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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1990)
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Testo in vigore dal: 7-4-1990
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                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO

  Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
  Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;
  Considerato  che  ai  sensi  del  comma 3 del predetto art. 6 della
legge  5  dicembre  1986, n. 856, occorre determinare le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6/856 medesimo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'ammissione  al  contributo di cui al comma 2 dell'art. 6
della  legge  5 dicembre 1986, n. 856, i progetti per l'assunzione di
allievi  ufficiali  di  coperta  e  di  macchina, con il contratto di
formazione  e  lavoro  di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984,  n.  863, debbono essere presentati, dalle imprese armatoriali,
al  Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro
marittimo e portuale - Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  2 dell'art. 6 della legge 5
dicembre  1986,  n. 856, non e' cumulabile con i benefici della legge
11 aprile 1986, n. 113.
  3. Ai fini delle priorita' per l'ammissione al contributo, ai sensi
del  successivo  art.  4,  comma  1,  si  tiene  conto  della data di
presentazione  dei  progetti  al  Ministero della marina mercantile e
della  conformita'  dei  progetti  medesimi alle regolamentazioni del
contratto  di  formazione  e  lavoro concordate tra le organizzazioni
nazionali  di  categoria  aderenti  alle  confederazioni maggiormente
rappresentative.
  ((4.  La  presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite
in   progetti  gia'  ammessi  a  contribuzione  e'  subordinata  alle
accertate  possibilita'  di  effettuare  lo  svolgimento  di  ciascun
contratto  per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e
non superiore ai ventiquattro mesi.
  5.   Il   periodo   intercorrente  tra  la  data  di  inizio  della
realizzazione  del  primo  progetto  e  quella  di  inizio  del nuovo
progetto non puo' essere inferiore agli otto mesi.
  6.  La  societa' armatrice e' autorizzata ad istituire uno speciale
turno  aziendale  di  imbarco comprendente la totalita' degli allievi
per i quali i contributi vengono erogati)).