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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 303

Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-1994
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Testo in vigore dal: 7-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 3, 12 e 13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1  febbraio  1986,  n. 13, l'art. 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e l'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  Visto l'art. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei progetti
finalizzati  al  miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali
di  tipo  strumentale  e  per  obiettivo,  e  dei   progetti   pilota
finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente
dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 1986, n. 13.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare le lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note ale premesse:
             - Si riporta il testo degli articoli  3,  12  e  13  del
          D.P.R.  n.    13/1986  (Norme  risultanti  dalla disciplina
          prevista dall'Accordo intercompartimentale di cui  all'art.
          12  della  legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,
          n. 93, relativo al triennio 1985-87):
             "Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le  amministrazioni
          pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  su base nazionale, definiranno entro il 30
          aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel  quadro
          di  apposito  programma  predisposto  dal Governo, progetti
          speciali occupazionali, finalizzati alla  realizzazione  di
          nuovi  servizi  o  al  miglioramento  di  quelli esistenti,
          rispondenti  alla  necessita'  di  soddisfare   bisogni   a
          carattere  produttivo  e  sociale. Il programma predisposto
          dal Governo, ferme restando  le  intese  intervenute  negli
          accordi  di comparto, costituisce linea di indirizzo per le
          regioni a statuto ordinario e per le  autonomie  locali  in
          relazione  alle  specifiche esigenze operative connesse con
          il loro particolare ordinamento.
             2. I progetti finalizzati di  cui  al  comma  precedente
          avranno   durata   non   superiore   ad  un  anno,  dandosi
          preferenza, a  titolo  esemplificativo,  ai  settori  della
          lotta  all'evasione  fiscale  e  contributiva, del catasto,
          della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia
          e della protezione civile,  della  difesa  del  suolo,  del
          patrimonio   idrico,  boschivo  e  floro-faunistico,  della
          difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale,  dei
          servizi  di  assistenza  agli  anziani  e  ai  portatori di
          handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.
             3.   Sulla   base   anche   di    specifiche    proposte
          dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui
          al  precedente  comma saranno definiti tutti gli aspetti di
          programmazione,  attuazione  e  gestione  dei  progetti   -
          assicurando   il   necessario   raccordo   con  l'attivita'
          ordinaria - con riferimento al numero,  alla  qualita',  ai
          regimi  di  orario  del  personale  necessario, il quale va
          individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte
          espressamente reclutato con rapporto  a  tempo  determinato
          limitato  alla  durata  del  progetto  con le modalita' che
          saranno previste  dalla  emananda  legge  sul  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale nel pubblico impiego, che dovra'
          anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
             4. Il  periodo  di  vigenza  dell'accordo  indicato  nel
          precedente art.  1 per il personale utilizzato nei progetti
          finalizzati  indicati  in  precedenza,  tenuto  anche conto
          degli aspetti formativi degli stessi,  i  valori  tabellari
          minimi  di  ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31
          dicembre 1985".
             "Art.  12  (Produttivita').  -  La  produttivita'  nelle
          pubbliche  amministrazioni va direttamente collegata ad una
          programmazione per obiettivi da  raggiungere  in  un  certo
          tempo  e  con  determinate  risorse  e  ad  una valutazione
          sperimentale degli standards medi  di  esecuzione,  tenendo
          conto della peculiarita' di taluni servizi.
             2.  A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni,
          iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere
          gradualmente  a  sistemi  effettivi  di   controllo   della
          produttivita'-efficienza  e  della  produttivita'-efficacia
          delle attivita' di settore opportunamente programmate.
             3.  Con   le   confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano
          di  progetti,  diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza
          degli  accordi  di  comparto,  significativi  recuperi   di
          funzionalita' e di produttivita'.
             4.  Il  piano  sara'  costituito  da  progetti  di  tipo
          strumentale e progetti di risultato.
             5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad
          acquisire  nella  pubblica   amministrazione   metodologie,
          strutture   e   tecniche  per  un  corretto  governo  delle
          problematiche  gestionali   dell'amministrazione   pubblica
          (organizzazione  e  programmazione,  tecniche  di gestione,
          nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione
          e procedure informatizzate).
             6.  I  progetti  di risultato saranno diretti a influire
          sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente
          produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva
          e di singole linee di prodotto.
             7. I  progetti  saranno  normalmente  individuati  nella
          contrattazione   di  comparto  o  di  settore,  che  dovra'
          indicare criteri e  strumenti  per  la  loro  attuazione  e
          verifica a livello decentrato.
             8.  Il  Governo  e le altre componenti la delegazione di
          parte  pubblica  attiveranno,  per   le   parti   di   loro
          competenza,  tutte  le  iniziative necessarie per rimuovere
          gli  ostacoli  di  tipo   procedurale,   amministrativo   e
          contabile alla realizzazione del piano.
             9.   A   ogni   livello  negoziale  cui  i  progetti  si
          riferiscono potranno essere costituiti appositi  nuclei  di
          valutazione    (amministrazione-sindacato)che,   servendosi
          eventualmente  di  centri  specializzati   anche   esterni,
          definiranno  l'impostazione complessiva dei progetti stessi
          e  ne  verificheranno  periodicamente  l'attuazione  ed   i
          risultati.
             10.  Il  premio  di  produttivita'  verra' corrisposto a
          obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di  parametri
          oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita',
          ma  anche  delle  capacita'  di  iniziativa  e dell'impegno
          partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la
          valutazione di questi ultimi elementi compete,  nell'ambito
          di  criteri generali definiti negli accordi di comparto, al
          dirigente responsabile del progetto".
             "Art. 13 (Progetti-pilota).  -  1.  In  una  prima  fase
          sperimentale  saranno  predisposti  alcuni  progetti-pilota
          finalizzati al recupero della produttivita'. Dato  il  loro
          carattere  sperimentale,  tali  progetti  riguarderanno  un
          numero  molto  limitato  di  amministrazioni,   anche   per
          contenere  la  spesa  di  avvio  e per rendere possibile la
          tempestiva verifica  operativa  del  loro  svolgimento.  Il
          programma  operativo  sara'  predisposto dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  previe  intese  con  le Confederazioni
          sindacali firmatarie dell'accordo  intercompartimentale  di
          cui  all'art.  12  della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93,
          recepito dal presente decreto.   Il  programma  predisposto
          dal  Governo,  ferme  restando  le intese intervenute negli
          accordi di comparto, costituira' linea di indirizzo per  le
          regioni  a  statuto  ordinario e per le autonomie locali in
          relazione alle specifiche esigenze operative  connesse  con
          il loro particolare ordinamento.
             2.   Alla   formulazione,   attuazione  e  verifica  dei
          progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione
          pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati
          di comparto e le amministrazioni interessate, che  potranno
          avvalersi  anche dell'apporto di enti e istituti di provata
          esperienza e capacita' professionale in materia di  ricerca
          e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
             3.   I   risultati  di  queste  sperimentazioni  saranno
          utilizzati  per  la  definizione  di  nuovi  standards   di
          efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i
          piani  di  riordino  dell'organizzazione del lavoro e delle
          strutture interessate, orientati al migliore  funzionamento
          a regime.
             4.  La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro
          cinque mesi.
             5. Il  Governo  e  le  altre  pubbliche  amministrazioni
          provvederanno  a  finanziare  i progetti-pilota nelle forme
          istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche  il
          fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988):
             "Art.  26.  -  1.  Per  il  finanziamento  dei  progetti
          finalizzati   all'ampliamento   ed   al  miglioramento  dei
          servizi, dei progetti sperimentali di  tipo  strumentale  e
          per   obiettivi,   e  dei  progetti-pilota  finalizzati  al
          recupero  della  produttivita',  previsti   rispettivamente
          dagli  articoli  3,  12  e 13, decreto del Presidente della
          Repubblica 1 febbraio 1986,  n.  13,  e'  istituito,  nello
          stato  di  previsione del Ministero del tesoro, un apposito
          fondo di lire 50 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1988,
          1989 e 1990.
