DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 20

Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1979)
Testo in vigore dal: 2-4-1979
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 3 - bis

  ((Con  effetto  dal  1  aprile 1979, ai fini della applicazione del
presente  decreto,  si  considera  esportatore  abituale,  giusta  la
dizione  contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o
nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni
per  un  ricavo  complessivo,  tenendo  conto anche dell'esportazione
effettuata  tramite  commissionari, superiore rispettivamente al 40 e
al  30  per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  con  esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni
in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.))