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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1990)
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Testo in vigore dal:  7-4-1990
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Art. 6

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è effettuata nell'ambito dei versamenti mensili all'Istituto nazionale della previdenza sociale con conguaglio tra quanto dovuto e quanto spettante all'armatore, in base al decreto di ammissione al contributo di cui al precedente art. 4, comma 1, evidenziando nella denuncia del mod. D.M. 10-3 il numero dei lavoratori interessati.
2. Alla scadenza di ogni anno, il Ministero della marina mercantile provvede a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme erogate risultanti da apposita evidenza contabile tenuta dall'istituto medesimo.
3. Per i periodi di imbarco inferiori al mese il contributo è erogato in trentesimi, in relazione al numero di giorni di effettivo imbarco nel mese medesimo.
((
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione e lavoro per volontà dell'allievo, o per mancato superamento del periodo di prova, può essere imbarcato altro allievo, previa comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale è istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da imbarcare in base al progetto iniziale. Detto ufficio, ai fini del nulla osta all'assunzione, dovrà accertare, in base al progetto nel quale rientra il contratto interessato, che, per l'allievo da imbarcare in sostituzione, sia possibile effettuare periodi di imbarco di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi
))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 aprile 1987

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 aprile 1987 Il Ministro della marina mercantile DEGAN Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DE MICHELIS Il Ministro del tesoro GORIA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1987

Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 46