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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 (in G.U. 29/12/1990, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
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Testo in vigore dal:  30-12-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, nonché di emanare disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto, l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1

Bilancio
1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.
((
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142
))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403))