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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1994, n. 719

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1995)
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Testo in vigore dal: 29-12-1994
al: 26-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  di  proroga  di  taluni termini e altre disposizioni in
materia tributaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Proroga dei termini e disposizioni conseguenti
  1.  Il termine del 15 dicembre, per il pagamento delle somme dovute
per  la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9
dell'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge  30 settembre 1994, n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656,  e'  differito  al  31  marzo  1995.  Fino alla stessa data sono
sospesi  i  giudizi  in corso e i termini di impugnativa e quelli per
ricorrere  avverso  gli  atti di cui al comma 1 del predetto articolo
2-quinquies.  La  domanda  per  la  definizione  delle  liti  fiscali
pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata
entro la data del pagamento.
  2.  Il  termine del 15 dicembre 1994, previsto dall'articolo 2-bis,
comma 9, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  30  novembre  1994,  n.  656,  per  la
pubblicazione  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
con  i  quali  sono  determinati,  per  il  periodo d'imposta 1994, i
coefficienti  presuntivi  di compensi e di ricavi, e' differito al 31
marzo 1995.
  3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma
1,  del  decreto-legge  29  aprile  1994,  n.  260,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  giugno  1994, n. 413, in materia di
revisione  delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari,
e' prorogato al 31 dicembre 1995.
  4.  Il  termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n. 16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per
l'efficacia  della  revisione  generale  delle  zone censuarie, delle
tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei
criteri  di  classamento,  e' prorogato al 1 gennaio 1998. Fino al 31
dicembre  1997  continuano  ad  applicarsi  le  tariffe d'estimo e le
rendite  determinate  in  esecuzione  del  decreto del Ministro delle
finanze  20  gennaio  1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28
dicembre  1993,  n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo
del  comma  11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133,  e'  sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1998 le
tariffe  d'estimo  delle  unita'  immobiliari  urbane  a destinazione
ordinaria  sono  determinate  con  riferimento al 'metro quadrato' di
superficie  catastale.  La  suddetta  superficie  e'  definita con il
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1,
del   decreto-legge   23   gennaio   1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".
  5.  Il  termine  per  il  versamento  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  di  cui  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dovuta  per  l'anno  1994  dai  soggetti non residenti nel territorio
dello  Stato,  e'  fissato al 28 febbraio 1995, senza applicazione di
interessi.  Restano,  comunque,  fermi  i  maggiori  differimenti  di
termini previsti da norme speciali.
  6.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  27, comma 1, del
decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  i  contratti  di
concessione   per   la   riscossione   dell'imposta   comunale  sulla
pubblicita'   e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  di  cui
all'articolo  25,  comma  2, dello stesso decreto legislativo, aventi
scadenza  al  31  dicembre  1994, possono essere rinnovati fino al 31
dicembre  1995,  sempre  che  le  condizioni  contrattuali siano piu'
favorevoli per il comune.
  7.  In  deroga  alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27,
comma  1,  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507, i
contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione
temporanea  di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al
31  dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995,
sempre  che  i  titolari dei contratti di appalto risultino iscritti,
alla  data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del
citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
  8.  All'articolo  33  del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1  le  parole:  "costituito unicamente da quote o
azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Le  societa'  di  capitale  sono  obbligate  a  dichiarare
l'identita'  dei  titolari  di  quote o azioni; qualora le quote o le
azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo
di  dichiarare  l'identita'  delle  persone  fisiche  cui  le  stesse
appartengono   o   comunque   siano   direttamente  o  indirettamente
riferibili.".
  9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei
ruoli  relativi  alla  tassa  per  lo  smaltimento dei rifiuti solidi
urbani  interni,  ai  sensi  dell'articolo  72,  comma 1, del decreto
legislativo  15  novembre  1993,  n. 507, e' differito al 15 febbraio
1995.
  10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
18   novembre   1991,   n.   363,  in  materia  di  imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili, e' stabilito al 31 dicembre
del   quarto   anno   successivo  a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione.  Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al
predetto  articolo  1,  i termini per la notificazione dell'avviso di
accertamento  in  rettifica  e dell'avviso di accertamento per omessa
dichiarazione  sono  stabiliti,  rispettivamente,  al 31 dicembre del
quinto  anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
e  al  31  dicembre  del  sesto  anno  successivo  a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del
servizio  di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato
e  di  altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione
dall'articolo  113  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988, n. 43, e' prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme,
fino  alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per
il  periodo  transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di
riscossione  ed  ai  rimborsi  spese. Le cauzioni prestate a garanzia
delle  singole  gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo
fino  al  31  gennaio  1995  e, fino a tale data, continuano ad avere
efficacia   le   patenti  di  nomina  dei  collettori,  ufficiali  di
riscossione  e  messi notificatori, nonche' i registri cronologici di
cui   all'articolo  101  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  43  del  1988.  Fino alla stessa data sono, altresi',
differiti  i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale,
ad  eccezione  di  quelli  riguardanti  le  tesorerie  comunali della
regione  Trentino-Alto  Adige. Per il periodo di proroga indicato nel
primo   periodo  del  presente  comma  non  e'  dovuta  la  tassa  di
concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.
  12.  All'articolo  7,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "di
norma" sono soppresse.
  13.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, possono essere stabilite
le  disposizioni  necessarie  per garantire la tempestiva riscossione
delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione
dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.
  14.  Le disponibilita' in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388
e  in  conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206
dello  stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate
entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
  15.   Il  termine  del  31  dicembre  1994,  relativo  ai  rimborsi
dell'imposta  sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1,
del   decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' prorogato al
31 dicembre 1995.
  16.  L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture
e  gli  autoveicoli  destinati al trasporto promiscuo di persone e di
cose,  azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n. 427, continua ad
applicarsi  per  l'anno  1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica
immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e
si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli
stessi   veicoli   immatricolati   nell'anno  1995.  L'esenzione  dal
pagamento  della  tassa  speciale,  prevista dal comma 5 del predetto
articolo   65,   si  applica  per  il  primo  pagamento  della  tassa
automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli
destinati  al  trasporto  promiscuo  di  persone  e di cose muniti di
impianto  che  consente  la circolazione mediante l'alimentazione del
motore  con gas di petrolio liquefatto, nonche' con gas metano, per i
quali,  dalla  carta  di  circolazione  risulti  effettuato nel corso
dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione
civile.
  17.  A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per
compensazione   e   riequilibrio   interno   dello   stesso  settore,
relativamente  all'anno  1995,  l'importo della tassa automobilistica
erariale  e  regionale,  in  vigore  alla data del 1 gennaio 1995, e'
aumentato  del  6  per  cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno
1994  la  tassa  automobilistica  anche  per periodi fissi che cadono
nell'anno  1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata
per  un  periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo
annuale, ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in
occasione  dei  primi  due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi
quadrimestrali.  Qualora  non si proceda a detti rinnovi, la predetta
maggiorazione,  deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi
che  cadono  nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della
validita' della tassa pagata nell'anno 1994.
  18.  Le  disposizioni  recate  dall'articolo  7,  comma  1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime
agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno
della  provincia  di  Trieste  e  di alcuni comuni della provincia di
Udine,  previsto  dall'articolo  7,  comma  4,  del  decreto-legge 29
dicembre  1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1988,  n.  47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1998.
  19.  Il  comma  1  dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n.
489, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30
luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi
previste,  come  modificate  dagli  articoli  28  e 71 della legge 30
dicembre  1991,  n.  413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995
per  gli  atti  di fusione, scissione, trasformazione e conferimento,
perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".