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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1990)
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Testo in vigore dal:  7-4-1990
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IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Considerato

che ai sensi del comma 3 del predetto art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, occorre determinare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6/856 medesimo; Decreta:

Art. 1

1. Per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, i progetti per l'assunzione di allievi ufficiali di coperta e di macchina, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, debbono essere presentati, dalle imprese armatoriali, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma.
2. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, non è cumulabile con i benefici della legge 11 aprile 1986, n. 113.
3. Ai fini delle priorità per l'ammissione al contributo, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, si tiene conto della data di presentazione dei progetti al Ministero della marina mercantile e della conformità dei progetti medesimi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
((
4. La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti già ammessi a contribuzione è subordinata alle accertate possibilità di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.
5. Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non può essere inferiore agli otto mesi.
6. La società armatrice è autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalità degli allievi per i quali i contributi vengono erogati
))