appartengono   o   comunque   siano   direttamente  o  indirettamente
riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene
direttamente  od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa
valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente,
cui  spetti  il compito di verificare la trasparenza e la regolarita'
delle transazioni".
  13.  Il  termine  del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna
dei  ruoli  relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani  interni,  ai  sensi  dell'articolo  72,  comma 1, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' differito al 30 giugno 1995.
  14.  Il  termine  per  l'approvazione del regolamento relativo alla
tassa  per  lo  smaltimento  dei rifiuti solidi urbani interni di cui
all'articolo  58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
fissato  al  30  settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza
dello  stesso  regolamento  e delle relative tariffe, si applicano le
norme  e  le  tariffe  di  cui al regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175.
  15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del
servizio  di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato
e  di  altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione
dall'articolo  113  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme,
fino  alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per
il  periodo  transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di
riscossione  ed  ai  rimborsi  spese. Le cauzioni prestate a garanzia
delle  singole  gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo
fino  al  31  gennaio  1995  e, fino a tale data, continuano ad avere
efficacia   le   patenti  di  nomina  dei  collettori,  ufficiali  di
riscossione  e  messi notificatori, nonche' i registri cronologici di
cui   all'articolo  101  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  43  del  1988.  Alla  stessa  data restano, altresi',
fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad
eccezione  di  quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione
Trentino-Alto  Adige.  Per  il  periodo di proroga indicato nel primo
periodo  del  presente  comma  non  e' dovuta la tassa di concessione
governativa a carico delle aziende concessionarie.
  16.  All'articolo  7,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, le parole "di
norma" sono soppresse.
  17. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, possono essere stabilite
le  disposizioni  necessarie  per garantire la tempestiva riscossione
delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione
dei  tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.
I  termini,  anche  processuali, relativi alle procedure esecutive di
cui  all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, nonche' agli articoli 75 e 77
del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
relativi  alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello
stesso  decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino
al 31 luglio 1995.
  18.  Le disponibilita' in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388
e  in  conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206
dello  stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate
entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
  19.   Il  termine  del  31  dicembre  1994,  relativo  ai  rimborsi
dell'imposta  sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1,
del   decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' prorogato al
31 dicembre 1995.
  20.  L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture
e  gli  autoveicoli  destinati al trasporto promiscuo di persone e di
cose,  azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n. 427, continua ad
applicarsi  per  l'anno  1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica
immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e
si  applica  per  i  primi  tre  periodi  di  pagamento  della  tassa
automobilistica  per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995.
L'esenzione  dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5
del  predetto  articolo  65,  si  applica  per i primi tre periodi di
pagamento   della   tassa   automobilistica  anche  in  favore  delle
autovetture  e  degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di
persone  e  di  cose  muniti di impianto che consente la circolazione
mediante  l'alimentazione  del motore con gas di petrolio liquefatto,
nonche'  con  gas  metano,  per  i quali, dalla carta di circolazione
risulti  effettuato  nel  corso  dell'anno  1995 il collaudo da parte
degli  uffici  della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta
domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.
  21.  A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per
compensazione   e   riequilibrio   interno   dello   stesso  settore,
relativamente   al   triennio   1995-1997,   l'importo   della  tassa
automobilistica  erariale  e  regionale,  in  vigore  alla data del 1
gennaio  1995,  e'  aumentato  del  6  per  cento.  Coloro  che hanno
corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi
fissi  che  cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella
misura  maggiorata  per  un  periodo  complessivo  di dodici mesi, in
occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali
o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei
primi  tre  rinnovi  quadrimestrali.  Qualora  non si proceda a detti
rinnovi,  la  predetta  maggiorazione,  deve  essere  corrisposta, in
ragione  dei  periodi  fissi  che cadono nell'anno 1995, entro trenta
giorni  dalla  scadenza  della validita' della tassa pagata nell'anno
1994.
  22.  Le  disposizioni  recate  dall'articolo  7,  comma  1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime
agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno
della  provincia  di  Trieste  e  di alcuni comuni della provincia di
Udine,  previsto  dall'articolo  7,  comma  4,  del  decreto-legge 29
dicembre  1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1988,  n.  47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1998.
  23.  Il  comma  1  dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n.
489, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30
luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi
previste,  come  modificate  dagli  articoli  28  e 71 della legge 30
dicembre  1991,  n.  413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995
per  gli  atti  di  fusione, scissione, trasformazione e conferimento
perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".
  24.  All'articolo  1,  comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
dopo  le  parole:  "ai  conferimenti  dell'azienda,  sono inserite le
seguenti: "ovvero di rami di essa".
  25.  I  versamenti  nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio
1995  con  ritardo  non  superiore  a due giorni sono esonerati dalle
sanzioni di legge.
  26.  La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e
di  arti  e  professioni  relativa  al 1994 si intende effettuata nei
termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.
  27.  Al  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n. 41, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    c) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    b)  all'articolo  21,  comma  3, le parole: "30 giugno 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    c)  all'articolo  22,  comma 11, le parole: "30 giugno 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    d)  all'articolo  43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: "30
giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".