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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 6-4-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Istituzione dell'albo

  Presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  -
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione,  e'  istituito  un  albo  che assume la denominazione di
"Albo  nazionale  delle  persone  fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
  Presso  gli  uffici  provinciali  della motorizzazione civile e dei
trasporti  in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel
loro insieme formano l'albo nazionale.
  L'iscrizione  nell'albo  e  condizione  necessaria per lo esercizio
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  Gli albi sono pubblici.
  ((Presso  ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale
sono  iscritte  le  cooperative  a  proprieta'  divisa  e  i consorzi
regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto   anche   od   esclusivamente   con   i   veicoli  in
disponibilita' delle imprese socie.
  I  requisiti  e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge,  in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati
nel  precedente  comma,  si  ritengono soddisfatti se posseduti dalle
imprese socie.
  Con  il  regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e
la   documentazione   necessarie   alla  dimostrazione  del  rapporto
associativo,  nonche'  le norme per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente comma)).