LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 12-1-1988
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 41. 
                          (Autorizzazioni) 
 
  1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi  e'
necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale  degli
autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi  ed  abbia  ottenuto
apposita autorizzazione. 
  2.   L'autorizzazione   consente   l'effettuazione   di   trasporti
nell'ambito dell'intero territorio nazionale. 
  3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun  autoveicolo,  di  cui
alle lettere d), e) ed f) dell'articolo  26  del  testo  unico  delle
norme sulla circolazione  stradale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per  il
traino dei rimorchi e semirimorchi  che  siano  nella  disponibilita'
della stessa impresa o di  altre  imprese  iscritte  nell'albo  degli
autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero  siano
nella  disponibilita'  di  consorzi  o  cooperative  cui  partecipino
imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei
trasporti internazionali il traino e' esteso  a  veicoli  rimorchiati
immatricolati all'estero. 
  4. L'immatricolazione di rimorchi e  semirimorchi  da  parte  delle
imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di  cui  al
comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque
veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente  idoneo
al loro traino. 
  5.  Da  parte  di  ciascuna  impresa   iscritta   nell'albo   degli
autotrasportatori non possono essere  immatricolati  veicoli  di  cui
alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico  delle  norme  sulla
circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a  quello  dei
veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso  testo  unico
in disponibilita' della stessa impresa. 
  6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in
numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai  commi  4  e  5
puo' essere prevista, sentito il comitato centrale  per  l'albo,  con
decreti del Ministro dei trasporti emanati  in  attuazione  di  norme
internazionali, ovvero  tenendo  conto  di  particolari  tecniche  di
trasporto, nonche' con  decreti  che  recepiscano  accordi  economici
collettivi conclusi fra le associazioni  piu'  rappresentative  degli
autotrasportatori, presenti  nel  comitato  centrale  per  l'albo,  e
dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. 
  7. Il Ministro dei trasporti,  sentito  il  comitato  centrale  per
l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di  speciali
autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto  del  trasporto,
alla  portata,  alle  caratteristiche  ed  all'impiego  del  veicolo,
all'ambito territoriale ed alla validita' temporale. 
  8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa  sia  soggetta  deve
essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare  il
trasporto. 
  9. Le autorizzazioni vengono rilasciate  dagli  uffici  provinciali
della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in  concessione  alle
imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici
stessi   e   che   siano   iscritte   nell'albo    nazionale    degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le  suddette
imprese allegano alla domanda di  autorizzazione  il  certificato  di
iscrizione all'albo. 
  10. Il Ministro dei  trasporti  adotta  i  provvedimenti  necessari
affinche' l'offerta del trasporto di merci  su  strada  sia  adeguata
alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per  l'albo,
che devono esprimere pareri nel termine di trenta  giorni.  Con  tali
provvedimenti  il  Ministro  fissa  i  criteri   di   priorita'   per
l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate. ((7a)) 
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AGGIORNAMENTO (7a) 
  Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 ha disposto (con l'art. 5, comma
4) che "Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art.
41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito  dal  riferimento
alle province competenti per territorio".