DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-7-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 65. 
Imposta straordinaria su  autovetture,  autoveicoli  e  motocicli  di
               lusso. Imposta erariale di trascrizione 
  1. Per l'anno 1993 e' dovuta  una  imposta  straordinaria  erariale
sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto  promiscuo  di  cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore
a 20 cavalli  fiscali  o  con  alimentazione  a  gasolio  di  potenza
superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di  cui  all'articolo
53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di  potenza
pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta e'  dovuta  all'atto
della  prima  immatricolazione  anche  se  relativa  ad  autovetture,
autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli  usati  provenienti
da altro Stato. Ai fini del presente articolo  si  considerano  usati
gli autoveicoli e i motocicli, che siano gia' stati immatricolati  in
altro Stato, indipendentemente  dalla  sussistenza  delle  condizioni
previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto. (3) 
  2. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella seguente misura: 
   a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina: 
    1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000; 
    2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000; 
    3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 
    4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000; 
   b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio: 
    1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000; 
    2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000; 
    3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 
   c) motocicli: 
    1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000; 
    2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000. 
  3. L'imposta straordinaria non e' dovuta per  le  autovetture,  gli
autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia
stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura  del  38
per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992. 
  4. L'imposta  deve  essere  corrisposta  all'ufficio  del  registro
territorialmente  competente,  in  base  al  domicilio  fiscale   del
soggetto  nel  cui   interesse   e'   richiesta   l'immatricolazione,
anteriormente alla presentazione della richiesta stessa.  Gli  uffici
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei  trasporti
in concessione non possono provvedere sulle richieste ne'  rilasciare
la relativa carta  di  circolazione  senza  che  sia  stata  prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. 
  5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore
diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio  1992  al  31
dicembre 1994  ed  approvati  con  i  seguenti  limiti  di  emissione
espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO  +  0,97,  particolato
0,14, nonche' secondo le altre modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  1992,  di
recepimento della direttiva  91/441/CEE,  il  primo  pagamento  delle
tasse automobilistiche di cui alla  tariffa  annessa  alla  legge  27
maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai
due successivi periodi  annuali  devono  essere  effettuati  per  gli
stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro  delle  finanze  25
novembre 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del  3
dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i  periodi
cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive
modificazioni. La sussistenza dei requisiti  tecnici  sopra  indicati
deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo;  se  la
carta    di    circolazione    non     e'     rilasciata     all'atto
dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve  essere  effettuata
anche nel foglio di via,  da  esibire  all'ufficio  incaricato  della
riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli per il  trasporto
promiscuo di persone e di cose muniti di  impianto  che  consente  la
circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di  petrolio
liquefatto nonche' con gas metano, con data di iscrizione sulla carta
di  circolazione  del  veicolo  che   attesti   l'avvenuto   collaudo
dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed  il
31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla  legge
21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i  primi  tre
periodi annuali di pagamento delle  tasse  automobilistiche,  nonche'
per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi.
Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa
automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi  fissi
stabiliti per  corrispondenti  veicoli  alimentati  esclusivamente  a
benzina. (8) (9) 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172)). 
  7. Il comma 2- ter dell'articolo 17 della legge 6  marzo  1976,  n.
51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
202, e' sostituito dal seguente: 
  "2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15,  del
30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci  e  quindici
anni  dalla  prima  immatricolazione,  dovunque  avvenuta,  o   dalla
costruzione  qualora  l'immatricolazione  non  risulti  eseguita:  in
quest'ultimo caso i periodi anzidetti  decorrono  dal  primo  gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione.". 
  8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa  delle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21  agosto  1992,
e' dovuta per una sola volta dal titolare di piu' licenze.  La  tassa
e' dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di  licenza  che
siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui  al
titolo  III  del  regolamento  sullo  stato  giuridico  della   gente
dell'aria, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1
settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento
e' differito al 30 settembre. 
  9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa
delle tasse sulle concessioni  governative  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come  sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n.  196  del  21
agosto 1992, e' aggiunta la seguente nota: 
  "La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se  i  biliardi  o  gli
altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei  locali  di
altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire  50.000  quando  i
biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero  di
cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo
di dieci.". 
  10. Al comma 3  dell'articolo  41  del  regolamento  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La  legalizzazione  non  e'
richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro  della
Comunita' economica europea.". 
  11. L'aumento dell'imposta  stabilita  in  misura  fissa,  disposto
dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n.  155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  243,
deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione. 
  12. I crediti di importo non superiore a lire  20  mila  per  tasse
automobilistiche  di  qualsiasi  tipo,  erariali,  regionali  e   per
abbonamento all'autoradiotelevisione, esistenti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa  luogo  alla
loro riscossione ne' a quella degli interessi, delle pene  pecuniarie
e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti
luogo al rimboro dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche
di  qualsiasi   tipo,   erariali,   regionali   e   per   abbonamento
all'autoradiotelevisione, di importo non superiore a lire 20 mila. 
  12-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172)). 
    

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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art.  6,  comma
1) che l'imposta  straordinaria  erariale  sulle  autovetture  e  gli
autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui al  comma  1
del presente articolo, si applica anche per l'anno 1994 nella  misura
prevista dal comma 2. 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  6,  comma  2)  che  "Per   gli
autoveicoli e i  motocicli  usati  di  cui  al  comma  1,  la  misura
dell'imposta e' ridotta del 10 per cento per ciascun anno  successivo
a  quello  d'immatricolazione   o,   qualora   questa   non   risulti
accertabile, all'anno di costruzione, fino  al  massimo  del  50  per
cento". 
    

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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni  dalla
L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto (con l'art. 1,  comma  20)  che
"L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli
autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone  e  di  cose,
azionati con motori diesel, di cui al comma 5  dell'articolo  65  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,  continua  ad  applicarsi  per
l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per
la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per  i
primi tre periodi di pagamento della tassa  automobilistica  per  gli
stessi  veicoli  immatricolati  nell'anno   1995.   L'esenzione   dal
pagamento della tassa speciale, prevista dal  comma  5  del  predetto
articolo 65, si applica per i primi tre periodi  di  pagamento  della
tassa automobilistica anche  in  favore  delle  autovetture  e  degli
autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di  persone  e  di  cose
muniti  di   impianto   che   consente   la   circolazione   mediante
l'alimentazione del motore con gas di  petrolio  liquefatto,  nonche'
con gas metano, per i quali,  dalla  carta  di  circolazione  risulti
effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici
della Motorizzazione civile, ovvero sia  stata  prodotta  domanda  di
collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno". 
    

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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
151) che per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a  GPL  o  a
metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma
5 del presente articolo.