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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 agosto 1989, n. 455

Integrazioni al regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/4/1990
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Testo in vigore dal: 7-4-1990
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
  Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;
  Visto  il decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, con il quale
sono state fissate le norme di attuazione dell'art. 6 della  legge  5
dicembre 1986, n. 856;
  Attesa  l'opportunita'  emersa  in  corso  di  applicazione di tale
normativa di procedere ad integrazioni delle norme di attuazione  per
renderle piu' aderenti alle fattispecie concrete;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 maggio 1989;
  Vista  la  comunicazione in data 19 luglio 1989 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                       Il seguente regolamento:
  Il  regolamento  approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987,
n. 261, e' integrato come segue:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 sono aggiunti i seguenti comma 4, 5, 6:
  "  4.  La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite
in  progetti  gia'  ammessi  a  contribuzione  e'  subordinata   alle
accertate  possibilita'  di  effettuare  lo  svolgimento  di  ciascun
contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi  e
non superiore ai ventiquattro mesi.
   5.   Il   periodo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio  della
realizzazione del  primo  progetto  e  quella  di  inizio  del  nuovo
progetto non puo' essere inferiore agli otto mesi.
    6. La societa' armatrice e' autorizzata ad istituire uno speciale
turno aziendale di imbarco comprendente la  totalita'  degli  allievi
per i quali i contributi vengono erogati".
  2. All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma 7:
  "  7.  Il  termine di trentasei mesi dalla data di trasmissione del
decreto  di  ammissione  al  contributo  puo'  essere   prorogato   a
quarantadue mesi nei seguenti casi: a) disarmo della nave inclusa nel
progetto ammesso al contributo; b)  malattia,  o  infortunio  per  il
quale  l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta
giorni; c) gravidanza; d) servizio militare di leva".
  3. All'art. 3, primo comma, e' aggiunta la lettera h):
   "  h) qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione,
la nave interessata cambi nome o  ufficio  di  iscrizione,  l'impresa
armatoriale  dovra'  darne  comunicazione  entro  cinque  giorni alle
autorita' marittime competenti per le necessarie  annotazioni  e  gli
adempimenti  dovuti,  nonche'  alle  sedi  provinciali  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti".
  4. All'art. 6, comma 4, e' sostituito il seguente comma:
  "  4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione
e lavoro per volonta' dell'allievo, o  per  mancato  superamento  del
periodo  di  prova,  puo'  essere  imbarcato  altro  allievo,  previa
comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare  presso
il  quale  e'  istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da
imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio,  ai  fini  del
nulla  osta all'assunzione, dovra' accertare, in base al progetto nel
quale  rientra  il  contratto  interessato,  che,  per  l'allievo  da
imbarcare  in  sostituzione,  sia  possibile  effettuare  periodi  di
imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi".
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 8 agosto 1989
 
                 Il Ministro della marina mercantile
                               VIZZINI
 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             DONAT CATTIN
 
                        Il Ministro del tesoro
                                CARLI
 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1990
  Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 69
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986, recante
          norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo
          Finmare)  e  interventi  per  l'armamento  privato,  e'  il
          seguente:
             "Art.  6.  -  1.  A  decorrere  dal 1› gennaio 1987, per
          l'effettuazione della  navigazione  richiesta,  secondo  la
          vigente  legislazione,  per  il  conseguimento  dei  titoli
          professionali marittimi  di  aspirante  capitano  di  lungo
          corso  e  di  aspirante capitano di macchina, e' consentito
          l'imbarco, su navi mercantili  nazionali,  in  soprannumero
          alle  tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti
          tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,  n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali
          uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno
          con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.
             2.   Per   ciascun   allievo   ufficiale   imbarcato  e'
          corrisposto all'armatore un contributo pari a L.  1.000.000
          al mese.
             3.  Le  modalita'  di  attuazione  del presente articolo
          verranno determinate con decreto del Ministro della  marina
          mercantile,  di concerto con il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
             4.  Il contributo di cui al comma 2 e' cumulabile con le
          altre agevolazioni previste dal comma  6  dell'art.  3  del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
             5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, e'
          autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva
          di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi
          per ciascun anno".
             -  Il  testo  dell'art.  3  del D.L. n. 726/1984 (Misure
          urgenti  a   sostegno   e   ad   incremento   dei   livelli
          occupazionali) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  I  lavoratori  di  eta' compresa fra i
          quindici  ed  i  ventinove  anni  possono  essere   assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3, con contratto di formazione e  lavoro  non  superiore  a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici e dalle imprese e loro consorzi  che  al  momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,
          ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei
          dodici mesi  precedenti  la  richiesta  stessa,  salvo  che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale.
