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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1994, n. 719

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1995)
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Testo in vigore dal:  29-12-1994 al: 26-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga dei termini e disposizioni conseguenti
1. Il termine del 15 dicembre, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 31 marzo 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa e quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-quinquies. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro la data del pagamento.
2. Il termine del 15 dicembre 1994, previsto dall'articolo 2-bis, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, per la pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono determinati, per il periodo d'imposta 1994, i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è differito al 31 marzo 1995.
3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1 gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadratò di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".
5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, è fissato al 28 febbraio 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.
7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili.".
9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 15 febbraio 1995.
10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.
12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "di norma" sono soppresse.
13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.
14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.
16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile.
17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1 gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale, ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.
18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".