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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 20

Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1979)
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Testo in vigore dal:  2-4-1979
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Art. 3-bis

Art. 3 - bis

((Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.))