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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.(7)
4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.(3)
((8))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992.
Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) il comma 3 del presente articolo "si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità
della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva."
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disciplina prevista dal presente articolo è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996.