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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  13-7-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 è sostituito
((dai seguenti))
:
"
((2. La tassa di stanzionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:
a) natanti:
1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto,
escluso il bompresso, per ogni centimetro ........... L. 400
2) per ogni centimetro eccedente metri
quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto,
escluso il bompresso ................................ L. 600
3) per ogni centimetro eccedente i metri
sei, escluso il bompresso ........................... " 800
b) imbarcazioni:
1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il
bompresso, per ogni centimetro ...................... L. 1.500 2) per ogni centimetro eccedente i metri
otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il
bompresso ........................................... " 4.000 3) per ogni centimetro eccedente i dodici
metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il
bompresso ........................................... " 6.000 4) per ogni centimetro eccedente i metri
diciotto, escluso il bompresso ...................... " 8.000 c) navi:
1) fino a sessantacinque tonnellate di
stazza lorda .................................." 30.000.000
2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza
lorda ........................................ " 40.000.000
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonché ai battelli di servizio purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni del 45 per cento dopo quindici anni.
2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia))
".

2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa è stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1991.
3. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera f), introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituita dalla seguente:
"f) unità da diporto:
1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . L. 70.000

b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . ." 140.000

2)imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto . . ." 400.000

b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . ." 600.000

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ." 800.000

d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . " 1.000.000
3)navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000.000.".