stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 (in G.U. 29/12/1990, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-11-1990 al: 29-12-1990
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, nonché di emanare disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto, l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1

Bilancio
1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.
2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Qualora l'organo regionale di controllo non provveda i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto.
4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle fattispecie di cui al commi 2 e 3.