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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1990)
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Testo in vigore dal:  7-4-1990
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Art. 3

1. I progetti di cui al precedente art. 1, da prodursi in duplice copia, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) individuazione dell'impresa armatoriale (ditta o ragione sociale, sede) e codice fiscale;
b) nome o numero e ufficio marittimo di iscrizione delle navi interessate al progetto, con certificazione dell'autorità marittima circa il tipo di navigazione effettuata in relazione al comma 3 del precedente art. 2;
c) numero dei marittimi interessati al progetto con indicazione delle relative qualifiche;
d) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
e) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro, con indicazione dei programmi formativi in relazione alla qualificazione professionale da acquisire;
f) durata del contratto di formazione e lavoro;
g) richiesta del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
((
h) qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione, la nave interessata cambi nome o ufficio di iscrizione, l'impresa armatoriale dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alle autorità marittime competenti per le necessarie annotazioni e gli adempimenti dovuti, nonché alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti
))