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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 383

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2019)
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Testo in vigore dal: 15-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto  l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i  procedimenti  di
localizzazione  delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con
le  indicazioni  dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo
14   della   legge   11  febbraio  1994,  n.  109,  da  eseguirsi  da
amministrazioni  statali  o  comunque  insistenti su aree del demanio
statale  e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazione,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - Il testo dell'articolo 81 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e' il seguente:
             "Art.  81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
               a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di
          indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della  legge
          n.  382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          articolazione  territoriale  degli  interventi di interesse
          statale  ed  alla  tutela  ambientale  ed   ecologica   del
          territorio nonche' alla difesa del suolo;
               b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle
          zone  dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle relative
          norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
             Per le opere da eseguirsi da amministrazioni  statali  o
          comunque   insistenti   su   aree   del   demanio  statale,
          l'accertamento della conformita'  alle  prescrizioni  delle
          norme  e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
          opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
          d'intesa con la regione interessata.
             La progettazione di massima  ed  esecutiva  delle  opere
          pubbliche di
          interesse     statale,    da    realizzare    dagli    enti
          istituzionalmente competenti,
          per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte  del
          tracciato se
          difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei
          piani
          urbanistici   ed  edilizi,  e'  fatta  dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono sentire preventivamente  gli  enti  locali  nel  cui
          territorio sono previsti gli interventi.
             Se  l'intesa  non si realizza entro novanta giorni dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento, e il Consiglio  dei  Ministri  ritiene  che  si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti urbanistici, si provvede sentita  la  commissione
          interparlamentare  per  le  questioni regionali con decreto
          del Presidente della Repubblica  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro e dei
          Ministri competenti per materia.
             I progetti di investimento  di  cui  all'art.  14  della
          legge  6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni  hanno  la  facolta' di promuovere la deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
             Resta fermo quanto  previsto  dalla  legge  18  dicembre
          1973,  n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
          per la produzione di energia  elettrica  e  dalla  legge  2
          agosto  1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione
          delle  centrali  elettronucleari  e  sulla   produzione   e
          sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
          1976, n. 898, per le servitu' militari".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'articolo  14  della legge 11 febbraio
          1994, n. 109, e' il seguente:
             "Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). -  1.  Le
          amministrazioni  aggiudicatrici approvano anche nell'ambito
          di documenti programmatori gia'  previsti  dalla  normativa
          vigente,  il  programma dei lavori pubblici da eseguire nel
          triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo  stato
          di  previsione  o sul proprio bilancio, nonche' disponibili
          utilizzando, in base alla normativa vigente,  contributi  o
          risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci, ovvero acquisibili ai sensi  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.  310, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e suc-
          cessive  modificazioni.  Il  programma  triennale   prevede
          l'elenco   dei   lavori   per   settore;  le  priorita'  di
          intervento; il piano finanziario complessivo e per settore;
          i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma  sono
          inclusi,  secondo  un ordine di priorita', per tipologia di
          opere, solo i lavori di cui sia  stato  redatto  almeno  il
          progetto  preliminare e la cui utilita' sia accertata sulla
          base di una verifica delle esigenze  cui  i  lavori  devono
          corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi,
          della  stima  sommaria  dei  relativi  costi,  nonche'  dei
          benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma e'
          data  priorita'  alla  manutenzione  e  al   recupero   del
          patrimonio  pubblico,  nonche'  al  completamento di lavori
          gia' iniziati.
             2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti
          locali e' redatto in conformita' agli strumenti urbanistici
          previsti dalla legislazione vigente; ove  gli  enti  locali
          siano  sprovvisti  di tali strumenti urbanistici, essi sono
          adottati  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge. Decorso inutilmente  tale  termine  e
          fino  all'adozione  dei suddetti strumenti urbanistici, gli
          enti  locali  sono  esclusi  da  qualsiasi   contributo   o
          agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.
             3.  Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al
          comma 1 e' reso pubblico  mediante  affissione  nella  sede
          degli  enti  di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta
          giorni consecutivi. Chiunque, durante  tale  periodo,  puo'
          formulare  sul  programma  osservazioni  e  proposte, sulle
          quali l'organo competente si pronuncia.
             4.  Qualora  un  lavoro  compreso  nel  programma  possa
          eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile
          del  procedimento  la  disponibilita' per l'intero triennio
          dei   necessari   mezzi    finanziari,    della    relativa
          progettazione    definitiva,    nonche'   essere   indicata
          l'articolazione  temporale  dei  lotti  medesimi.  I  lotti
          devono  costituire una parte funzionale dell'opera, come da
          dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve
          attestare la fruibilita'.
             5. Il Ministro dei lavori  pubblici,  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, definisce con proprio  decreto  lo  schema  tipo  di
          programma triennale di cui al comma 1.
             6.  Fatti  salvi  i casi di cui al comma 7, le pubbliche
          amministrazioni non possono concedere finanziamenti per  la
          realizzazione  di  lavori  e opere pubbliche non ricompresi
          nei programmi di cui al  presente  articolo,  o  quando  la
          richiesta non ne rispetti le priorita'.
             7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici devono attenersi
          alle priorita' indicate nel programma, salvi gli interventi
          imposti da eventi imprevedibili o  calamitosi,  nonche'  le
          modifiche  dipendenti  da  nuove disposizioni di legge o di
          regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati  a
          livello statale o regionale.
             8.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  unitamente  al
          programma, trasmettono all'Autorita' e all'Oservatorio  dei
          lavori  pubblici  una  relazione  sulla funzionalita' delle
          opere realizzate per le quali sia gia' stato effettuato  il
          collaudo  finale.  Le amministrazioni aggiudicatrici aventi
          rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e
          della programmazione economica  i  programmi  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.
             9.  Ai  programmi e alle realizzazioni di cui al comma 8
          e' data pubblicita' dall'Osservatorio dei  lavori  pubblici
          ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c)".