             2.   Fra   i   lavoratori  assunti  a  norma  del  comma
          precedente, una quota fino al cinque per cento deve  essere
          riservata   ai   cittadini  emigrati  rimpatriati,  ove  in
          possesso dei requisiti necessari. In  caso  di  carenza  di
          predetto  personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
          si procede ai sensi del comma 1.
             3.  I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
          di formazione e lavoro  sono  stabiliti  mediante  progetti
          predisposti  dagli  enti publici economici, dalle imprese e
          loro consorzi ovvero, anche a livello  locale,  dalle  loro
          organizzazioni  nazionali  e  approvati  dalla  commissione
          regionale per l'impiego in  coerenza  con  la  legislazione
          regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
          con  i  sindacati  nazionali   o   locali   aderenti   alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale. Nel caso in cui  essi  interessino  piu'  ambiti
          regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
          giorni  dalla  loro  presentazione,   la   delibera   della
          commissione   regionale  per  l'impiego,  i  progetti  sono
          sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
          sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
          L'approvazione  preventiva  non e' richiesta per i progetti
          conformi alle regolamentazioni del contratto di  formazione
          e   lavoro   concordate  tra  le  organizzazioni  nazionali
          aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
          nei  casi  in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
          In tal caso, i  datori  di  lavoro  sono  tenuti,  all'atto
          dell'assunzione,  a notificare il contratto all'ispettorato
          provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei  programmi
          formativi  le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
          consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
             4.  I  progetti  di  cui  al  comma  3, che prevedono la
          richiesta di  finanziamento  alle  regioni,  devono  essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono essere finanziati dal fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge.  A  tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo di spesa, di cui  al  secondo  comma  dell'art.  24
          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei
          progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti  i
          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacati di cui al
          comma 3 del presente articolo.
             5.  Ai  contratti di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni legislative che  disciplinano  i  rapporti  di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente decreto. Il periodo  di  formazione  e  lavoro  e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione del  rapporto  di  formazione  e  lavoro  in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al termine dell'esecuzione del contratto  di  formazione  e
          lavoro.
             6.   Per  i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
             7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto
          ad attestare l'attivita' svolta ed  i  risultati  formativi
          conseguiti    dal    lavoratore,    dandone   comunicazione
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
             8.   La   commissione   regionale   per  l'impiego  puo'
          effettuare controlli, per il tramite  dell'ispettorato  del
          lavoro,   sull'attuazione  dei  progetti  di  formazione  e
          lavoro.
             9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro
          degli obblighi del contratto di  formazione  e  lavoro,  il
          contratto  stesso  si  considera  a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
             10.  I  lavoratori assunti con contratto di formazione e
          lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti   numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
             11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
          svolgimento puo' essere  convertito  in  rapporto  a  tempo
          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del  termine
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
             12.   I  lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita'  di
          formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione  del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
          dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione  e'
          computato   nell'anzianita'  di  servizio.  La  commissione
          regionale per l'impiego, tenendo  conto  delle  particolari
          condizioni  di  mercato nonche' delle caratteristiche della
          formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino
          ad un massimo di trentasei mesi.
             13.  Le  regioni,  nell'ambito  delle disponibilita' dei
          loro  bilanci,  possono  organizzare,  di  intesa  con   le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,
          attivita' di formazione professionale che prevedano periodi
          di formazione in azienda. Per il periodo  di  formazione  i
          lavoratori   hanno   diritto   alle  prestazioni  sanitarie
          previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' attraverso apposite
          convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
          per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, alle
          prestazioni  da  questo  erogate.  Entro  dodici  mesi  dal
          termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta'
          di assumere nominativamente coloro che  hanno  svolto  tale
          attivita'.
             14.  Ferme  restando  le norme relative al praticantato,
          possono effettuare assunzioni con il contratto  di  cui  al
          comma  1  anche  i  datori  di  lavoro  iscritti  agli albi
          professionali  quando  il  progetto  di  formazione   venga
          predisposto   dagli   ordini  e  collegi  professionali  ed
          autorizzato in conformita' a quanto previsto dal  comma  3.
          Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
             15.  Ferme  restando le altre disposizioni in materia di
          contratto  di  formazione  e  lavoro,  quando  i   progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale. I predetti progetti  formativi  possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
             16.  Il  Ministro  per il coordinamento delle iniziative
          per la ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  fini  della
          formazione  professionale  prevista  dai progetti di cui al
          comma precedente, utilizza,  attivandoli  e  coordinandoli,
          gli  strumenti  e  i relativi mezzi finanziari previsti nel
          campo della ricerca finalizzata, applicata  e  di  sviluppo
          tecnologico,  secondo  linee  programmatiche  approvate dal
          CIPE.
             17.  Nel  caso  in cui per lo svolgimento di determinate
          attivita' sia richiesto il possesso di apposito  titolo  di
          studio,  questo  costituisce  requisito per la stipulazione
          del contratto  di  formazione  e  lavoro  finalizzato  allo
          svolgimento delle predette attivita'.
             18.  I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.
          19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto
          di  formazione  e  lavoro,  sono  considerati ai fini delle
          percentuali d'obbligo  di  cui  all'art.  11  della  stessa
          legge".
              -  La legge n. 113/1986 concerne il piano straordinario
          per l'occupazione giovanile.
              -  Il  D.M.  n.  261/1987  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del  6  luglio
          1987.
              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
          debbono  essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei
          Ministri prima della loro  emanazione.  Il  comma  4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
             Il  testo  degli  articoli  1,  2,  3  e  6  del D.M. n.
          261/1987, come modificati dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "Art.  1.  - 1. Per l'ammissione al contributo di cui al
          comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,  i
          progetti per l'assunzione di allievi ufficiali di coperta e
          di macchina, con il contratto di formazione e lavoro di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,  n.  863,  debbono  essere  presentati, dalle imprese
          armatoriali,  al  Ministero  della  marina   mercantile   -
          Direzione  generale  del  lavoro  marittimo  e  portuale  -
          Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma.
             2.  Il  contributo  di  cui al comma 2 dell'art. 6 della
          legge 5 dicembre 1986, n. 856,  non  e'  cumulabile  con  i
          benefici della legge 11 aprile 1986, n. 113.
             3.   Ai   fini   delle  priorita'  per  l'ammissione  al
          contributo, ai sensi del successivo art.  4,  comma  1,  si
          tiene  conto  della  data  di presentazione dei progetti al
          Ministero della marina mercantile e della  conformita'  dei
          progetti  medesimi  alle  regolamentazioni del contratto di
          formazione  e  lavoro  concordate  tra  le   organizzazioni
          nazionali   di   categoria   aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente rappresentative.
             4.  La  presentazione di nuovi progetti riguardanti navi
          inserite  in  progetti  gia'  ammessi  a  contribuzione  e'
          subordinata  alle  accertate  possibilita' di effettuare lo
          svolgimento di ciascun contratto per la durata  complessiva
          non   inferiore   ai  diciotto  mesi  e  non  superiore  ai
          ventiquattro mesi.
             5.  Il periodo intercorrente tra la data di inizio della
          realizzazione del primo progetto e  quella  di  inizio  del
          nuovo progetto non puo' essere inferiore agli otto mesi.
             6. La societa' armatrice e' autorizzata ad istituire uno
          speciale  turno  aziendale  di  imbarco   comprendente   la
          totalita'  degli  allievi  per i quali i contributi vengono
          erogati".
             "Art.  2.  - 1. I progetti, di cui al precedente art. 1,
          dovranno  riguardare  l'assunzione  degli  iscritti   nelle
          matricole  della gente di mare con le qualifiche di allievo
          ufficiale di coperta e di allievo ufficiale di macchina.
             2.  Su  ogni  nave  mercantile  nazionale possono essere
          imbarcati, in soprannumero alle tabelle  di  armamento,  un
          allievo  ufficiale  di  coperta  e  un allievo ufficiale di
          macchina, che, all'atto dell'imbarco, non abbiano  superato
          i ventinove anni di eta'.
             3.  Per  navi mercantili nazionali si intendono, ai fini
          del presente decreto, le navi che effettuano qualsiasi tipo
          di  navigazione  con  esclusione,  ai  sensi dell'art. 298,
          comma  2,  del  regolamento  al  codice  della  navigazione
          (marittima),  di quella effettuata entro il limite del mare
          territoriale o lungo le coste di due circondari  confinanti
          tra di loro.
