DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 113 
                      Durata della concessione 
 
  1. Per il primo periodo di gestione la durata della concessione  e'
quinquennale. (10) (11) (12) ((19)) 
    
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 gennaio 1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, ha disposto (con l'art.  9,  comma  1)
che "Il termine del 31 dicembre 1994 di durata delle concessione  del
servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello  Stato
e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo  di  gestione
dell'articolo 113 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, gia' prorogato al 31 gennaio 1995  dall'articolo
1,  comma  11,  del  decreto-legge  27  dicembre  1994,  n.  719,  e'
ulteriormente prorogato  al  28  febbraio  1995,  limitatamente  agli
ambiti territoriali per i quali  la  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento  pervenute
ha   evidenziato   l'opportunita'   di   ulteriori    approfondimenti
istruttori". 
    
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AGGIORNAMENTO (11) 
  L'errata-corrige in G.U. 1/2/1995, n. 26, nel modificare l'art.  9,
comma  1  del  D.L.  31  gennaio  1995,  n.   26,   convertito,   con
modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95,  ha  disposto  che  "Il
termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio
di riscossione dei tributi, delle altre  entrate  dello  Stato  e  di
altri enti pubblici,  prevista  per  il  primo  periodo  di  gestione
dall'articolo 113 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, gia' prorogato al 31 gennaio 1995  dall'articolo
1,  comma  11,  del  decreto-legge  27  dicembre  1994,  n.  719,  e'
ulteriormente prorogato  al  28  febbraio  1995,  limitatamente  agli
ambiti territoriali per i quali  la  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento  pervenute
ha   evidenziato   l'opportunita'   di   ulteriori    approfondimenti
istruttori". 
    
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 28 giugno 1995,  n.  250,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto (con l'art. 1, comma  15)
che "Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione  del
servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello  Stato
e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo  di  gestione
dall'articolo 113 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995". 
    
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".