DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 (in G.U. 29/12/1990, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
Testo in vigore dal: 24-9-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
       Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali 
  1. Le province, i comuni, le comunita' montane e  i  loro  consorzi
sono  autorizzati  ad  alienare  il  patrimonio  disponibile  per  la
realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite
di gestione delle aziende  pubbliche  di  trasporto.  o  per  i  fini
indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,  e
al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio  1986,  n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.
488. 
  1-bis. I comuni e  le  province  possono  altresi'  procedere  alla
alienazione  del  patrimonio  di  edilizia   residenziale   di   loro
proprieta', ancorche' abbiano  usufruito  negli  anni  precedenti  di
contributo o finanziamento in conto capitale  o  in  conto  interessi
dallo Stato o dalle regioni. La  cessione  delle  unita'  immobiliari
deve avvenire con priorita' assoluta per  coloro  che  ne  fanno  uso
legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato.
Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari
ai cessionari anche fino al 90 per  cento  del  valore  di  cessione,
corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a  mutuo.  Gli
stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti
in misura non superiore al 40 per cento del  prezzo  di  cessione.  I
comuni e le province possono utilizzare i proventi per  le  finalita'
previste al comma 1; nella eventualita' di alienazioni di valore  non
inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50
per cento  del  ricavato  per  interventi  di  edilizia  economica  e
popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova
formazione sulla materia per i successivi nove anni. 
  2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui  al
comma 1,  nelle  more  del  perfezionamento  di  tali  atti,  possono
ricorrere  a  finanziamenti  presso  istituti  di  credito.   Possono
altresi'  utilizzare  in  termini  di  cassa  le  somme  a  specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore
pubblico allargato e del ricavato dei  mutui,  purche'  si  impegnino
esplicitamente  a  reintegrarle  con  il  ricavato   delle   predette
alienazioni. 
  (( 3. Gli enti  locali  di  cui  al  comma  1  sono  autorizzati  a
negoziare, con gli istituti di credito  di  cui  al  comma  3-quater,
aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di  beni
di loro proprieta'. Le deliberazioni devono  riportare  i  valori  di
stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle  aperture  di  credito
sono versati, per  gli  enti  assoggettati  alle  disposizioni  sulla
tesoreria unica,  nella  contabilita'  fruttifera  aperta  presso  la
tesoreria  provinciale  dello  Stato   e   sono   immediatamente   ed
integralmente  utilizzabili  dagli  enti  locali  per  le   finalita'
previste dai commi precedenti,  nonche'  per  spese  di  manutenzione
straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative  del
patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri
da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle
alienazioni. 
  3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi  delle  aperture  di
credito di cui al comma  3  sono  assistiti  anche  da  garanzia,  da
costituirsi  mediante  emissione  di  delegazione  di  pagamento   da
rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti  dalla  normativa
vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla
data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni  di
cui al comma 3 non siano state realizzate. 
  3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi  delle  aperture  di
credito di cui al comma 3 non godono  di  alcuna  garanzia  da  parte
dello  Stato,  anche  nell'ipotesi  di   successive   situazioni   di
insolvenza degli enti stessi. 
  3-quater.  Con   decreto   del   Ministro   del   tesoro,   sentite
l'Associazione nazionale comuni  italiani  (ANCI)  e  l'Unione  delle
province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i
quali gli enti locali sono autorizzati a  negoziare  le  aperture  di
credito di cui al comma 3, e  sono  altresi'  stabilite  le  relative
condizioni e modalita', intese prioritariamente a semplificare  ed  a
rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi)).