DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1977
                              Art. 22.
                        Beneficenza pubblica

  Le  funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "beneficenza
pubblica"  concernono  tutte  le  attivita' che attengono, nel quadro
della  sicurezza  sociale,  alla  predisposizione  ed  erogazione  di
servizi,  gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in
denaro  che  in  natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque
sia  il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche
quando  si  tratti  di  forme  di assistenza a categorie determinate,
escluse  soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di
natura previdenziale.