             2.  I  fondi  di cui al comma 1 sono destinati, entro il
          limite  massimo  del  3  per  cento,  alla  stipula   delle
          convenzioni  di  cui  al  comma  6.  Il  fondo  residuo  e'
          destinato, per il primo  anno,  per  il  50  per  cento  ai
          progetti   finalizzati  di  cui  all'art.  3,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,  e  per
          il  50  per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del
          suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per  il
          50  per  cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento
          ai  progetti  sperimentali  di  tipo   strumentale   e   di
          risultato, di cui all'art. 12, decreto del Presidente della
          Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai
          progetti-pilota.
             3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al
          precedente  comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti
          settori e per i seguenti scopi:
               a)  fisco,  per  conseguire   tempestivi   adempimenti
          istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
               b)   catasto,  per  consentire  eque  valutazioni  dei
          patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
               c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire
          l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente
          le procedure arretrate e garantire la  tempestivita'  delle
          liquidazioni e delle decisioni amministrative;
               d)  informatizzazione  della pubblica amministrazione,
          al  fine  di  consentire  integrazioni   tra   le   diverse
          amministrazioni ed evitare gli sprechi;
               e)   protezione   civile   e  tutela  ambientale,  per
          raggiungere  la  maggiore  efficienza  dei  mezzi   e   del
          personale;
               f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
             4. I predetti progetti dovranno contenere:
               a)   un   piano   di  spesa  con  l'indicazione  delle
          disponibilita'    finanziarie    utilizzabili,    indicando
          distintamente  le  somme  in  conto  competenza e quelle in
          conto residui;
               b)  gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire  in
          termini  di  produttivita',  con  dettagliate  analisi  sul
          rapporto costi-risultati e costi-attivita';
               c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle
          risorse umane da applicare alla gestione dei progetti,  con
          l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed
          aggiornamento    professionale,    di    mobilita'    anche
          intercompartimentale  e  territoriale  sulla   base   delle
          indicazioni  fornite  ai  sensi  del  comma  3, ipotizzando
          attivita' lavorative per turni o a tempo  parziale  laddove
          fosse   necessario,   nonche'   le   modifiche  procedurali
          essenziali  ai  fini  del  conseguimento  degli   obiettivi
          indicati;
               d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui
          viene   affidata  la  responsabilita'  dell'attuazione  dei
          progetti;
               e) i criteri operativi per poter elaborare  indici  di
          valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e
          dei servizi pubblici.
             5.   Per   i   progetti   strumentali  e  di  risultato,
          finalizzati  al  recupero  di  produttivita'  ex  art.  12,
          decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.
          13,  le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare
          in via preventiva le economie di spesa  che,  attraverso  i
          progetti,  si  impegnano  a  realizzare. Tali economie, una
          volta  realizzate,  vengono  conteggiate  nell'ambito   del
          finanziamento assegnato ai progetti medesimi.
             6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con
          le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del
          pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444,
          e  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul  piano   nazionale,   avvalendosi   anche   di   centri
          specializzati  esterni  pubblici  o  a  controllo pubblico,
          mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove,
          seleziona e coordina i progetti, ne controlla  l'attuazione
          e   verifica   i  risultati  conseguiti.  Alle  convenzioni
          sovrintende un apposito comitato  tecnico-scientifico,  nel
          quale  sono  rappresentati  il  Dipartimento della funzione
          pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
             7. La predisposizione dei progetti di  cui  al  presente
          articolo dovra' comunque essere completata entro il termine
          di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
             8.  Le  spese per il finanziamento dei progetti e per le
          convenzioni di cui ai commi precedenti, sono finanziate con
          l'utilizzo  del  fondo  indicato  al   comma   1   mediante
          l'iscrizione,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, in
          appositi capitoli di bilancio anche di  nuova  istituzione.