             4. Il contratto di formazione e lavoro dovra' prevedere,
          per ciascun allievo ufficiale, periodi di imbarco anche non
          continuativi,    nel   rispetto   della   normativa   sugli
          avvicendamenti  prevista   da   contratti   collettivi   di
          categoria,  di durata complessiva non inferiore ai diciotto
          mesi e non superiore ai ventiquatto mesi.
             5. I contratti di formazione e lavoro relativi a ciascun
          progetto dovranno concludersi entro e non  oltre  trentasei
          mesi  dalla  data  di trasmissione al titolare del progetto
          del  decreto  di  ammissione  al  contributo,  di  cui   al
          successivo art. 4, comma 1.
             6.   Responsabile   dello   svolgimento   dell'attivita'
          formativa a bordo e' il comando della nave, che  rilascera'
          apposita dichiarazione sui relativi periodi di formazione e
          lavoro sino al compimento dell'intero arco formativo.
             7.   Il   termine   di  trantasei  mesi  dalla  data  di
          trasmissione del decreto di ammissione al  contributo  puo'
          essere  prorogato  a quarantadue mesi nei seguenti casi: a)
          disarmo  della  nave  inclusa  nel  progetto   ammesso   al
          contributo;   b)   malattia,  o  infortunio  per  il  quale
          l'allievo imbarcato sbarchi per  un  periodo  superiore  ai
          trenta  giorni;  c)  gravidanza;  d)  servizio  militare di
          leva".
             "Art. 3. - 1. I progetti di cui al precedente art. 1, da
          prodursi in duplice copia, dovranno  contenere  i  seguenti
          elementi:
               a)  individuazione  dell'impresa  armatoriale (ditta o
          ragione sociale, sede) e codice fiscale;
               b)  nome  o  numero  e ufficio marittimo di iscrizione
          delle navi  interessate  al  progetto,  con  certificazione
          dell'autorita'  marittima  circa  il  tipo  di  navigazione
          effettuata in relazione al comma 3 del precedente art. 2;
               c)  numero  dei  marittimi interessati al progetto con
          indicazione delle relative qualifiche;
               d) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
               e)   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'  di
          formazione  e  lavoro,  con   indicazione   dei   programmi
          formativi in relazione alla qualificazione professionale da
          acquisire;
               f) durata del contratto di formazione e lavoro;
               g)  richiesta  del contributo di cui all'art. 6, comma
          2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
               h)  qualora,  durante  lo svolgimento del contratto di
          formazione, la nave interessata cambi  nome  o  ufficio  di
          iscrizione,     l'impresa    armatoriale    dovra'    darne
          comunicazione entro cinque giorni alle autorita'  marittime
          competenti  per le necessarie annotazioni e gli adempimenti
          dovuti,  nonche'  alle   sedi   provinciali   dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   territorialmente
          competenti".
             "Art.  6.  -  1.  L'erogazione  del  contributo  di  cui
          all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986,  n.  856,
          e'    effettuata   nell'ambito   dei   versamenti   mensili
          all'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   con
          conguaglio   tra   quanto   dovuto   e   quanto   spettante
          all'armatore,  in  base  al  decreto   di   ammissione   al
          contributo   di   cui  al  precedente  art.   4,  comma  1,
          evidenziando nella denuncia del mod. D.M.  10-3  il  numero
          dei lavoratori interessati.
             2. Alla scadenza di ogni anno, il Ministero della marina
          mercantile provvede  a  rimborsare  all'Istituto  nazionale
          della  previdenza  sociale  le  somme erogate risultanti da
          apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto  medesimo.
             3.  Per  i  periodi  di  imbarco  inferiori  al  mese il
          contributo e' erogato in trentesimi, in relazione al numero
          di giorni di effettivo imbarco nel mese medesimo.
              4.  In  caso di risoluzione anticipata del contratto di
          formazione  e  lavoro  per  volonta'  dell'allievo,  o  per
          mancato  superamento  del  periodo  di  prova,  puo' essere
          imbarcato altro allievo, previa  comunicazione  all'ufficio
          di  collocamento  della  gente  di  mare presso il quale e'
          istituito lo speciale  turno  aziendale  dei  marittimi  da
          imbarcare  in  base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai
          fini del nulla osta all'assunzione,  dovra'  accertare,  in
          base   al   progetto   nel   quale   rientra  il  contratto
          interessato,   che,   per   l'allievo   da   imbarcare   in
          sostituzione,  sia  possibile effettuare periodi di imbarco
          di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi".