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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 20

Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonchè norme in materia di obblighi contributivi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1979)
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Testo in vigore dal:  1-9-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché di prevedere un termine più ampio per consentire ai datori di lavoro di adempiere, con completezza ed esattezza, agli obblighi contributivi loro imposti dalle disposizioni vigenti in materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonché alle imprese che, costituitesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonché alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.
Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 agosto 1979, n.375, ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979."