          Il  Ministro  del  tesoro e' altresi' autorizzato, mediante
          proprio decreto, ad apportare le variazioni in  diminuzione
          ai  capitoli  di  spesa  per i quali si siano realizzate le
          economie previste dal comma 5".
             I commi da 2 a 8 sono abrogati dall'art. 2  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata
          in vigore del regolamento previsto dal comma 1 del medesimo
          art. 2.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge n.
          554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego):
             "Art. 10. - 1. La quota di stanziamento per l'anno  1988
          di  cui  all'art.  26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non
          impegnata alla chiusura  dell'esercizio  1988  puo'  essere
          impegnata nell'esercizio successivo.
             2.   Il   Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  le
          amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai
          fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato art.  26
          della  legge  11  marzo  1988,  n.  67, oltre che di centri
          specializzati pubblici o a partecipazione  pubblica,  anche
          di  enti  o  istituti  privati  particolarmente esperti nel
          settore.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  da  emanarsi  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro, con il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e con il Ministro del settore interessato, saranno
          dettate  norme  concernenti  anche  la  sperimentazione  di
          idonee  procedure  operative,  eventualmente  in  deroga  a
          quelle vigenti, intese a rendere piu'  snella  ed  efficace
          l'azione amministrativa.
             4.  Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i
          compensi per i componenti del comitato tecnico-scientifico,
          la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26
          della legge 11 marzo 1988, n. 67".
             - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art.
          2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica):
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti  amministrativi).  -  1.  Con  regolamento  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge, ai sensi dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  disciplinata  la  materia
          dei    progetti    finalizzati    all'ampliamento   ed   al
          miglioramento dei servizi,  dei  progetti  sperimentali  di
          tipo  strumentale  e  per  obiettivo, e dei progetti-pilota
          finalizzati  al  recupero  della  produttivita',   previsti
          rispettivamente  dagli  articoli 3, 12 e 13 del decreto del
          Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al  cui
          finanziamento  si  provvede mediante l'apposito fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  istituito
          dall'art.   26   della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
          successivamente integrato.
             2. Il regolamento  di  cui  al  comma  1  disciplina  le
          modalita'  di  selezione  dei  progetti  finalizzati  e dei
          progetti-pilota,  indica  gli   elementi   essenziali   dei
          medesimi,   ne   determina  le  procedure  di  esame  e  di
          approvazione, e stabilisce le modalita'  di  determinazione
          dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.
             3.  Il  Dipartimento  della  funzione pubblica promuove,
          seleziona e coordina i progetti, ne controlla  l'attuazione
          e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di
          un   apposito  comitato  tecnico-scientifico  nominato  con
          decreto  del  Ministro  per  la   funzione   pubblica.   La
          composizione  del comitato e' di cinque membri, il compenso
          dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa
          fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della  legge
          11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
             4. (Omissis).
             5.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 1 del presente  articolo,  sono
          abrogati  i  commi  2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 26 della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
             6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988,
          n. 554, si interpreta nel  senso  che  i  progetti  possono
          comportare  o  consistere  nell'applicazione sperimentale e
          temporanea  di  regole  o  procedimenti  derogatori   della
          vigente   normativa,   anche  in  materia  di  contabilita'
          generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti  e'
          effettuata  con  il  decreto di approvazione del Presidente
          del Consiglio dei Ministri. Sugli atti e sui  provvedimenti
          attuativi  dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
          successive  modificazioni,  il  controllo  di  legittimita'
          della Corte dei conti e' esercitato in via consuntiva".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per  le  leggi  della
          Repubblica,   autorizzando   l'esercizio   della   potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo degli articoli 3, 12 e 13 del D.P.R. n.
          13/1986, gia' citato, vedi note alle premesse.