DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 66

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 (in G.U. 26/04/1989, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1990
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
             (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). 
 
  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'  montane
provvedono, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei
debiti  fuori  bilancio  esistenti  alla   data   predetta   e,   con
deliberazioni  dei  rispettivi  consigli,  provvedono   al   relativo
riconoscimento. 
  2.  Il  riconoscimento  del  debito  puo'  avvenire  solo  ove   le
forniture,   opere   e   prestazioni   siano   state   eseguite   per
l'espletamento  di  pubbliche  funzioni  e  servizi   di   competenza
dell'ente  locale,  e  deve  essere,  per  ciascun  debito,  motivato
nell'atto deliberativo di cui al comma 1. 
  3. Con la deliberazione suddetta il consiglio  indica  i  mezzi  di
copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari. 
  4. Nel caso in cui non risulti possibile dar  copertura  ai  debiti
fuori bilancio con le modalita' indicate al comma 3, o per  la  parte
di essi cui non sia  possibile  provvedere  con  tale  procedura,  il
consiglio adotta  i  provvedimenti  di  cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9  agosto  1986,  n.  488,  con  tutte  le  facolta'  ivi
previste. I provvedimenti predetti debbono  realizzare  la  copertura
del disavanzo accertato  con  l'ultimo  consuntivo  approvato  e  dei
debiti fuori  bilancio  come  sopra  riconosciuti.  L'indicazione  in
consuntivo  dei  debiti  fuori  bilancio  avviene,  in   tale   caso,
esclusivamente  allegando  al   documento   contabile   copia   della
deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata
dalle   attestazioni   degli   amministratori   e   dei    funzionari
responsabili. Alla copertura del  fabbisogno  finanziario  necessario
per far fronte al  disavanzo  d'amministrazione  e  ai  debiti  fuori
bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque
anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo  del  fabbisogno
finanziario, del quale deve  essere  assicurata  la  copertura,  deve
essere ripartito, nel periodo previsto dal piano,  in  quote  uguali,
salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire  in  misura
maggiore  quelle  relative  all'esercizio  in  corso   e   a   quelli
immediatamente successivi. 
  5. L'ente e' tenuto a convenire con i creditori, con atti  formali,
il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello
approvato dal consiglio. L'ente e' tenuto ogni anno  a  stanziare  in
bilancio i relativi importi. A garanzia dei  creditori  i  contributi
erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per  il
corrispondente valore annuo e non possono essere distolti  per  altro
titolo. 
  6. La richiesta  del  comune,  dell'amministrazione  provinciale  e
della  comunita'  montana  per   convenire   con   i   creditori   la
rateizzazione  comporta  la  sospensione  della  procedura  esecutiva
eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno  di  tre  e  non
piu' di sei mesi, sospensione che deve essere  disposta  dal  giudice
competente adito. 
  7. Le morosita' pregresse al 31  dicembre  1988  con  gli  istituti
previdenziali di cui all'articolo  22  del  decreto-legge  31  agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987, n. 440,  restano  disciplinate  da  quanto  con  tale  articolo
stabilito. 
  8. Alle esposizioni  debitorie  degli  enti  di  cui  al  comma  1,
relative  alle  maggiori  spese  occorrenti  per  le  indennita'   di
espropriazione per  cause  di  pubblica  utilita',  gli  stessi  enti
provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458,  e,
per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione  di  mutui
con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro  i  limiti  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  29  dicembre   1977,   n.   946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. 
  9. Agli enti che adottano il piano pluriennale  di  risanamento  di
cui al comma 4, e' consentito,  fino  all'avvenuta  estinzione  delle
passivita' comprese nel piano: 
    a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello
cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano; 
b) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 DICEMBRE 1989, N. 415  CONVERTITO
       CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 38 )).