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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1983)
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Testo in vigore dal:  22-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.