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DECRETO-LEGGE 23 settembre 1994, n. 547

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/9/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 (in G.U. 23/11/1994, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  24-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Rimborsi IVA
1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.
((2))
2. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA.
Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.
3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1995.