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LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1999)
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Testo in vigore dal:  24-8-1995
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Art. 7

Norme fiscali
1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.
2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.
2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11- ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.
4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (1)
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (5)
((5a))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonché dalle società da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356."
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 26 novembre 1993, n. 489, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994."
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AGGIORNAMENTO (5a)

La L. 26 novembre 1993, n. 489, come modificata, dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995."