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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1990)
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Testo in vigore dal:  7-4-1990
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Art. 2

1. I progetti, di cui al precedente art. 1, dovranno riguardare l'assunzione degli iscritti nelle matricole della gente di mare con le qualifiche di allievo ufficiale di coperta e di allievo ufficiale di macchina.
2. Su ogni nave mercantile nazionale possono essere imbarcati, in soprannumero alle tabelle di armamento, un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, che, all'atto dell'imbarco, non abbiano superato i ventinove anni di età.
3. Per navi mercantili nazionali si intendono, ai fini del presente decreto, le navi che effettuano qualsiasi tipo di navigazione con esclusione, ai sensi dell'art. 298, comma 2, del regolamento al codice della navigazione (marittima), di quella effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra di loro.
4. Il contratto di formazione e lavoro dovrà prevedere, per ciascun allievo ufficiale, periodi di imbarco anche non continuativi, nel rispetto della normativa sugli avvicendamenti prevista dai contratti collettivi di categoria, di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.
5. I contratti di formazione e lavoro relativi a ciascun progetto dovranno concludersi entro e non oltre trentasei mesi dalla data di trasmissione al titolare del progetto del decreto di ammissione al contributo, di cui al successivo art. 4, comma 1.
6. Responsabile dello svolgimento dell'attività formativa a bordo è il comando della nave, che rilascerà apposita dichiarazione sui relativi periodi di formazione e lavoro sino al compimento dell'intero arco formativo.
((
7. Il termine di trentasei mesi dalla data di trasmissione del decreto di ammissione al contributo può essere prorogato a quarantadue mesi nei seguenti casi:
a) disarmo della nave inclusa nel progetto ammesso al contributo;
b) malattia, o infortunio per il quale l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta giorni;
c) gravidanza;
d) servizio militare di leva
))