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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 agosto 1989, n. 455

Integrazioni al regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/4/1990
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Testo in vigore dal:  7-4-1990

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, con il quale sono state fissate le norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
Attesa l'opportunità emersa in corso di applicazione di tale normativa di procedere ad integrazioni delle norme di attuazione per renderle più aderenti alle fattispecie concrete;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1989;
Vista la comunicazione in data 19 luglio 1989 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
EMANA

Il

seguente regolamento: regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, è integrato come segue:

Art. 1

1. All'art. 1 sono aggiunti i seguenti comma 4, 5, 6:
" 4. La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti già ammessi a contribuzione è subordinata alle accertate possibilità di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.
5. Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non può essere inferiore agli otto mesi.
6. La società armatrice è autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalità degli allievi per i quali i contributi vengono erogati".
2. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 7:
" 7. Il termine di trentasei mesi dalla data di trasmissione del decreto di ammissione al contributo può essere prorogato a quarantadue mesi nei seguenti casi: a) disarmo della nave inclusa nel progetto ammesso al contributo; b) malattia, o infortunio per il quale l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta giorni; c) gravidanza; d) servizio militare di leva".
3. All'art. 3, primo comma, è aggiunta la lettera h):
" h) qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione, la nave interessata cambi nome o ufficio di iscrizione, l'impresa armatoriale dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alle autorità marittime competenti per le necessarie annotazioni e gli adempimenti dovuti, nonché alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti".
4. All'art. 6, comma 4, è sostituito il seguente comma:
" 4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione e lavoro per volontà dell'allievo, o per mancato superamento del periodo di prova, può essere imbarcato altro allievo, previa comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale è istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai fini del nulla osta all'assunzione, dovrà accertare, in base al progetto nel quale rientra il contratto interessato, che, per l'allievo da imbarcare in sostituzione, sia possibile effettuare periodi di imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi".
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 agosto 1989

Il seguente regolamento:

Il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987,

n. 261, è integrato come segue: Art. 1.

1. All'art. 1 sono aggiunti i seguenti comma 4, 5, 6: " 4. La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti già ammessi a contribuzione è subordinata alle accertate possibilità di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi. 5. Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non può essere inferiore agli otto mesi. 6. La società armatrice è autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalità degli allievi per i quali i contributi vengono erogati". 2. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 7: " 7. Il termine di trentasei mesi dalla data di trasmissione del decreto di ammissione al contributo può essere prorogato a quarantadue mesi nei seguenti casi: a) disarmo della nave inclusa nel

progetto ammesso al contributo; b) malattia, o infortunio per il quale l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta giorni; c) gravidanza; d) servizio militare di leva".

3. All'art. 3, primo comma, è aggiunta la lettera h):

" h) qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione,

la nave interessata cambi nome o ufficio di iscrizione, l'impresa armatoriale dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alle autorità marittime competenti per le necessarie annotazioni e gli

adempimenti dovuti, nonché alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti".

4. All'art. 6, comma 4, è sostituito il seguente comma: " 4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione

e lavoro per volontà dell'allievo, o per mancato superamento del

periodo di prova, può essere imbarcato altro allievo, previa comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale è istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da

imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai fini del

nulla osta all'assunzione, dovrà accertare, in base al progetto nel

quale rientra il contratto interessato, che, per l'allievo da

imbarcare in sostituzione, sia possibile effettuare periodi di imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi". Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 agosto 1989 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro del tesoro CARLI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990

Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 69

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, è il seguente:
"Art. 6. - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, è consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.
2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato è corrisposto all'armatore un contributo pari a L. 1.000.000 al mese.
3. Le modalità di attuazione del presente articolo verranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
4. Il contributo di cui al comma 2 è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno".
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente:
"Art. 3. - 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti publici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.
14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3.
Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge".
- La legge n. 113/1986 concerne il piano straordinario per l'occupazione giovanile.
- Il D.M. n. 261/1987 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 1987.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 6 del D.M. n. 261/1987, come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, i progetti per l'assunzione di allievi ufficiali di coperta e di macchina, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, debbono essere presentati, dalle imprese armatoriali, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma.
2. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, non è cumulabile con i benefici della legge 11 aprile 1986, n. 113.
3. Ai fini delle priorità per l'ammissione al contributo, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, si tiene conto della data di presentazione dei progetti al Ministero della marina mercantile e della conformità dei progetti medesimi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
4. La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti già ammessi a contribuzione è subordinata alle accertate possibilità di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.
5. Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non può essere inferiore agli otto mesi.
6. La società armatrice è autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalità degli allievi per i quali i contributi vengono erogati".
"Art. 2. - 1. I progetti, di cui al precedente art. 1, dovranno riguardare l'assunzione degli iscritti nelle matricole della gente di mare con le qualifiche di allievo ufficiale di coperta e di allievo ufficiale di macchina.
2. Su ogni nave mercantile nazionale possono essere imbarcati, in soprannumero alle tabelle di armamento, un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, che, all'atto dell'imbarco, non abbiano superato i ventinove anni di età.
3. Per navi mercantili nazionali si intendono, ai fini del presente decreto, le navi che effettuano qualsiasi tipo di navigazione con esclusione, ai sensi dell'art. 298, comma 2, del regolamento al codice della navigazione (marittima), di quella effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra di loro.
4. Il contratto di formazione e lavoro dovrà prevedere, per ciascun allievo ufficiale, periodi di imbarco anche non continuativi, nel rispetto della normativa sugli avvicendamenti prevista da contratti collettivi di categoria, di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquatto mesi.
5. I contratti di formazione e lavoro relativi a ciascun progetto dovranno concludersi entro e non oltre trentasei mesi dalla data di trasmissione al titolare del progetto del decreto di ammissione al contributo, di cui al successivo art. 4, comma 1.
6. Responsabile dello svolgimento dell'attività formativa a bordo è il comando della nave, che rilascerà apposita dichiarazione sui relativi periodi di formazione e lavoro sino al compimento dell'intero arco formativo.
7. Il termine di trantasei mesi dalla data di trasmissione del decreto di ammissione al contributo può essere prorogato a quarantadue mesi nei seguenti casi: a) disarmo della nave inclusa nel progetto ammesso al contributo; b) malattia, o infortunio per il quale l'allievo imbarcato sbarchi per un periodo superiore ai trenta giorni; c) gravidanza; d) servizio militare di leva".
"Art. 3. - 1. I progetti di cui al precedente art. 1, da prodursi in duplice copia, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) individuazione dell'impresa armatoriale (ditta o ragione sociale, sede) e codice fiscale;
b) nome o numero e ufficio marittimo di iscrizione delle navi interessate al progetto, con certificazione dell'autorità marittima circa il tipo di navigazione effettuata in relazione al comma 3 del precedente art. 2;
c) numero dei marittimi interessati al progetto con indicazione delle relative qualifiche;
d) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
e) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro, con indicazione dei programmi formativi in relazione alla qualificazione professionale da acquisire;
f) durata del contratto di formazione e lavoro;
g) richiesta del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
h) qualora, durante lo svolgimento del contratto di formazione, la nave interessata cambi nome o ufficio di iscrizione, l'impresa armatoriale dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alle autorità marittime competenti per le necessarie annotazioni e gli adempimenti dovuti, nonché alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti".
"Art. 6. - 1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è effettuata nell'ambito dei versamenti mensili all'Istituto nazionale della previdenza sociale con conguaglio tra quanto dovuto e quanto spettante all'armatore, in base al decreto di ammissione al contributo di cui al precedente art. 4, comma 1, evidenziando nella denuncia del mod. D.M. 10-3 il numero dei lavoratori interessati.
2. Alla scadenza di ogni anno, il Ministero della marina mercantile provvede a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme erogate risultanti da apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto medesimo.
3. Per i periodi di imbarco inferiori al mese il contributo è erogato in trentesimi, in relazione al numero di giorni di effettivo imbarco nel mese medesimo.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione e lavoro per volontà dell'allievo, o per mancato superamento del periodo di prova, può essere imbarcato altro allievo, previa comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale è istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai fini del nulla osta all'assunzione, dovrà accertare, in base al progetto nel quale rientra il contratto interessato, che, per l'allievo da imbarcare in sostituzione, sia possibile effettuare periodi di imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi".