DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo  55  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  gli  uffici   delle   entrate   possono   determinare
induttivamente l'ammontare dei ricavi,  dei  compensi  e  del  volume
d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1  dell'articolo
11,  tenendo  conto  di  altri  elementi  eventualmente  in  possesso
dell'ufficio specificamente  relativi  al  singolo  contribuente.  La
disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi  da  quelli
indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di  cui  all'articolo
79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni  che
abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un
ammontare non superiore a 360 milioni  di  lire  e  che  non  abbiano
optato per il regime ordinario  di  contabilita'.  L'accertamento  e'
effettuato, a pena di nullita',  previa  richiesta  al  contribuente,
anche  per  lettera  raccomandata,  di  chiarimenti  da  inviare  per
iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati
i  motivi  per  cui,  in  relazione  alle  specifiche  condizioni  di
esercizio dell'attivita', i ricavi,  i  compensi  o  i  corrispettivi
dichiarati sono inferiori a quelli risultanti  dall'applicazione  dei
coefficienti. I motivi non addotti  in  risposta  alla  richiesta  di
chiarimenti non possono essere fatti valere in sede  di  impugnazione
dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.(9) 
  2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non  sono
ammessi in deduzione spese ed altri componenti  negativi  diversi  da
quelli dichiarati e da quelli presi a  base  per  l'applicazione  dei
coefficienti, ne' sono riconosciute le relative  detrazioni  ai  fini
dell'imposta  sul  valore   aggiunto.   Resta   fermo   il   disposto
dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.  331  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, n. 427.(9) 
  4. Con decreti del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i  criteri
ed i principi di bilancio che attengono ad una normale  tenuta  della
contabilita', nonche' i  criteri  e  le  condizioni  procedurali  per
l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini  della
determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto,  anche
nei confronti  dei  soggetti  che  hanno  optato  per  il  regime  di
contabilita'  ordinaria.  Ai  fini  della  emanazione  dei   predetti
decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di
studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e
delle organizzazioni economiche  di  categoria,  con  il  compito  di
individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono  ad  una
normale tenuta della contabilita', mancando i quali si  applicheranno
i coefficienti  di  cui  al  medesimo  articolo  11,  ai  fini  della
determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto,  anche
nei confronti dei soggetti di cui al presente comma.  In  ogni  caso,
nei confronti  dei  soggetti  che  hanno  optato  per  il  regime  di
contabilita' ordinaria, i  suddetti  coefficienti  sono  utilizzabili
qualora diano luogo, in concorso con altri  elementi,  a  presunzioni
gravi,  precise  e  concordanti  di  manifesta   infondatezza   delle
risultanze contabili per quanto  attiene  alla  fedele  registrazione
delle  componenti  positive  del  reddito.  I  coefficienti  di   cui
all'articolo 11 possono essere  altresi'  utilizzati  ai  fini  della
programmazione dell'attivita' di controllo anche  nei  confronti  dei
soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria.(9) 
  5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguente esclusivamente alla applicazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi da 1 a 4, non costituisce  notizia  di  reato  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale. (7)((17)) 
    
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art.  7,  comma  2)
che le disposizioni dell'articolo 7, si  applicano  a  partire  dagli
accertamenti relativi al  primo  periodo  di  imposta  avente  inizio
successivamente al 31 dicembre 1991.

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 62-quater,  comma
4) che le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
179) che gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
che  prevedono  l'accertamento  induttivo  basato  sui   coefficienti
presuntivi di compensi, ricavi e volume  d'affari,  sono  abrogati  a
decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in  corso
alla data del 31 dicembre 1995.