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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1990, n. 3

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/01/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1990, n. 52 (in G.U. 21/03/1990, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1990)
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Testo in vigore dal: 20-1-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali
di malattia e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del Tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› dicembre  1989  e
fino a tutto il periodo di  paga  in  corso  al  31  maggio  1990  e'
concessa  una  riduzione,  per  la  dodicesima  mensilita'   relativa
all'anno 1989 e per ogni mensilita' fino  alla  quinta  compresa  per
l'anno 1990, sul contributo a carico del  datore  di  lavoro  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  pari  a:
a) L.  55.000  per  ogni  dipendente  delle  imprese  industriali  ed
artigiane operanti nei settori manufatturieri  ed  estrattivi,  delle
imprese impiantistiche del settore metalmeccanico,  risultanti  dalla
classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle
imprese armatoriali nonche' delle imprese  iscritte  nell'albo  degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che  non  superi
quello fra trattore  e  veicoli  rimorchiati  indicato  dal  comma  4
dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298,  come  sostituito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; 
    b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese  di  cui
alla lettera a) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) L. 21.000 per ogni  dipendente  delle  imprese  alberghiere  e
delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese
di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie  di  viaggio;
dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla  legge
17 maggio 1983, n. 217, e dei loro  consorzi  e  societa'  consortili
condotte anche in forma cooperativa, di  cui  alla  legge  10  maggio
1976, n. 377; delle imprese commerciali,  loro  consorzi  e  societa'
consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi  10
maggio 1976,  n.  377,  e  17  febbraio  1971,  n.  127,  considerate
esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 1979, n. 92;  di  ogni  altra  impresa  con  piu'  di  quindici
dipendenti  considerata  commerciale   ai   fini   previdenziali   ed
assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza  fini  di
lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
ivi comprese le istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficenza,
nonche' dei concessionari  di  impianti  di  trasporto  con  fune  in
servizio pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane; 
    d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese  di  cui
alla lettera c) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate
di un terzo per il personale marittimo  che  non  ha  continuita'  di
rapporto di lavoro. 
  3.  Per  le  donne  assunte  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.  48,  successivamente
alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei  lavoratori
occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il  periodo  di
paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di L.  56.000,  per  la
dodicesima mensilita' relativa all'anno 1989 e  per  ogni  mensilita'
fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul  contributo  a  carico
del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge  11
marzo 1988, n. 67. 
  4. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29  anni  da  parte
delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30  novembre  1988
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al  numero
di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto  il
periodo di paga in corso al 31 maggio  1990  una  riduzione  di  lire
56.000, per la dodicesima mensilita' relativa  all'anno  1989  e  per
ogni mensilita' fino  alla  quinta  compresa  per  l'anno  1990,  sul
contributo a carico del datore di  lavoro  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano  fra  loro  ne'
con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono  concessi
per un periodo non  superiore  a  sei  mesi  per  ciascun  dipendente
assunto. 
  6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e'  concessa,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1989 e fino a
tutto il periodo  di  paga  in  corso  al  31  maggio  1990,  per  la
dodicesima mensilita' relativa all'anno 1989 e  per  ogni  mensilita'
fino  alla  quinta  compresa  per  l'anno  1990,  una  riduzione  sul
contributo di cui all'articolo 10, comma  1,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono
esclusi  i  datori  di  lavoro  del  settore  agricolo  operanti  nei
territori di cui all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni  ed
integrazioni. 
  7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8,
9, 10, 11, 12 e  13,  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 
  8. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1990,
all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento. 
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.